Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7562 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.L. – domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. MARRA

Alfonso Luigi, in virtu’ di procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il

14.2.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.L. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Pretore del lavoro di Napoli con ricorso del 18.2.1994, deciso con sentenza del 30.121994, avverso la quale aveva proposto appello il 27.1.1995, definito con sentenza del 30.7.1999, impugnata con ricorso per Cassazione del 17.7.2000, deciso con sentenza di annullamento con rinvio del 22.6.2001; il giudizio di rinvio, instaurato il 15.4.2002, non si era ancora concluso.

La Corte d’appello, con decreto del 14.2.2007, premetteva che il giudizio, per tre fasi, era durato sette anni e che il giudizio di rinvio si era protratto per altri 3 anni.

Il decreto reputava ragionevole il tempo delle prime tre fasi, considerando anche il tempo dovuto alla presentazione dell’appello e del ricorso per Cassazione.

La Corte territoriale osservava che il giudizio di rinvio si protraeva da 38 mesi, dal quale dovevano sottrarsi nove mesi, con la conseguenza che, poiche’ il termine ragionevole andava fissato in due anni, “tenuto conto della natura della questione (di carattere previdenziale)”, mentre “non risulta fossero stati neppure quantificati al momento della domanda gli accessori dovuti, attesa la produzione di conteggi nel corso del giudizio di riassunzione”, doveva escludersi la violazione denunciata.

La Corte d’appello rigettava, quindi, la domanda, dichiarando compensate le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso R. L., affidato a sei motivi; non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1- I sei motivi denunciano erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, pongono le seguenti questioni:

a) relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte;

in tutti i motivi e’ anche reiterata la tesi della vincolativita’ del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed e’ formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (motivo 1):

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento.

L’istante, con il motivo 2, deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla Corte EDU in tre anni per il primo grado, due gradi per il secondo ed un anno per il giudizio di legittimita’, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza. Inoltre, anche ritenendo che la Corte territoriale abbia correttamente addebitato alla sua difesa il ritardo di nove mesi, comunque nove mesi resta un termine irragionevole ed e’, quindi, formulato il seguente quesito di diritto: e’ corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual e’ la durata ragionevole del presente processo? (motivo 2).

R.L. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto avrebbe lamentato l’irragionevole durata della sola fase d’appello e del giudizio di riassunzione, mentre la Corte del merito non si sarebbe pronunciata soltanto in ordine a queste fasi, ma sull’intero processo (motivo 6).

La ricorrente sostiene poi che il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e’ l’intera durata del processo (motivi 3 e 4); il decreto non si e’ pronunciato sulla domanda concernente il bonus di Euro 2.000,00, che spetterebbe nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale ed i diritti dei lavoratori (motivo 5).

2.- I motivi sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati Relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi e’ il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa percio’ manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui e’ stata proposta.

In ordine al terzo motivo, va ribadito l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU occorre – secondo quanto gia’ enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioe’ addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si e’ concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), cosi’ da sommare globalmente tutte le durate. Infatti, queste ineriscono all’unico processo da considerare unitariamente, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 4, ferma restando la possibilita’ di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, e’ divenuta definitiva (Cass. n. 8717 del 2006; n. 28864 del 2005; n. 3143 del 2004). Di questo principio ha fatto corretta applicazione la Corte d’appello, con conseguente manifesta infondatezza del sesto motivo.

Relativamente al secondo motivo, va osservato che la ricorrente non coglie e non censura correttamente la ratio decidendi.

Ella argomenta anzitutto dei termini di ragionevole durata del giudizio svoltosi in tre fasi, sostenendo che dovrebbero essere differenti, da quelli fissati dalla Corte EDU. Tuttavia, indipendentemente dalla erroneita’ di tale assunto, in quanto e’ in contrasto con la giurisprudenza europea ed e’ inesattamente fondato soltanto sulla disciplina del processo, da un canto, neppure contesta specificamente la durata stabilita per i tre gradi ordinari;

dall’altro, non argomenta sul termine di durata ragionevole del giudizio di rinvio, omettendo del tutto di indicare quale dovesse essere.

Infatti, a fronte della argomentazione svolta nel decreto, per ritenere non irragionevole la durata, in considerazione della peculiarita’ del giudizio, ella: in primo luogo, non censura ne’ la specifica motivazione sul punto ne’ quella sull’addebitabilita’ alla parte del periodo di nove mesi; in secondo luogo, lamenta che l’erroneita’ si anniderebbe nella considerazione globale del processo, con tesi che, per quanto sopra precisato, e’ errata. I restanti mezzi, concernenti la misura dell’indennizzo sono manifestamente inconferenti.

Infatti, una volta esclusa incensurabilmente la violazione del termine di ragionevole durata, resta ovviamente esclusa la sussistenza del presupposto del diritto all’equo indennizzo, con conseguente inconferenza delle questioni attinenti alla misura dello stesso.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (neppure confutati dalla ricorrente), con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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