Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7564 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11364-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– resistente –

contro

R.Y.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 845/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha domandato la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Rimini, aveva dichiarato estinti per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti contributivi e assicurativi portati in cinque cartelle di pagamento contestate ad R.Y. e dalla stessa non opposte, in attuazione dei principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 2016;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha affidato le sue ragioni ad un unico motivo di ricorso;

l’Inail ha depositato tempestivo controricorso;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

R.Y. è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dedotto “Violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 5 (ora comma 6) e della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197” per non avere, la Corte territoriale, tenuto conto dell’effetto novativo dell’iscrizione a ruolo del credito ai fini della decorrenza decennale della prescrizione;

il motivo è inammissibile;

circa il termine di prescrizione dei crediti contenuti in cartelle di pagamento non opposte, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 23397 del 2016, ne hanno affermato la durata quinquennale e non decennale, L. n. 335 del 1995 ex art. 3, comma 9;

in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite, questa Corte è successivamente intervenuta altresì sul preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuito al ruolo” (Cass. n. 14301 del 2009);

allo stesso modo va richiamata la conclusione raggiunta in merito all’eventuale applicabilità del termine decennale previsto dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, per il procedimento amministrativo finalizzato al rimborso delle quote inesigibili;

detto termine, strettamente inerente al procedimento in parola, in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del soggetto debitore (Sez. Un. 23397 del 2016; Cass. n. 31352 del 2018; Cass. n. 9746 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita;

non si provvede sulle spese nei confronti delle parti che non hanno svolto attività difensiva;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INAIL, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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