Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7561 del 27/03/2020
Cassazione civile sez. un., 27/03/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 27/03/2020), n.7561
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15499-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO IACOVONE, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SCIAUDONE e
BERNARDO GIORGIO MATTARELLA;
– controricorrente –
e contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI
CONTI PER LA REGIONE LAZIO;
– intimata –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
della 76769 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL
LAZIO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/02/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DE MATTEIS STANISLAO, il quale chiede che le Sezioni Unite della
Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei
conti.
Fatto
RILEVATO E CONSIDERATO
1. che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ricorreva D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ex art. 172 davanti alla sez. giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio, per sentire condannare l’Agenzia delle Entrate Riscossione, anche quale successore di Equitalia S.p.A., già concessionario per la riscossione di contributi di bonifica in forza di convenzioni a suo tempo stipulate, al risarcimento dei danni conseguenti il cattivo esercizio dell’attività di esazione;
2. che l’Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva, ai sensi del D.Lgs. n. 174 cit., art. 16 regolamento preventivo di giurisdizione, nella sostanza deducendo che i danni fossero stati richiesti a titolo di inadempimento contrattuale, atteso che l’attività di esazione era stata regolata a mezzo di convenzioni, senza quindi giurisdizione contabile; che, pur essendo in astratto vero il carattere tendenzialmente generale della giurisdizione erariale, in mancanza di un rapporto di servizio, la giurisdizione della Corte contabile doveva essere assolutamente esclusa;
3. che il Consorzio ha resistito con controricorso;
4. che entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare memoria;
5. che il proposto regolamento, conformemente alle richieste del pubblico ministero, va risolto nel senso della affermazione della giurisdizione contabile;
6. che, lasciando in disparte l’argomento della tendenziale natura espansiva della giurisdizione erariale, fatto discendere dall’art. 103 Cost., comma 2, in quanto sempre controbilanciabile dalla più prudente considerazione che la Corte dei Conti non è stato, ex lege indicata. come giudice naturale del danno patrimoniale sopportato dagli enti pubblici (Corte Cost. 15/12/2010, n. 355 del 2010; Cass. sez. un. 4883 del 2019); deve essere fatto tuttavia osservare, come, di recente, in pressochè analoga fattispecie, sia stata affermata la responsabilità di un concessionario, incaricato di riscuotere i tributi secondo convenzione, per aver notificato cartelle fuori dei termini prescritti; rilevandosi, a riguardo, in modo del tutto condivisibile, che pur mancando un organico inserimento nell’amministrazione, tra il concessionario della riscossione e l’ente pubblico comunale si era comunque instaurato un rapporto di servizio in senso lato, poichè quelle svolte, di maneggio e riscossione del denaro, erano tipiche funzioni pubbliche (Cass. sez. un. 16014 del 2018; nello stesso senso, cfr. Cass. sez. un. 7663 del 2017; Cass. sez. un. 26280 del 2009); soluzione, quella di cui si è appena dato conto, che è quella che anche qui deve essere replicata, stante l’identità dei presupposti fattuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, rimette quindi a quest’ultima la definizione della controversia, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020