Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7560 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. un., 27/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/03/2020), n.7560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35072-2018 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in domiciliata

in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO DI VILIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER

LA RICERCA APPLICATA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE,

in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MARMO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER

GIBELLIERI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2634/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, definisca che la controversia appartenga alla

giurisdizione ordinaria dinanzi alla quale può proseguire, eccezion

fatta che per l’eccezione riconvenzionale.

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Gestore dei Servizi energetici – G.S.E. s.p.a. (d’ora innanzi, GSE) propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione contro il Fallimento (OMISSIS) per lo sviluppo tecnologico per la Ricerca, società consortile per azioni in liquidazione (d’ora innanzi, Fallimento (OMISSIS)), esponendo che:

nel 2016, il Fallimento (OMISSIS) chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del GSE per i crediti vantati dalla società (OMISSIS) in bonis nei suoi confronti, relativi alla mancata corresponsione delle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, crediti ceduti dalla società in bonis ad una banca pro solvendo a garanzia di un finanziamento ricevuto, ma di spettanza della procedura fallimentare in quanto la curatela era subentrata nella convenzione tra (OMISSIS) e GSE con conseguente venir meno della efficacia della cessione;

GSE proponeva opposizione a decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che il credito fosse relativo alla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica, ai sensi dei D.M. 28 luglio 2005 e D.M. 6 febbraio 2006, e che la controversia rientrasse di conseguenza nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a. e nel merito esponeva di aver sospeso i pagamenti nei confronti di entrambi i soggetti, cedente e cessionaria, a fronte del separato giudizio relativo alla titolarità del credito ed anche perchè vantava un controcredito per somme indebitamente corrisposte ad (OMISSIS) a titolo di aggiornamento Istat non dovuto;

il Fallimento nel costituirsi evidenziava l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, ai sensi della L. Fall., art. 24, competente a conoscere delle controversie che derivano dal fallimento è esclusivamente il tribunale fallimentare e sottolineando che la controversia aveva comunque un oggetto esclusivamente privatistico, come tale sottratto alle funzioni pubblicistiche del GSE; avendo il g.o. rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, il Gestore, avendo interesse a che la questione di giurisdizione venisse risolta in via definitiva, proponeva ricorso ex art. 41 c.p.c..

Resiste la curatela con controricorso.

Sia GSE che la Curatela del fallimento (OMISSIS) hanno depositato memorie ex art. 380 ter c.p.c.

Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede di separare le due cause, appartenendo alla giurisdizione del g.o. la cognizione sulla domanda principale.

Diritto

RITENUTO

che:

1.-il ricorrente, a sostegno della attribuzione della controversia alla giurisdizione del g.a. richiama l’art. 103 Cost. ed afferma che si tratti di una materia di giurisdizione esclusiva essendo il GSE un ente formalmente privato, ma in effetti una società interamente partecipata dal Ministero Economia e Finanze dotata di poteri pubblicistici, tra i quali rientra il regime degli incentivi. Precisa che l’oggetto complessivo della controversia sarebbe da un lato l’inadempimento da parte di GSE dell’obbligo di pagare le tariffe incentivanti, e dall’altro la soppressione dell’aggiornamento istat della tariffa incentivante, per cui GSE si troverebbe ad aver corrisposto al Fallimento più del dovuto. Segnala un consolidato orientamento di giurisprudenza che riconosce la giurisdizione esclusiva del g.a su ogni controversia riguardante la produzione di energia;

2. – la curatela del Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso, nel quale evidenzia che il GSE non aveva contestato l’esistenza o l’ammontare del credito e sostiene che la richiesta di regolamento preventivo di giurisdizione sia solo dilatoria, e che la controversia abbia ad oggetto solo il rapporto contrattuale, privatistico;

3.-il Procuratore generale ritiene che la controversia principale, avente ad oggetto la mancata corresponsione delle tariffe incentivanti, sia controversia sottratta alla giurisdizione esclusiva del g.a. perchè non si contesta la spettanza dell’incentivo o la sua misura e non si mettono in discussione i provvedimenti amministrativi a monte della stipula della concessione avente ad oggetto l’incentivo (richiama in questo senso Cass. n. 26155 del 2017 e Cass. n. 10020 del 2019). Per quanto concerne l’eccezione riconvenzionale sollevata da GSE, volta ad opporre in compensazione il proprio minor controcredito derivante dall’aver corrisposto aggiornamenti Istat superiori a quanto dovuto, ritiene invece che essa dovrebbe essere conosciuta dal giudice amministrativo, quindi propone la separazione delle cause.

4.- Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. O così recita: “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo diverse previsioni di legge… O) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

5.- Quanto alla individuazione del giudice avente giurisdizione, la giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni ha più volte affermato quanto al profilo soggettivo che il GSE è soggetto che, seppur nella veste di società per azioni, il cui azionista unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass., Sez. U., 24 febbraio 2014, n. 4326; Cass., S.U., 27 aprile 2017, n. 10409; Cass., S.U., 4 maggio 2017, n. 10795; Cass., S.U., 13 giugno 2017, n. 14653; Cass., S.U., 3 novembre 2017, n. 26150; Cass., S.U., 2 novembre 2018, n. 28057; Cass. n. 10020 del 2019).

6.-Si è, altresì, precisato che la previsione di contributi tariffari, e quindi lo stesso regime di sostegno e promozione delle fonti rinnovabili di energia, costituisce uno strumento d’indirizzo della produzione energetica nazionale (Cass., S.U., n. 14653/2017; Cass., S.U., n. 28057/2018), ciò innestandosi “in un’area dominata dalla necessità di tutelare e bilanciare rilevanti interessi pubblici e privati” (Cass., S.U., n. 10795/2017).

7. -Si è anche evidenziato che nella specie, la “procedura” (termine che – come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa – caratterizza ambiti maggiormente inclusivi rispetto a quello, con spiccata accezione tecnica, di “procedimento”) di cui all’art. 133, comma 1, lett. O) cod. proc. amm., risulta quella segnata dalla norma di cui al D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 24 che non ha esaurito la disciplina del sistema di incentivazione anche nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, rimettendone la regolamentazione alla decretazione ministeriale (D.M. 6 luglio 2012, art. 19) sulla base di criteri indicati dalla stessa anzidetta norma primaria, i quali, come visto, fanno riferimento anche all’intervento del GSE sulla base di negozi privatistici con funzione pubblicistica regolativa dell’obiettivo incentivante.

8. – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2017, ha evidenziato che le “convenzioni stipulate con il Gestore” si palesano come “negozi di diritto privato” accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi ma altresì “costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione di certe fonti energetiche nell’equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l’onere economico”.

9. – Quindi, per risolvere la questione di giurisdizione occorre verificare se nel caso di specie la materia del contendere verta sull’utilizzo dei poteri pubblicistici del gestore in materia di regolazione delle tariffe e di determinazione degli incentivi, o se essa abbia un oggetto meramente privatistico, in cui non sia minimamente evocato in causa l’esercizio di pubblici poteri da parte di uno dei soggetti coinvolti.

10. – Nella presente controversia, è circostanza pacifica che nella causa pendente tra le parti la domanda principale abbia ad oggetto un semplice pagamento somma, relativo alla corresponsione di quanto dovuto alla società produttrice di energia a titolo di incentivo alla produzione di energie rinnovabili, il cui pagamento è stato richiesto nei confronti del Gestore sulla base della convenzione conclusa con la società produttrice di energie rinnovabili in relazione al quale il privato vanta una posizione sostanziale di diritto soggettivo e ove non è in discussione alcun profilo autoritativo. La domanda principale proposta nei confronti del gestore attiene quindi esclusivamente ad un corrispettivo dovuto per un rapporto di diritto privato.

11. – Quindi, secondo le linee indicate da Corte Cost. n. 204 del 2004, per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il Fallimento di una società di produzione di energie rinnovabili, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, nè il criterio di loro quantificazione, nè la concessione degli incentivi, ma soltanto l’opponibilità o meno al Fallimento di una cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi in correlazione alla produzione di energie rinnovabili per il periodo successivo alla dichiarazione del fallimento di voler subentrare nel rapporto.

12. – Nè è idonea ad incidere sulla giurisdizione l’eccezione riconvenzionale proposta dal gestore, non potendosi condividere sotto questo profilo le conclusioni del Procuratore generale, in quanto la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e l’individuazione del giudice avente il potere di giudicare non può essere alterata dalla proposizione di una mera eccezione riconvenzionale, che va esaminata ai fini del merito della controversia e quindi dell’accoglimento o meno della domanda da parte del giudice avente su di essa giurisdizione ma non è idonea ad incidere, non ampliando il petitum, sulla individuazione del giudice avente giurisdizione sul caso concreto.

13. – La controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, cui va rimessa la causa per la celebrazione del giudizio di merito, ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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