Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7562 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26228/2012 proposto da:

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADOLFO BARATTO, SONIA

MARIAN;

– ricorrente –

contro

M.E., F.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

BRESSAN;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso 26228-2012 proposto da:

M.E., F.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TEVERE 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

BRESSAN;

– ricorrenti incidentali –

contro

P.C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1060/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Merlini e Recchia per delega dell’Avvocato Di

Giovanni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.C. propone ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1060/2012, depositata il 09/05/2012, la quale, accogliendo l’appello formulato da D.M.E. e F.R. e respingendo l’appello incidentale di P.C. contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Treviso il 05/03/2008, ha rigettato le domande proposte dalla stessa P. con citazione del 16-17/9/1999.

D.M.E. e F.R. resistono con controricorso e propongono un motivo di ricorso incidentale condizionato.

P.C. aveva citato D.M.E., seconda moglie del proprio ex marito F.R., chiedendo dichiararsi l’acquisto per destinazione del padre di famiglia, o in subordine per usucapione, di una servitù di passaggio, acquedotto e gasdotto, a carico del fondo di proprietà D.M. di cui al mappale (OMISSIS), foglio (OMISSIS), del Comune di (OMISSIS), ed in favore dell’edificio in proprietà superficiaria dell’attrice, di cui al mappale (OMISSIS), con conseguente condanna della convenuta all’eliminare gli ostacoli frapposti all’esercizio di dette servitù. Il contraddittorio era stato integrato in corso di causa nei confronti di F.R., proprietario del fondo mappale (OMISSIS), sulla cui parte scoperta avrebbero dovuto insistere le vantate servitù.

Con scrittura privata del (OMISSIS), F.R. aveva trasferito a P.C., all’epoca sua coniuge, il diritto di superficie sul mappale (OMISSIS), in vista della costruzione di una casa di abitazione. Il (OMISSIS) F.R. aveva poi acquistato il terreno mappale (OMISSIS). In favore della casa costruita sul mappale (OMISSIS) era stato quindi realizzato sul mappale (OMISSIS) un vialetto di accesso alla strada pubblica, sottostante al quale furono installate le tubazioni del gas. Nel 1979 i coniugi F.R. e P.C. si separarono, e la casa del mappale (OMISSIS), seppur assegnata alla P., continuò ad essere abitata dal solo F., da un certo punto in poi con D.M.E., la quale nel 1993 diventerà sua moglie. Con sentenza del 12 giugno 1986 il Tribunale di Treviso, nel frattempo, aveva accertato il diritto di proprietà superficiaria sull’edificio in favore della P., pur senza che questa ne recuperasse la disponibilità. Con atto del (OMISSIS) F.R. vendette ad D.M.E. il mappale (OMISSIS). A seguito di un verbale di conciliazione giudiziale del 28.01.1997, quanto meno il 31.12.1998 P.C. fu reimmessa nel possesso della casa sita sul mappale (OMISSIS), ma trovò intercluso il passaggio sul mappale (OMISSIS) ed interrotta l’adduzione di acqua e gas. Ne nacque il presente giudizio. Il Tribunale di Treviso riconobbe l’usucapione per la servitù di passaggio e di gasdotto, assumendo che la P. avesse continuato a possedere solo animo l’ex casa coniugale tramite il F., detentore. La Corte di Venezia assumeva, per contro, che il F., col resistere in giudizio alla pretesa della P., la quale si diceva proprietaria della casa, e col replicare a quella che l’atto del 1970 si esauriva in una “intestazione a fini fiscali”, aveva così compiuto un atto di interversione e non era perciò più stato, almeno da quel momento, detentore. Di tal che, secondo la Corte d’Appello, fino a quando nel 1998 la P. non aveva recuperato il possesso della casa, quest’ultima era stata, piuttosto, posseduta dal F., e non certo da questo detenuta nomine alieno. In definitiva, secondo la Corte di Venezia, non sussisteva il tempo necessario all’usucapione delle servitù a servizio della casa in favore di P.C., avendole questa possedute al massimo dal 1975, epoca di costruzione della casa, fino alla costituzione in giudizio di F.R., avvenuta nel 1979, nella causa poi culminata con la sentenza del 12 giugno 1986 del Tribunale di Treviso.

La Corte d’Appello ha inoltre respinto l’appello incidentale di P.C., confermando il mancato acquisto delle servitù per destinazione del padre di famiglia, atteso che le testimonianze avevano dimostrato che le opere necessarie al loro esercizio (in particolare, il passo carraio e pedonale) erano state realizzate contestualmente all’abitazione ed in funzione di essa, e dunque non prima della separazione delle due proprietà. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di P.C. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1144, 1165, 1167 e 2945 c.c., nonchè motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di usucapione sostenendo che il F., resistendo in giudizio alla domanda della P., che pretendeva di essere proprietaria della casa, e contestandone il diritto, con l’affermare che l’atto del 1970 era sostanzialmente simulato, aveva così compiuto un atto di interversione del possesso, perciò impedendo la maturazione del periodo di usucapione. Si evidenzia che il F., ricevuta la citazione del 23.08.1979 per l’accertamento del diritto di superficie, si era limitato a chiedere la reiezione della domanda, e non aveva certo manifestato la volontà di possedere la cosa nell’interesse proprio.

Il secondo motivo di ricorso di P.C. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1140, 1141, 1144, 1165, 1167 e 2945 c.c., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di usucapione senza valutare la portata dell’azione petitoria intrapresa dalla P., anche sotto il profilo dell’esercizio del possesso. Si assume che l’esperimento vittorioso dell’azione di rivendica portata nel giudizio concluso nel 1986, col suo effetto recuperatorio, avrebbe comunque travolto ogni possesso vantato dal P., lasciando lo stesso come detentore “nomine alieno” per conto della ex moglie.

I primi due motivi del ricorso di P.C. devono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano infondati.

La domanda di P.C., oggetto del presente giudizio, chiedeva di accertarsi l’avvenuto acquisto (per destinazione del padre di famiglia, o in subordine) per usucapione di servitù di passaggio, di acquedotto e di gasdotto a carico di un fondo limitrofo, ormai di proprietà D.M.E., ed a vantaggio dell’edificio ad uso abitativo appartenente alla stessa P. a titolo di proprietà superficiaria, in forza di contratto costitutivo del diritto di superficie del 1970. Dopo la separazione coniugale di P.C. da F.R., avvenuta nel 1979, la prima si era allontanata dalla casa, mentre il F. vi era rimasto di fatto ad abitare, rilasciandola soltanto nel 1998. La P. pretende di aver continuato a possedere la casa, come anche le servitù imposte sul fondo confinante, ormai di proprietà D.M., per tutto il tempo in cui l’ex marito aveva continuato a detenere la prima e per il tramite di questo, al fine di dimostrare di aver usucapito le medesime servitù.

E’ certamente in astratto ammissibile che un possesso, sia pur acquisito “animo et corpore”, possa poi conservarsi “solo animo”, purchè il possessore mantenga una virtuale disponibilità della cosa utilmente mediata dal rapporto con un detentore.

Trattandosi, nella specie, del vantato acquisto per usucapione di servitù apparenti, l’una continua (gasdotto), l’altra discontinua (passaggio), in forza di possesso che si assume mantenuto per un così lungo periodo “solo animo”, occorreva dimostrare non solo le opere visibili e permanenti, ma anche la reale possibilità del possessore di ripristinare “ad libitum” il “corpus”, ovvero di disporre materialmente della cosa, escludendo gli altri tutte le volte che ciò avesse voluto, per tutto il tempo necessario all’usucapione (cfr. Cass. Sez. 2, 23/11/1987, n. 8640).

Ove il possessore “solo animo” perda una siffatta possibilità di esercitare la signoria sulla cosa, per effetto di una modifica della situazione iniziale, quale può essere pure il mutamento dell’animus del detentore manifestato inequivocamente allo stesso possessore, si verifica in capo a quest’ultimo la perdita del possesso, come anche l’interruzione dell’usucapione, ai sensi dell’art. 1167 c.c.. Occorre altrimenti accertare, in base ad incensurabile apprezzamento del giudice del merito, che, a fronte del mutato atteggiamento del detentore, il possesso si sia manifestato, nei suoi elementi costitutivi, anche posteriormente al momento in cui il detentore abbia cessato di possedere “nomine alieno”.

In un risalente – ma ancora del tutto condivisibile precedente, questa Corte ebbe ad affermare, ad esempio, che qualora un coniuge, durante la separazione personale, durata più di vent’anni, abbia conservato un potere di fatto sui mobili di casa, appartenenti all’altro coniuge, incombe a quest’ultimo l’onere di provare che quel potere fu esercitato a titolo di detenzione nomine alieno anzichè di possesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2963 del 06/07/1977).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Venezia ha stabilito che F.R. quanto meno nel 1979, quando si costituì nel giudizio di accertamento del diritto di superficie promosso dalla P., contestando lo stesso e sostenendo che si trattasse unicamente di un’intestazione fittizia per fini fiscali, aveva così esternato la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possesso della ex moglie, rendendo riconoscibile a quest’ultima che egli avesse comunque cessato di possedere l’appartamento “nomine alieno”. A tal fine, ovvero al fine di verificare se la P. potesse ancora beneficiarsi dopo il 1979 del possesso delle servitù esercitato di fatto a suo nome dal F., non rileva quale siano stati gli esiti dei giudizi petitori intercorsi tra le parti. L’accertamento, in concreto, degli estremi dell’interversione dell’iniziale detenzione dell’ex casa coniugale in possesso da parte del F. integra, in ogni caso, un’indagine di fatto, in quanto tale rimessa al giudice di merito, nè può chiedersi nel giudizio di legittimità di prendere direttamente in esame la condotta della parte per trarne diversi elementi di convincimento, potendosi al più censurare, per omissione o difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (trovando nella specie applicazione ratione temporis il testo antecedente al D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012), la decisione di merito ove questa avesse del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione, difetto questo non imputabile alla sentenza della Corte di Venezia (arg. da Cass. Sez. 1, 28/02/2006, n. 4404; Cass. Sez. 2, 19/12/2011, n. 27521).

D’altro canto, si sarebbe potuto altresì rilevare che il mappale 1972, presunto fondo gravato dalle servitù da usucapire, fino ancora al (OMISSIS) era di proprietà di F.R., coniuge di P.C., dalla quale si separò nel 1979, e quindi verificare altresì l’inerenza alla fattispecie della causa di sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 1, applicabile in tema di usucapione ai sensi dell’art. 1165 c.c..

2. Il terzo motivo di ricorso di P.C. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., nonchè motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha rigettato l’appello incidentale, e quindi la domanda di acquisto delle servitù per destinazione del padre di famiglia, asserendo che non era stata fornita che il passo carraio e pedonale erano stati realizzati già prima della costruzione della casa.

Il terzo motivo è parimenti infondato.

Per costante orientamento di questa Corte, la costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 c.c., postula che le opere permanenti destinate al suo esercizio, predisposte dall’unico proprietario, preesistano al momento in cui il fondo sia stato diviso fra più proprietari (Cass. Sez. 2, 05/04/2016, n. 6592). Deve trattarsi di opere stabili ed apparenti, in quanto la loro concreta consistenza, valutata all’atto della cessazione dell’appartenenza di due fondi all’unico proprietario, serve a rendere certi e manifesti il contenuto e le modalità di esercizio della servitù, essendo invece irrilevanti le successive modifiche di esse (arg. da Cass. Sez. 2, 17/06/2004, n. 11348).

Essendo nel caso in esame preteso l’acquisto per destinazione del padre di famiglia di servitù a favore di un edificio da costruire quale effetto della costituzione di un diritto di superficie, ai sensi dell’art. 952 c.c., argomentando anche dall’art. 1029 c.c., comma 2, tali servitù non potrebbero comunque dirsi venute ad esistenza se non nel momento in cui l’edificio sia stato costruito, purchè preesistessero le opere ad esse necessarie. Circa l’individuazione dell’istante in cui possa dirsi acquistata la proprietà separata della costruzione eseguita sul suolo, occorre comunque verificare l’epoca in cui il manufatto abbia assunto i caratteri di una entità autonoma e nettamente distinta dall’area sottostante sotto il profilo materiale, funzionale ed economico.

E’, dunque, nel momento della costruzione dell’edificio sul mappale (OMISSIS), che poi costituiva pure il momento in cui il fondo inizialmente appartenente al solo F.R. veniva diviso fra più proprietari, che andava accertato che fossero state già predisposte dal medesimo F. le opere assuntivamente destinate all’esercizio delle servitù di gasdotto e di passaggio. Facendo corretta applicazione di questi principi, la Corte d’Appello ha invece accertato in fatto che le opere assuntivamente destinate all’esercizio delle pretese servitù fossero state realizzate contestualmente alla costruzione della casa di abitazione, e dunque non prima, come sarebbe occorso per fondare l’acquisto per destinazione del padre di famiglia, del momento della divisione dell’iniziale unica proprietà degli immobili. Quanto al resto del contenuto del terzo motivo di ricorso, deve soltanto allora ricordarsi come la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, in quanto il controllo di legittimità demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito.

3. Il quarto motivo di ricorso deduce, infine, la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, nonchè l’insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, che ha liquidato Euro 31.423,20, oltre accessori, a titolo di spese processuali per i due gradi di giudizio, accogliendo la nota spese degli originari convenuti e poi appellanti, senza vagliarne la congruità sulla base dell’oggetto e della complessità della controversia.

Questo quarto motivo è inammissibile, atteso che la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti (Cass. Sez. 2, 16/02/2007, n. 3651). Nella specie, il quarto motivo di ricorso si limita ad una generica a censura inerente la determinazione dell’importo, indicando solo il risultato finale della liquidazione delle spese dei due gradi, senza neppure allegare una violazione dell’inderogabilità dei massimi previsti dalla tariffa professionale degli avvocati per onorari e diritti in vigore all’atto dell’esecuzione della prestazione professionale liquidata dalla Corte di Venezia.

4. Va perciò rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito il ricorso incidentale condizionato (relativo a denuncia di violazione degli artt. 1027 e 1158 c.c., ed ad insufficiente motivazione con riguardo al primo motivo dell’appello di D.M.E. e F.R.).

Le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo soccombenza nell’importo liquidato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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