Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7564 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. I, 01/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 01/04/2011), n.7564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 29135/2005 proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale

Regina Margherita 290, presso lo studio dell’avv. NIGRO Alessandro,

che lo rappresenta e difende come da procura speciale per Notaio

Cecala di Milano del 7.11.05, rep. n. 21971;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. rappresentato

e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la

cui sede in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3274/05 della Corte d’Appello di Roma, emessa

il 15.6.05 e depositata il 18.7.05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.1.2011 dal Consigliere Dr. Magda Cristiano;

udito l’avv. Nigro;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Q.G., iscritto “nell’elenco allegato” al registro dei revisori contabili istituito dal D.Lgs. n. 88 del 1992, completato, nel novembre 99, il prescritto periodo di tirocinio decennale presso una società di revisione e presentata al Ministero della Giustizia, il 13.3.00, un’istanza di iscrizione al registro rimasta inevasa, convenne il Ministero dinanzi a Tribunale di Roma per sentir accertare il suo diritto ad ottenere detta iscrizione.

La domanda fu respinta dal Tribunale adito con sentenza del 29.7.02.

Il gravame proposto dal Q. contro la decisione è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 18.7.05.

La Corte ha affermato che il disposto del D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, comma 3 – che dettava una disciplina transitoria per le persone che, come il Q., alla data di entrata in vigore del decreto stesso, avevano in corso di maturazione i requisiti per l’iscrizione nel preesistente ruolo dei revisori ufficiali dei conti, consentendo loro di iscriversi ad uno speciale “elenco allegato” ed, una volta ultimato il tirocinio, di transitare al registro senza il previo superamento di un esame di abilitazione – risultava modificato dalla L. n. 132 del 1997, art. 13, che dava diritto all’iscrizione senza necessità di esame solo a coloro che, alla data del 20.4.95, fossero già iscritti od avessero già maturato i requisiti per l’iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; ha quindi ritenuto che il Q., non trovandosi nelle condizioni previste dalla nuova disciplina, non avesse acquisito il diritto invocato.

Q.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandola a due motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso Q.G. denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11 e della L. n. 132 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente rileva che la L. n. 132 del 1997, art. 13, non ha dettato una nuova disciplina transitoria volta a sostituire integralmente quella contenuta nel D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, ma si è limitato a disporre una semplice riapertura dei termini già previsti dal comma 2 di tale seconda norma, senza minimamente modificare il contenuto del suo comma 3 e, dunque, i requisiti richiesti per l’iscrizione al registro di coloro che erano stati inseriti nello speciale “elenco allegato”.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Il D.Lgs. n. 88 del 1992, ha istituito i registro dei revisori contabili, al quale possono iscriversi coloro che hanno superato uno specifico esame di abilitazione od esami ad esso equiparati.

Il comma 2 dell’art. 11 del decreto, concernente la disciplina transitoria, ha tuttavia riconosciuto il diritto ad iscriversi al registro senza sostenere l’esame a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29.2.92): a) erano in possesso dei requisiti per l’iscrizione, o erano già iscritti, al ruolo dei revisori ufficiali dei conti previsto dalla normativa anteriore (r.d.l. 24.7.36 n. 1548, convertito nella L. n. 517 del 1937); b) erano iscritti, od avevano acquisito il diritto ad essere iscritti, anche in base ad una sessione d’esame in corso alla predetta data, nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e periti commerciali ed avevano svolto attività di revisore per almeno un anno; c) erano in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale ed avevano svolto attività di revisore per un anno; d) avevano superato l’esame previsto dal D.P.R. n. 136 del 1975, art. 13; e) avevano ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza previsto dal D.P.R. n. 136 del 1975, art. 8, comma 3, lett. e). Il comma 3, dell’art. 11 ha inoltre consentito ai soggetti che, alla medesima data, non avevano ancora completato il percorso professionale (tirocinio decennale presso una società di revisione, funzioni di sindaco o di amministratore di società di capitali per almeno un quinquennio) che, ai sensi del previgente della L. n. 517 del 1937, art. 12, avrebbe loro permesso di accedere al ruolo dei revisori ufficiali dei conti, di ottenere l’iscrizione ad uno speciale “elenco allegato”, dal quale, una volta ultimato il percorso, avrebbero potuto ottenere il trasferimento, a domanda e senza esami, al registro dei revisori contabili.

E’ poi intervenuta la L. n. 132 del 1997, intitolata “nuove norme in materia di revisori contabili”, che non ha sostituito globalmente il D.Lgs. n. 88 del 1992, ma ne ha integrato e completato la disciplina, ad es. regolamentando l’indizione e lo svolgimento del primo esame di abilitazione (artt. 1-4 e 7), prevedendo nuove ipotesi di esonero dall’esame (art. 6) e ponendo a carico degli iscritti un contributo annuo obbligatorio (art. 8).

La legge in questione ha integrato anche la disciplina transitoria, stabilendo, all’art. 13, che sono iscritti al registro, a domanda e senza necessità di sostenere l’esame di abilitazione, tutti i soggetti che, alla data del 20.4.95, appartenevano alle categorie già elencate alla L. n. 88 del 1992, art. 11, comma 2, lett. a), c), d) ed e), (per completezza, va precisato che per gli appartenenti alla categoria b) ha provveduto, con disposizione di maggior favore, l’art. 6, comma 2, che ha esonerato dall’esame tutti coloro che erano iscritti, od avevano conseguito il diritto all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali alla data del 22.5.97, di entrata in vigore della legge stessa, e che è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle leggi, con la sentenza n. 35 del 2004, nella parte in cui non prevede l’esonero anche per coloro che abbiano acquisito il diritto all’iscrizione agli albi in base ad una sessione d’esame in corso a tale data).

Non v’è alcuna ragione per ritenere che il citato art. 13 – il cui tenore letterale depone unicamente per una proroga de termine originariamente previsto dal D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, comma 2 – abbia introdotto una disciplina “a regime” interamente sostitutiva di quella transitoria, in tal modo implicitamente abrogando anche il comma 3 del medesimo articolo e dunque, sostanzialmente, sopprimendo il meccanismo dell’elenco allegato.

Va in proposito, in primo luogo, rilevato che il secondo ed il comma 3 del ridetto art. 11, L. n. 88 del 1992 contemplano fattispecie di esonero dall’esame di abilitazione fra loro del tutto distinte ed autonome: è pertanto fuor di logica ritenere che l’aggiornamento del termine unico che, nel regime transitorio, era fissato a favore degli aventi diritto all’immediata iscrizione “senza esame” abbia ricondotto ad unità i (necessariamente diversi) termini all’esito dei quali gli appartenenti all’elenco allegato avrebbero anch’essi maturato il diritto all’iscrizione, senza esame, al registro.

Ad identica conclusione conduce un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 137 del 1997, art. 13, posto che l’introduzione di uno sbarramento temporale unico per tutti gli iscritti all’elenco allegato avrebbe prodotto un’ingiustificata discriminazione fra coloro che, in base alla casuale data di inizio del loro tirocinio, avessero conseguito i requisiti per accedere al previgente ruolo dei revisori ufficiali dei conti prima o dopo il 24.5.95.

Del resto, come è stato esattamente osservato dal Q., il legislatore del 97 non aveva motivo per occuparsi di una categoria ad esaurimento quale quella degli iscritti all’elenco allegato, istituito a tutela di quei soli soggetti che alla data di entrata in vigore della L. n. 132 del 1988 avevano già intrapreso, ma non ancora ultimato, il percorso professionale che, in base alla normativa soppressa di cui alla L. n. 517 del 1937, avrebbe loro garantito l’iscrizione al ruolo dei revisori contabili.

A favore della tesi illustrata dal ricorrente milita, infine, un argomento di carattere testuale.

Il regolamento emanato dal Presidente della Repubblica il 16.4.1998, ne disciplinare le modalità di iscrizione (al) e di cancellazione da registro dei revisori contabili, stabilisce, infatti, all’art. 44, che, ai fini dell’iscrizione, la commissione centrale all’uopo istituita esamina anche le domande presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento nonchè quelle presentate dagli iscritti nell’elenco allegato di cui al D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, comma 3: la disposizione, prevedendo ancora, nel 98, la possibilità di presentazione di tali ultime domande e riferendola non solo all’attualità, ma anche al futuro, costituisce evidente e definitiva conferma della permanenza del meccanismo introdotto dal D.Lgs. n. 88 del 1992, art. 11, comma 3, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 132 del 1997.

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Resta assorbito il secondo motivo.

Poichè è pacifico che il Q. avesse ottenuto l’iscrizione all’elenco allegato ed avesse ultimato, nel novembre del 99, il periodo di tirocinio decennale necessario per ottenere il passaggio al registro dei revisori contabili, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e questa Corte può decidere nel merito.

Va pertanto ordinata, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, l’iscrizione di Q.G. nel registro dei revisori contabili.

La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dei tre gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da Q. G. ed ordina l’iscrizione del ricorrente nel registro dei revisori contabili; dichiara interamente compensate fra le parti le spese dei tre gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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