Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7561 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, in virtu’ di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il

24.11.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.S. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento di alcune somme dovute dall’INPS, proposto con ricorso del 28.06.2002, non ancora definito.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 24.11.2006, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni due e mesi sei, per il 1^ grado, ritenuto violato detto termine, per la parte eccedente liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 1.200,00, pari ad Euro 900,00 per anno di ritardo, in considerazione dell’importanza di diritti controversi, del valore patrimoniale della medesima e della partecipazione emotiva desunta dalla natura della causa, condannando altresi’ il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso P. S., affidato a 15 motivi; non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Con i primi nove motivi e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni: a) relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte; in tutti i motivi e’ anche reiterata la tesi della vincolativita’ del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed e’ formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo);

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento.

L’istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: e’ corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual e’ la durata ragionevole del presente processo? (secondo motivo); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e’ quello eccedente la ragionevole durata, ovvero l’intera durata del processo (terzo motivo e, in termini sostanzialmente identici e’ il quinto motivo) e il decreto sarebbe carente di motivazione sul punto (quarto motivo).

c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1.500,00 (sesto motivo) e il decreto sarebbe carente di motivazione sul punto (settimo motivo);

nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale ed i diritti dei lavoratori dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 e su questa domanda la Corte d’appello non si e’ pronunciata (ottavo motivo), incorrendo anche in difetto di motivazione (nono motivo).

1.1 – I motivi dal decimo al quindicesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

e’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot. add CEDU direttamente applicabile al caso di specie? (motivo 10);

nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed e’ formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (motivo li) ed il provvedimento sarebbe carente nella motivazione sulle spese in misura insufficiente rispetto alla nota spese (motivo 12);

sono sufficienti le spese liquidate, tenuto conto delle liquidazioni effettuate da questa Corte (motivo 13);

puo’ il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 14) e sul punto e’ denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo decimo).

2.- I motivi indicati nel 1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.

In linea preliminare va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilita’ delle argomentazioni (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha in parte accolto la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine alle deduzioni che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilita’ delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto inconferente e scollegato con la motivazione del decreto.

Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., e’ inadeguato, con conseguente inammissibilita’ del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza ne’ col giudizio ne’ col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori.

Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi e’ il principio.

enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa percio’ manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali cio’ sia permesso dai testi delle norme. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtu’ di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini e’ il principio che puo’ essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui e’ stata proposta.

b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b) e c), le stesse vanno risolte, dando continuita’ all’orientamento di questa Corte, secondo il quale:

e’ manifestamente erronea la tesi dell’istante, nella parte in cui prospetta la possibilita’ di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie, con argomentazioni talora anche scarsamente chiare, in quello sopra indicato. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessita’ della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonche’ quello di ogni altra autorita’ chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificita’ del caso che egli e’ chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).

In tal senso e’ orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’.

Ed e’ questo parametro che va osservato, dal quale e’ tuttavia possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez.un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Peraltro, il quesito formulato nel secondo motivo e’ anche manifestamente inammissibile, sia in quanto sviluppato senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, sia in quanto pretende di rimettere a questa Corte l’accertamento della durata ragionevole nel caso in esame. L’apprezzamento degli elementi che permettono di fissare la misura ragionevole del giudizio e’ riservata invece al giudice del merito, spettando a questa Corte la verifica in ordine al rispetto del parametro stabilito dalla Corte EDU ed alla completezza, logicita’ e congruenza della motivazione svolta dal giudice del merito per discostarsene.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuita’, la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007). Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 de 2008; n. 23844 del 2007);

I criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo. Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 dei 2006).

Il giudice del merito puo’, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che cio’ comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicche’ se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008); il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: Pentita della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata de procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

In applicazione di detti principi – che danno soluzione ai quesiti posti con i mezzi in esame – le censure sono manifestamente infondate nella parte concernente la durata.

Invero, la durata ragionevole del giudizio in primo grado e’ stata fissata in due anni e sei mesi, derogando in melius il parametro della Corte EDU, che il ricorrente contesta con argomentazioni generiche ed erronee, incorrendo in palese contraddittorieta’, posto che, da un canto, reiteratamente richiama il principio dell’osservanza della giurisprudenza di detta Corte; dall’altro, apoditticamente pretende che sia disattesa e neppure si avvede che cio’ e’ gia’ accaduto, in suo favore.

L’equa riparazione e’ stata fissata in Euro 900,00 per ogni anno di ritardo, discostandosi lievemente, in misura ragionevole dal parametro della Corte EDU e tanto basta a rendere incensurabile la motivazione, pretendendo l’istante che detto parametro fosse disatteso, sulla scorta di affermazioni generiche, avendo anche omesso di indicare quali elementi – evocati e prodotti nella fase di merito – aveva dedotto per dimostrare, anche in relazione al suo reddito (che neppure ha indicato e provato quale fosse) la sussistenza di elementi per una piu’ elevata liquidazione.

2.1.- I motivi indicati nel 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ logicamente connessi e sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati, in parte manifestamente fondati.

In linea preliminare, va evidenziata la manifesta inammissibilita’ delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie.

Tanto va rilevato in relazione ai motivi: 10, laddove si fa riferimento ai presupposti della compensazione, nella specie non disposta ed alla necessita’ che le spese seguono la soccombenza, che e’ cio’ che e’ accaduto nel caso in esame; 13, quanto alla possibilita’ del giudice di ridurre le voci della nota spese, essendo chiaro che cio’ e’ possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

Relativamente agli ulteriori profili di censura, da ritenere ammissibili, nella parte in cui correlano l’erroneita’ delle voci di tariffa applicata alla violazione del principio dell’inderogabilita’ ed al difetto di motivazione, le stesse sono fondate sulla base dei principi di seguito indicati, ed entro i limiti che si precisano.

Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, gia’ enunciati da questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 256) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni dell’art. 91 e segg. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003); dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’ riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilita’ della Tab. A-4^ e della Tab. B-1.

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 150,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, senza motivare, rende manifestamente fondate le censure, nella parte in cui sono ammissibili.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti; il decreto andra’ cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimita’ potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante condanna dell’intimato a pagare le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore, per dichiarazione di anticipo, nonche’ quelle della presente fase, ma per queste ultime limitatamente ad 1/3, sussistendo giusti motivi per dichiarare compensata la residua parte, stante il parziale accoglimento del ricorso.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 825,00 di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, nonche’ un terzo delle spese della presente fase (compensate la residua parte), che liquida in complessivi Euro 190,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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