Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7564 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27914/2012 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO VASI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO TURINI;

– ricorrente –

contro

R.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TORQUATO TRISTANI;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 27914/2012 proposto da:

R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TORQUATO TRISTANI;

– ricorrente incidentale –

contro

R.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 661/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Vasi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi

i ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G. ha proposto ricorso in due motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 661/2012, depositata il 09/05/2012, che ha rigettato le impugnazioni proposte in via principale da R.G. ed in via incidentale da R.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Rimini in data 16 settembre 2006.

Il giudizio era stato promosso da R.G. con citazione del 23 marzo 2001, che conveniva il fratello R.M. per sentir accertare l’esistenza di servitù di passaggio sul fondo di cui al mappale (OMISSIS) (di proprietà di M.) ed a vantaggio del fondo mappale (OMISSIS) (di proprietà di Giovannino), fondi siti in (OMISSIS), con condanna del medesimo convenuto alla rimozione delle opere che ostacolavano detta servitù, nonchè alla realizzazione di una rete dispersiva delle acque reflue ed al pagamento delle spese occorrenti per la costruzione di una strada di uso comune, come stabilito nell’atto di divisione dell'(OMISSIS). Veniva convenuto altresì il Comune di Coriano per questione attinente ad un atto d’obbligo per la realizzazione di un parcheggio pubblico, ma su tale separata domanda il ricorrente principale dà atto dell’intervenuta acquiescenza rispetto alla decisione della Corte d’Appello. R.M. aveva invece richiesto in riconvenzionale la condanna di R.G. a rimuovere alberi e piantagioni sull’area da destinare a strada.

Il Tribunale di Rimini rigettava le reciproche domande.

La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, affermava che la scrittura dell'(OMISSIS), costitutiva della servitù di passaggio sulla particella (OMISSIS), prevedeva che la stessa dovesse esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di metri 5 lungo il confine in favore del mappale (OMISSIS), senza specificare le opere necessarie all’esercizio di tale diritto; di tal che, doveva essere R.G., proprietario del fondo dominante, a realizzare tali opere, agli effetti dell’art. 1069 c.c., senza che necessitasse alcuna autorizzazione del proprietario del fondo servente R.M.. La Corte di Bologna evidenziava che Giovannino Reggini non avesse provato di aver intrapreso la costruzione di tale strada ed escludeva, sulla base delle risultanze della CTU, che il fabbricato realizzato da R.M. sul suo fondo si trovasse a distanza dal confine superiore a cinque metri, sicchè esso non ostacolava, neppure coi suoi balconi, posti all’altezza di sei metri dal piano di campagna, l’esercizio del passaggio. I giudici d’appello smentivano, quindi, la necessità di un rinnovo della CTU.

R.M. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale circa la compensazione delle spese processuali disposta dalla Corte d’Appello, pur essendo dodici le domande di controparte respinte nei due gradi ed una sola la domanda riconvenzionale da egli invece proposta e del pari rigettata dai giudici del merito.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di Giovannino Raggini denuncia omessa e insufficiente motivazione, nonchè violazione degli artt. 1362-1371 c.c., circa il secondo motivo d’appello, e nullità della sentenza, avendo la Corte di Bologna omesso la sua pronuncia su estensione e modalità di esercizio della servitù. Il ricorrente principale evidenzia come la propria conclusione in appello fosse volta a “specificare il contenuto di tale servitù di passaggio dichiarando che la stessa, oltre al diritto a passaggio a piedi, comprende anche quello con carri e automezzi, nonchè il correlativo diritto di sosta”. Ancora, al giudice d’appello era stato domandato di “determinare le opere necessarie per l’esercizio della servitù e la suddivisione del relativo onere”. Si censura la sentenza impugnata anche per aver ignorato che R.M. avesse documentalmente “contestato l’esistenza dell’obbligo di realizzazione di una strada privata”.

Il secondo motivo del ricorso principale contesta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna, per aver ritenuto ininfluente l’innalzamento del piano di campagna e l’individuazione delle opere necessarie alla costruzione della strada, come l’esatta individuazione del confine. Il ricorrente deduce come il CTU non avesse definito le modalità di realizzazione della strada, sostenendo di non aver ricevuto dal giudice quesito al riguardo. Il primo motivo di ricorso è fondato, per quanto di seguito specificato.

Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (artt. 342 – 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo” che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, deve, invero, comunque avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.

La Corte d’Appello ha, quindi, condiviso la soluzione prescelta dal Tribunale di Rimini, secondo cui non vi era ragione per accogliere la domanda dell’attore e così determinare giudizialmente quali opere fossero necessarie per l’esercizio della servitù di passaggio convenzionalmente costituita, dovendo a tanto comunque provvedere il proprietario del fondo dominante ai sensi dell’art. 1069 c.c..

Sennonchè, dalle conclusioni riportate nella stessa sentenza impugnata, emerge come R.G. avesse richiesto al giudice non soltanto di determinare a chi spettasse la realizzazione delle opere necessarie all’esercizio della servitù di passaggio stabilita nel contratto dell'(OMISSIS), quanto di rimuovere ogni dubbio lasciato dal titolo circa l’estensione e le modalità di esercizio della servitù stessa.

Ai sensi dell’art. 1069 c.c., del resto, sono a carico del proprietario del fondo dominante le opere necessarie alla “conservazione della servitù”, sicchè quegli ha facoltà di accedere al fondo servente per realizzarle, riconducendosi tale facoltà, di natura accessoria, al contenuto stesso del diritto di servitù, al cui normale esercizio è, quindi, strumentale (Cass. Sez. 2, 16/02/2007, n. 3634). Secondo l’interpretazione risalente di questa Corte, che va comunque ancora affermata, proprio in forza dell’art. 1069 c.c., il proprietario del fondo dominante ha, però, soltanto il diritto di eseguire le opere necessarie per conservare la servitù, operando a sue spese, mentre non ha l’obbligo ex lege di eseguire sul fondo servente le opere necessarie per l’esercizio della servitù (così Cass. Sez. 2, 22/11/1978, n. 5449).

Peraltro, l’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., in quanto compatibili con la materia in esame. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione, od indichi con imprecisa formulazione l’estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso, e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, in relazione al determinato tipo di servitù, con il minor aggravio del fondo servente. Nella specie, ove la convenzione contrattuale non consente di dirimere i dubbi al riguardo, giacchè, nel costituire una servitù di passaggio, si limita a prevedere soltanto il diritto di transito per una striscia di terreno di determinate dimensioni, senza altre specificazioni, non può trarsene la conseguenza che, in tal modo, le parti abbiano voluto comprendere ogni modalità di passaggio, ed il giudice è tenuto a ricorrere agli indicati criteri sussidiari, tenendo conto, con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, 07/08/1995, n. 8643; Cass. Sez. 2, 20/07/1991, n. 8122; Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 4238 del; Cass. Sez. 2, 14/08/1986, n. 5048; Cass. Sez. 2, 25/01/1982, n. 484; Cass. Sez. 2, 20/05/1981, n. 3306; Cass. Sez. 2, 21/03/1979, n. 1631).

Ha quindi errato la Corte d’Appello di Bologna a ritenere che, stante la genericità della descrizione del contenuto della servitù contenuta nel contratto dell'(OMISSIS), ogni concreta determinazione delle modalità di esercizio del passaggio non giustificasse l’interesse ad una pronuncia giudiziale di accertamento, come invocata dall’attore poi appellante, e dipendesse, piuttosto, esclusivamente dalle modalità realizzative della strada destinata al transito, modalità rimesse all’iniziativa attuativa dello stesso proprietario del fondo dominante.

Rimangono assorbiti nell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il secondo motivo di questo, come anche il ricorso incidentale, che concerne la regolazione delle spese processuali dei precedenti gradi.

Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti. Viene rimessa al giudice di rinvio anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di R.G., dichiara assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale proposto da R.M., cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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