Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7565 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 01/04/2011), n.7560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25697-2006 proposto da:

G.M. (OMISSIS), GI.MA.

(OMISSIS), quali eredi di C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio

dell’avvocato CONTI CLAUDIO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CA.AR. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASALMONFERRATO 21 INT. 16, presso lo studio dell’avvocato

BEVILACQUA PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1948/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA –

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 3/5/2006, depositata il 30/05/2006,

R.G.N. 1282/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato CLAUDIO CONTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 marzo 1999, C.R., premesso che era proprietaria dell’immobile sito in (OMISSIS), concesso in locazione a Ca.Ar.; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento degli oneri condominiali di per un totale di L. 12.498.146, ricorreva davanti al Pretore di Roma, perchè fosse fissata l’udienza di discussione della controversia e, quindi, condannato il Ca. al pagamento della predetta somma.

Il resistente costituitosi contestava la domanda attrice chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva la determinazione del corrispettivo legalmente dovuto, con condanna della restituzione delle maggiori somme percepite.

All’udienza del 4 marzo 2003 veniva pronunciata sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c. contenente il seguente dispositivo: “accoglie il ricorso e per l’effetto condanna Ca.Ar. al pagamento della somma di vecchie L. 12.498.146 per oneri condominiali pari ad Euro 6.455,00 in favore di C.R. con interessi dalla costituzione in mora al soldo; respinge la riconvenzionale; compensa integralmente le spese di giudizio”.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Ca. con ricorso depositato in data 11 febbraio 2004, chiedendo, in riforma all’impugnata sentenza (n. 7464/03), l’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito.

Costituitasi l’appellata e riassunto in seguito il giudizio dal Ca. nei confronti, degli eredi della stessa C., che dava luogo alla costituzione di G.M. e Gi.Ma., la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 30.5.2006, accoglieva il gravame e per l’effetto condannava gli appellati G. alla restituzione in favore del Ca. della soma di Euro 30.663,99, con gli interessi dalla domanda al saldo, a titolo di aumenti di canone non corrisposti.

Ricorrono per cassazione i G. con due motivi, privi di quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., e illustrati da memoria; resiste con controricorso il Ca..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in relazione alle prove e in particolare ai criteri presuntivi.

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione circa l’applicazione degli indici Istat.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza infatti oggetto di impugnazione è stata depositata in data 3.5.2006 e come tale il ricorso in esame è soggetto alla disciplina ex art. 366 bis c.p.c. in ordine alla formulazione dei quesiti di diritto per ciascun motivo (sul punto, tra le altre, Cass. n. 7197/2009).

Nel caso in esame detti quesiti non risultano formulati con conseguente inammissibilità del proposto ricorso.

Sussistono giusti motivi, con particolare riferimento al tempo intercorso tra la data di notificazione del ricorso e l’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., per dichiarare compensate tra le parti le spese delle presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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