Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7560 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24586/2012 proposto da:

A.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGIO D’AMATO;

– ricorrente –

contro

S.L., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALFREDO FERRARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 241/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore del ricorrente

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore dei resistenti che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 9.7.2012 la Corte d’Appello di Trento ha accolto il gravame proposto da S.L. e B.M. nei confronti di A.A. e, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato l’esistenza, per destinazione del padre di famiglia, di servitù di passaggio pedonale a carico del cortile della p.ed. (OMISSIS) in CC (OMISSIS) di proprietà dell’appellato A. (convenuto in primo grado) ed a favore della p.m. 1 della p.ed. (OMISSIS) e della di p.m. 2 della p.ed. (OMISSIS), rispettivamente di proprietà degli appellanti-attori B. e S., ordinando la cessazione delle molestie.

Per giungere a tale soluzione, la Corte d’Appello ha osservato, per quanto ancora interessa, che:

– con riferimento alla servitù reclamata dal B., esistevano opere perfettamente visibili realizzate dall’originario proprietario dei fondi al fine di consentire il passaggio attraverso il fondo servente;

– che, lo stesso discorso valeva con riferimento alla servitù di passaggio invocata dalla S. perchè al momento in cui i fondi cessarono di appartenere all’unico proprietario, la particella p.m. 2 risultava collegata alla pubblica via da una scala il cui accesso era possibile anche attraverso il transito dalla p.ed. (OMISSIS) dell’appellato, trattandosi di un unico cortile, completamente sgombro.

Contro tale decisione A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due censure, a cui resistono con controricorso i S. e B..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1158 c.c., art. 116 c.p.c., art. 1161 c.c., nonchè R.D. 28 marzo 1929, n. 499, artt. 2 e 5; motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa la valutazione delle prove e circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Sostiene in particolare il ricorrente che è contraddittorio ritenere contemporaneamente sussistenti i presupposti dell’usucapione e della destinazione del padre di famiglia perchè la servitù si acquista o nell’uno o nell’altro modo. Si dilunga poi in una serie di considerazioni finalizzate a dimostrare l’infondatezza e comunque l’inammissibilità della domanda di acquisto per usucapione.

2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1158 c.c., art. 116 c.p.c., art. 1161 c.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa la valutazione delle prove e circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Riferendosi alla servitù reclamata dalla S., il ricorrente osserva che la Corte ha malamente valutato le prove perchè lo sdoppiamento della scala era stato chiesto per dividere nettamente i due accessi e non certo per lasciare ancora un passaggio comune sul pianerottolo e sul cortile. Richiama passaggi della consulenza tecnica, osservazioni del tecnico di parte, deposizioni testimoniali e la convenzione del 20.9.1989 tra i proprietari confinanti, concludendo per l’inesistenza di opere visibili destinate al passaggio.

3 Le due censure, ben suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate e la prima è in parte anche inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) perchè, come appare evidente dalla lettura della sentenza, la servitù a carico del fondo A. è stata costituita unicamente per destinazione del padre di famiglia e non per usucapione (lo attesta lapidariamente il dispositivo).

Per il resto (cioè quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia), la critica è esclusivamente fattuale su un tipico apprezzamento riservato al giudice di merito (accertamento dell’apparenza della servitù): per costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento dell’apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una “quaestio facti” rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 25/01/2001 Rv. 543448; Sez. 2, Sentenza n. 3273/2005 in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 8633 del 29/08/1998 Rv. 51850; Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 13/02/1995 Rv. 490414).

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha evidenziato, sulla scorta delle risultanze istruttorie, l’esistenza di opere perfettamente visibili già create dal precedente unico proprietario al fine di consentire l’esercizio sul fondo servente di un passaggio per accedere al bene insistente sul fondo oggi dominante del B. (alludendo al manufatto rialzato che a mò di marciapiede facilitava il transito da un cortile all’altro dell’unica proprietà come documentato anche da fotografia in atti e alla porta di ingresso della unità immobiliare oggi corrispondente alla p.m. 1 della p.ed. (OMISSIS): v. pag. 10).

Per la servitù a favore della proprietà S. la Corte di merito, sempre sulla scorta delle risultanze istruttorie (fotografie e deposizioni testimoniali), ha focalizzato lo stato di fatto all’epoca (1986) in cui i fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario rilevando che il collegamento tra la pubblica via e il piano superiore dell’immobile oggi corrispondente alla p.m. 2 della p.ed. (OMISSIS) avveniva attraverso una scala a mezzeria tra il confine tra le rispettive particelle ed avente accesso non solo attraverso la p.f. (OMISSIS) appartenente a terzi, ma anche attraverso la p.ed. (OMISSIS), trattandosi di unico cortile interamente sgombro e non delimitato in alcun modo, sul quale il passaggio avveniva liberamente. La scala, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, è stata ritenuta un’opera visibile e permanente che presupponeva il passaggio anche sulla residua parte di cortile, e dunque è stata ritenuta indice obiettivo e non equivoco del peso imposto al fondo servente. Ancora, la Corte d’Appello si è confrontata con la convenzione del gennaio 1989 avente ad oggetto lo sdoppiamento della scala per ricavare rispettivi accessi alle proprietà e su quella del settembre successivo, pervenendo alla conclusione che con la prima non si era affatto inteso rinunziare al passaggio sul cortile p.ed. (OMISSIS), mentre con la seconda si era inteso regolamentare unicamente i confini tra le proprietà (pagg. 11 e ss.).

Come si vede, trattasi di appezzamenti in fatto esplicitati attraverso un percorso argomentativo adeguato e privo di vizi logici e dunque la critica del ricorrente, finalizzata ad una alternativa ricostruzione dei fatti, non coglie nel segno. Rimettere oggi in discussione tali conclusioni significa interferire nelle prerogative del giudice di merito sull’interpretazione della volontà delle parti.

Consegue pertanto il rigetto del ricorso con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente, restando così logicamente assorbita anche la doglianza vertente sulla regolamentazione delle spese.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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