Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7563 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7093-2019 proposto da:

C.T., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA D. A. AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE

CAMELIS, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 17509/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Avv. Raffaela de Camelis nella qualità di difensore di C.T. e altri ha proposto, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 17509 del 2018, emessa nel giudizio d’impugnazione intentato da Roma Capitale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 1 marzo 2013, denunziando l’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali, a carico di Roma Capitale risultata soccombente, in favore del difensore della parte controricorrente dichiaratosi antistatario;

questa Corte, con Ordinanza n. 32458 del 2019, aveva rilevato come, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, fosse necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 13283 del 2019);

aveva indi accertato che, nella specie, il ricorso era stato proposto dal difensore di C.T. e degli altri, in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma che l’atto risultava formato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicchè permaneva la necessità che, prima di ogni altra decisione, l’atto fosse notificato anche alla parte rappresentata in giudizio;

aveva quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo all’istante un termine perentorio di sessanta giorni per procedere alla notifica del ricorso ai propri assistiti con riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere in merito alla chiesta correzione;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

risulta in atti che l’avv. Raffaella de Camelis ha provveduto a notificare ai propri assistiti il ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 17509 del 2018, nel rispetto del termine perentorio assegnato da questa Corte con ordinanza n. 32458 del 2019;

l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 17509 del 2018, proposta dall’avv. Raffaella de Camelis va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “…che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali” venga aggiunta la locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 17509 del 2018 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “…che liquida in Euro 4.000 per compensi professionali”, della locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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