Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7563 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.B. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. COLUCCELLO Ada Carolina, in virtu’ di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Lecce – Questore di Lecce;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Lecce depositato il 5

giugno 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice di pace di Lecce, con decreto del 5 giugno 2008, rigettava l’opposizione proposta da S.B. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lecce, in data 6 agosto 2007, a seguito del rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed essendo stato il predetto giudicato persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Giudice di pace esponeva che il provvedimento di espulsione rinveniva la sua fonte nel diniego del permesso di soggiorno, quindi trovandosi l’opponente irregolarmente nel territorio italiano, il Prefetto “altro non poteva che espellerlo”; le ragioni di ordine e sicurezza pubblica confortavano ulteriormente il decreto.

Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso S. B., affidato ad un motivo; non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“Il ricorrente, con un unico motivo, denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e pone questioni in ordine: alla correttezza della pronuncia di rigetto, in luogo di quella di inammissibilita’; alla erroneita’ del decreto, in quanto il Giudice di pace ha ritenuto di non potere accertare l’eventuale violazione dell’art. 29 Cost. e non ha considerato che il T.U. esclude la possibilita’ di allontanare componenti dello stesso nucleo familiare che hanno ottenuto o sono in procinto di ottenere il ricongiungimento familiare. 11 motivo e’ manifestamente inammissibile.

In relazione al primo profilo, per disvelarne la manifesta inammissibilita’, e’ sufficiente considerare che l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non puo’ consistere in un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (Cass. n. 13593 del 2006; n. 7663 del 2005), come accadrebbe appunto nella specie.

In relazione agli altri due profili, va ricordato che il vizio di motivazione deducibile in cassazione ai sensi dello art. 360 c.p.c., n. 5 attiene all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non la motivazione in diritto. Il vizio di violazione di legge consiste, inoltre, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e cioe’ implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ invece esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ proponibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge conseguente dalla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) e’ segnato dal fatto che solo la seconda e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le molte, Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006; Cass. n. 10127 del 2006; n. 15499 del 2004; n. 6224 del 2002).

Nella specie, risulta palese che, nonostante la rubrica del mezzo, denunci un vizio di motivazione, il ricorrente ha dedotto esclusivamente un vizio di violazione dell’art. 29 Cost. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (peraltro, omettendo anche di indicare quale, a suo avviso, sarebbero le norme di detto T.U. malamente applicate), non l’erronea ricognizione della fattispecie concreta.

Pertanto, poiche’ il vizio denunciato e’ stato quello di violazione di legge (la rubrica del mezzo non e’ vincolante sul punto), risulta chiara la manifesta inammissibilita’ del mezzo, in quanto privo della formulazione del quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Infine, quanto all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va osservato che, comperando al Giudice de merito la decisione finale ammissiva ed essendo la stessa efficace per tutti i gradi di giudizio (D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 75, comma 1 – art. 93, comma 1 – artt. 124 e 126), non compete comunque a questa Corte – ma al magistrato che ha adottato il decreto impugnato in questa sede – deliberare al proposito (Cass. n. 5518 del 2006; 22616 del 2004).

Pertanto, sussistono i presupposti, affinche’ il ricorso sia trattato in Camera di consiglio.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione, con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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