Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7561 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23258/2012 proposto da:

M.A., (OMISSIS), S.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OPPIDO MAMERTINA 4, presso lo

studio dell’avvocato GIANDOMENICO NEGRETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIORGIO MARINO;

– ricorrenti –

contro

N.D.G.P., V.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato

FIORENZO GROLLINO, che li rappresenta e difende;

C.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

FORTE TIRBURTINO 160, presso lo studio dell’avvocato ANNUNZIATO

SAMMARCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5003/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato MARINO Giorgio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SAMMARCO Annunziato, difensore del resistente che si

è riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 23.11.2011, la Corte d’Appello di Roma ha accolto i gravami proposti da V.G. e N.D.G.P. nonchè da C.A.G. nei confronti di M.A. e S.M. e, ribaltando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda giudiziale da questi ultimi proposta nei confronti dei primi rilevando, per quanto qui interessa, che nel caso di specie gli attori non potevano ritenersi titolari di una servitù di passaggio nè per destinazione del padre di famiglia (mancando i relativi presupposti quali l’esistenza di opere visibili e permanenti per il suo esercizio) nè per contratto perchè l’atto da essi invocato (la scrittura del (OMISSIS)) non risultava sottoscritto da uno dei proprietari interessati e quindi non risultava rispettato il principio dell’art. 1059 c.c..

Contro tale decisione M. e S. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre censure illustrate da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., a cui resistono con separati, ma identici controricorsi, il C. e i V. – D.G.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano l’inammissibilità del procedimento interpretativo volto ad estinguere l’attribuzione di diritti reali parziari futuri in quanto ritenuti meramente di natura obbligatoria. Deducono il difetto interpretazione e la violazione dell’art. 12 preleggi: attraverso una censura che investe sostanzialmente la motivazione – definita in più riprese contraddittoria – i ricorrenti, senza però dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ritengono che la mancanza di sottoscrizione da parte della D.G.P. (coniuge del V. in regime di comunione legale) non incida sulla validità del negozio del (OMISSIS) concluso dal solo V. col C..

Col secondo motivo (che i ricorrenti indicano come Motivo 1) si deduce la violazione dell’art. 840 c.c., con riferimento alla proprietà, al diritto di frazionamento e di vendita parziaria spettante al proprietario. Sostengono i ricorrenti che il diritto di disporre liberamente della cosa comprende anche quello di frazionarla e di vendere parzialmente le unità frazionate riservando a sè alcuni diritti, come avvenuto nel caso in esame, rilevandosi che trattasi di diritti reali e non di diritti obbligatori personali.

Di analogo tenore è il terzo motivo (distinto in ricorso come Motivo 2) i con cui i ricorrenti richiamano il diritto del proprietario di disporre le modalità di godimento, fruizione ed uso delle proprietà frazionate – Diritto di vendita rebus sic stantibus (con i vincoli d’uso).

2. Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria perchè tutte inammissibili per violazione del principio di autosufficienza e dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive, tra i requisiti del ricorso, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.

Partendo proprio da quest’ultimo requisito, come costantemente affermato da questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (v. tra le tante, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015 Rv. 634266; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 Rv. 641493; Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770).

Nel caso in esame i ricorrenti hanno totalmente disatteso tale principio: nel ricorso infatti a parte il mancato richiamo ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ci si limita a sostenere che il C., originario proprietario esclusivo del Villino in (OMISSIS), decise di frazionarlo in due unità immobiliari con accesso in comune prevedendo una serie di obblighi; si passa poi a trascrivere uno stralcio del Regolamento proprietà Comuni con particolare riferimento ad una clausola che prevedeva la riserva del diritto, per il C., di realizzare un garage interrato e di passare con le auto sul suolo altrui per accedervi.

Dopo questa premessa assolutamente monca in fatto, si passa direttamente ad analizzare la clausola di riserva a favore dell’originario proprietario (il C.) per sostenerne la piena validità, ma tutte le considerazioni che seguono danno per scontata la conoscenza della vicenda in fatto e si dilungano in una alternativa soluzione della controversia, nel senso della liceità di interventi del proprietario sul proprio fondo (quali espressione del generale diritto di proprietà) e della legittimità di un trasferimento del diritto reale: manca invero una previa indicazione dell’oggetto del giudizio, delle domande avanzate dagli attori, della relativa causa petendi, nonchè della linea difensiva avversaria. Un tale modus operandi si scontra manifestamente con i dettami dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè costringe ad attingere la conoscenza della vicenda di fatto e il preciso oggetto della lite dalla sentenza impugnata e dal controricorso.

Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza si richiamano autorizzazioni amministrative e titoli di proprietà dandosene ancora una volta per scontata la conoscenza del contenuto, e si omette perfino di fornire qualunque elemento per consentirne il reperimento negli atti del giudizio. Manca poi una sintesi dei motivi di appello dell’altra parte (anch’essa necessaria per ricostruire i passaggi argomentativi della sentenza oggi impugnata).

L’impugnazione si risolve in definitiva in una disarticolata censura volta a sostenere che il C. avesse il diritto di esercitare tutte le facoltà spettanti al proprietario (art. 832 c.c.), ivi comprese quelle di sfruttamento del sottosuolo ex art. 840 c.p.c. e pertanto non risponde allo standard minimo richiesto dagli artt. 366 e 360 c.p.c..

Consegue l’inammissibilità del ricorso con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore di ciascuno dei controricorrenti oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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