Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7563 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7563 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20023-2012 proposto da:
AMABIGLIA PAOLA C.F. MBGPLA67M50A703T, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio
dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
245

contro

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO C.F. 00438900201, in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato SIVIERI ORLANDO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 01/04/2014

difende unitamente all’avvocato GIANOLIO ALBERTO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 145/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 27/03/2012 R.G.N. 748/2011;

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;
udito l’Avvocato SIVIERI ORLANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per inammissibilità o in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 marzo 2012 la Corte d’appello di Brescia ha
confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 5 luglio 2011 con la
quale era stata rigettata la domanda proposta da Amabiglia Paola nei
confronti del Comune di Bagnolo San Vito ed intesa ad ottenere la
precedentemente ricoperto e revocatole con conseguente lamentata
dequalificazione, e la condanna al risarcimento del danno da
dequalificazione professionale in suo favore pari ad E 21.762,03. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che l’organizzazione
del lavoro pubblicistico disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001 consente ai
poteri pubblici di incidere sulle situazioni di diritto soggettivo dei
dipendenti, permanendo pertanto anche la possibilità di disapplicare il
provvedimento amministrativo illegittimo a tutela dei diritti soggettivi del
lavoratori sussitendone i presupposti. La stessa Corte territoriale ha pure
considerato che detta disciplina del lavoro pubblico assicura al dipendente
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e, nel settore
pubblico, a differenze del settore privato in cui è il giudice a valutare
l’equivalenza delle mansioni, è la contrattazione collettiva a disciplinare
l’equivalenza formale delle mansioni. Nel caso in esame non sarebbe
neppure possibile valutare l’equivalenza delle mansioni in quanto non
queste non sono state sufficientemente descritte e dedotte.
La Amabiglia propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolato su tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Bagnolo San Vito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

JI

reintegra nell’incarico di gestione della biblioteca comunale

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 52,
comma 1 del d.lgs. 165 del 2001 nonché dell’art. 3, comma 2 del CCNL
del comparto regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 ex art. 360, n.
3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che una corretta interpretazione di
detta norma avrebbe imposto un attento esame delle mansioni svolte dalla

sussistenza del lamentato demansionamento.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia in ordine al giudizio
di equivalenza formale delle mansioni.
Conil terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 346
cod. proc. civ. in relazione alla ritenuta mancata riproposizione in sede di
appello delle istanze istruttorie formulate in primo grado nonché violazione
e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa
pronunzia in ordine al secondo motivo di ricorso in appello relativo
appunto, al mancato accertamento istruttorio relativo al contenuto della
mansioni assegnate.
Il ricorso è infondato.
I primi due motivi lamentano la mancata valutazione delle mansioni svolte
ai fini del giudizio sulla loro equivalenza. La Corte territoriale, a cui è
riservato il relativo giudizio, ha ritenuto non sufficientemente dedotte le
mansioni in questione. Tale giudizio è congruamente e logicamente
motivato. D’altra parte la ricorrente neppure descrive con sufficiente
precisione, ai fini in esame, le mansioni svolte nell’atto di appello riportato
nel ricorso per cassazione, limitandosi ad una lamentela sul dedotto
demansionamento senza precisare concretamente le mansioni svolte.

ricorrente e sufficientemente dedotte e descritte, al fine di accertare la

Anche il terzo motivo riferito al mancato utilizzo di mezzi istruttori, è
infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo Cass. 8
febbraio 2012 n. 1754) che il mancato esercizio, da parte del giudice di
appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la
documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può

istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 cod. proc. civ., salvo che
le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente
incongruo o contraddittorio.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in C 100,00 per esborsi ed C 3.000,00 per compensi professionali
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti

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