Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7563 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. un., 27/03/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 27/03/2020), n.7563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14923-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, con ordinanza n.

411/2019 depositata il 06/05/2019 nella causa tra:

COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO

CARACCIOLO;

– ricorrente –

contro

DIOCESI DI ALBENGA – IMPERIA CURIA VESCOVILE;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la

giurisdizione del Tribunale di Imperia, assumendo i provvedimenti di

cui all’art. 382 c.p.c.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2008, la Diocesi di Albenga convenne in giudizio di Comune di Imperia, al fine della condanna al pagamento delle somme dovute, ai sensi della L.R. Liguria 24 gennaio 1985, n. 4, art. 5 a titolo di devoluzione di una percentuale degli importi incassati dal Comune per oneri di urbanizzazione secondaria, oltre al risarcimento del danno.

Il Comune resistette alla domanda, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla restituzione delle somme ad essa in precedenza devolute negli anni dal 1985 al 2004, per l’importo capitale di Euro 411.820,05.

2. – Con sentenza del 4 febbraio 2011, il Tribunale di Imperia ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, trattandosi della materia urbanistico-edilizia D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ex art. 34.

3. – Riassunto il giudizio, con ordinanza det6 maggio 2019, n. 411, il T.A.R. Liguria ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Ha osservato il giudice amministrativo come l’art. 5 L.R. citata preveda che i comuni devolvano entro il mese di marzo di ogni anno alle autorità religiose un’aliquota dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti, indicandone criteri di calcolo, di utilizzo ed altre modalità per la gestione del rapporto.

Pertanto, dal momento che l’art. 133, comma 1, lett. f), prevede siano devolute al g.a. le controversie in materia urbanistica e edilizia, ma solo quando siano manifestazione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, non vi rientra la lite in esame, dove non sussiste affatto un esercizio di tale potere, trattandosi del mero calcolo di una somma dovuta per legge, donde l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.

4. – Il P.M. presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo che venga riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario.

5. – Il Comune di Imperia ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 ha stabilito, al comma 1, lett. f), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle “controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.

Alla stregua della stessa lettera della previsione richiamata, nella materia urbanistica ed edilizia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si fonda sull’esistenza di un atto o un provvedimento della P.A., che non sia semplicemente occasionato dall’esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (Cass., sez. un., ord. 9 marzo 2028, n. 5790; 3 febbraio 2016, n. 2052; 20 ottobre 2014, n. 22115).

Anche nelle ipotesi in cui risulta, in particolari materie, attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione, deve ritenersi pertanto che essa non si estenda ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (Cass. 27 giugno 2018, n. 16963, fra le altre).

Dunque, non è sufficiente la sussunzione della vicenda nell’ambito generale della materia suindicata, ma occorre che si faccia in concreto questione delle modalità di esercizio del potere pubblico spettante all’amministrazione stessa; al contrario, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia questione della legittimità di uno o più atti o provvedimenti amministrativi, ma l’oggetto della domanda sia l’accertamento di una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, autonoma rispetto a quelli, onde non si richiedano direttamente al giudice verifiche o controlli su profili riconducibili alla p.a.-autorità.

2. – Nel caso in esame, la domanda giudiziale che individua il petitum – alla cui stregua la giurisdizione deve essere determinata è volta all’accertamento del quantum del contributo vantato dalla Diocesi sulla base della L.R. Liguria 24 gennaio 1985, n. 4, art. 5 “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.

In base a tale norma, i Comuni devono corrispondere, entro il mese di marzo di ogni anno, alle competenti autorità religiose un’aliquota “non inferiore al 7 per cento” dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti.

La norma detta, altresì, i parametri di calcolo, costituiti dal novero dei contributi de quo, in relazione alle concessioni edilizie onerose rilasciate nell’anno precedente ed alle poste da detrarre, al procedimento per la loro richiesta, ai requisiti necessari in capo alla confessione religiosa, ai vincoli di utilizzo con riguardo allo scopo ed ai tempi, alle necessarie verifiche ed adempimenti a carico delle stesse autorità religiose, all’obbligo del Comune di recuperare, con gli interessi, le somme non utilizzate secondo gli scopi legali.

A fronte delle domande proposte con l’atto di citazione originario, nonchè della domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di Imperia, si tratta, in definitiva, del mero accertamento della esistenza e consistenza dell’obbligo, avente fonte nella legge, cui essa ha direttamente collegato il riconoscimento del diritto di credito vantato dalla Diocesi attrice in giudizio, senza che ciò comporti la prospettazione di nessun esercizio illegittimo del potere autoritativo del Comune, o di mancato esercizio di un simile potere, con riguardo alla posizione giuridica soggettiva vantata dal privato.

Invero, se nell’art. 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm. rientra la controversia attinente alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione dovuti dal soggetto passivo degli stessi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esula da tale previsione la controversia di specie che, al contrario, ha per oggetto il mero accertamento di un rapporto di credito in capo a soggetto terzo, che resta del tutto svincolato dall’esistenza di atti della p.a., restando, a tali fine, irrilevante che la misura dei contributi riscossi a titolo di oneri di urbanizzazione costituisca il parametro di calcolo del credito preteso.

3. – Ne consegue che, essendo in discussione una posizione di diritto soggettivo, nella causa in esame la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta, anche per la liquidazione delle spese in favore del Comune di Imperia.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Imperia, davanti al quale rimette le parti, anche per le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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