Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7560 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7560 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 1316-2012 proposto da:
GRECO GIUSEPPE C.F. GRCGPP40S29E431R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato INTILISANO MARIO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2014
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contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,(già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) C.F.
01585570581, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 01/04/2014

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente

1599/2010 della CORTE D’APPELLO

di MESSINA, depositata il 28/12/2010 r.g.n. 1488/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
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ubc-,Irc-li ne ) rigetto _

avverso la sentenza n.

Svolgimento del processo
Con distinti atti la società Ferrovie dello Stato s.p.a., poi divenuta
RFI s.p.a., riassumendo l’opposizione a precetto e l’opposizione
all’esecuzione già proposta davanti al Giudice dell’esecuzione,
contestò la legittimità del precetto del 23.10.95, intimatole da
Giuseppe Greco, e del successivo atto di pignoramento presso
terzi per il pagamento della somma di L. 31.073.658, sostenendo

interessi sia con riguardo alle somme dovute per capitale,
chiedendo dunque di dichiarare la nullità dell’atto di precetto e
della esecuzione intrapresa,accertando l’esatta somma dovuta al
dipendente in forza della sentenza del Tribunale di Messina
n.46\1995, resa in grado di appello nel giudizio tra le parti
intercorso per la liquidazione del compenso relativo al lavoro
straordinario.
Si costituiva il Greco eccependo la nullità dell’opposizione per
difetto di procura; nel merito sostenendo la legittimità dei criteri
di calcolo adottati nell’atto di precetto, richiamando le disposizioni
sulla imputazione dei pagamenti.
Disposta c.t.u. contabile, il Tribunale di Messina, con sentenza n.
883/2004, accoglieva parzialmente le opposizioni e determinava il
credito in E. 5.041,44, oltre interessi ed ulteriore rivalutazione,
solo sulla quota capitale e rivalutazione, dal precetto fino al
soddisfo.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Greco, lamentando la
erroneità della somma riconosciutagli poiché il c.t.u. aveva
effettuato i conteggi senza considerare le statu4ioni della
cnk
sentenza n.46\1995, su cui si fondava il precetto eTpassata in
giudicato, in ordine alla decorrenza del credito e limitando il
calcolo fino al 1986; chiedeva pertanto, in riforma della decisione
impugnata, il riconoscimento del credito nell’importo da lui
calcolato in E.13.829,82 oltre rivalutazione monetaria e interessi
dall’epoca del precetto.
3

l’erroneità del calcolo sia con riguardo alla rivalutazione ed

Resisteva la R.F.I.
Disposta c.t.u., la Corte d’appello di Messina, con sentenza
depositata il 28.12.2010, rigettava il gravame.
Riteneva infatti che la pretesa del Greco )di procedere al calcolo
della rivalutazione monetaria sull’intero credito ed a decorrere
dall’inizio del periodo lavorativo preso in esame non era
contenuta nella sentenza del Tribunale, anche perché in

crediti di lavoro decorrono dalla maturazione dei singoli crediti
(nella specie le varie prestazioni di lavoro straordinario eseguite)
al saldo; inoltre andavano necessariamente detratti gli importi
ricevuti a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata,
imputando i pagamenti secondo i criteri codicistici e cioè prima
per interessi, quindi per rivalutazione ed infine quanto al capitale,
così come stabilito dal primo c.t.u. e confermato dall’ausiliare
nominato in appello.
Per la cassazione propone ricorso il Greco, affidato a quattro
motivi.
Resiste la R.F.I. s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con i primi due motivi il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c.,
lamentando che la Corte di merito aveva violato il giudicato
formatosi con la sentenza n. 883\04 del Tribunale di Messina,
secondo cui la sentenza n. 46\95 ) del medesimo Tribunale, aveva
attribuito al Greco la somma di L. 10.923.464 (€. 5.041,44), oltre
interessi e rivalutazione dal 13.6.82.
2.-1 motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il
resto infondati.
Inammissibili in quanto non è stata prodotta la sentenza n. 46\95
del Tribunale di Messina, impedendo così alla Corte di valutarne
l’effettivo contenuto.
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contrasto con l’art. 429 c.p.c.pche stabilisce che gli accessori sui

Infondati in quanto nessun giudicato, nel senso voluto dal
ricorrente, può essersi formato sulla sentenza del Tribunale di
Messina n.883\04, impugnata dallo stesso Greco, né
sull’interpretazione da esso fornita in ordine alla sentenza n.
46\95, non spiegando il ricorrente perché, pur interpretando —a
suo awiso- la seconda sentenza correttamente la prima, essa era
pervenuta ad una decisione da lui stesso censurata con gravame.

lamenta che il c.t.u. nominato nel procedimento conclusosi con la
sentenza n. 833\04 calcolò gli accessori dalla data di maturazione
dei singoli crediti, contraddicendo così la tesi ) che il Tribunale di
Messina avrebbe affermato, essersi formato giudicato sulla
decorrenza degli accessori sull’intera somma capitale a far data
dal 13.6.82, avendo tale giudice condiviso e recepito la
contestata c.t.u.
3.-Con il terzo ed il quarto motivo il Greco ripropone la medesima
questione della violazione dei criteri ermeneutici inerenti
l’interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 46\95
del Tribunale di Messina, nonché, comunque, in ordine alla
decorrenza degli accessori non già dal 13.6.82, sull’intero
capitale, bensì sulle somme via via maturate.
Lamenta che i in materia esecutiva, la questione della decorrenza
degli accessori deve essere risolta esclusivamente in base alle
statuizioni contenute nel titolo esecutivo e non già in base ad
altre, ancorché corrette, considerazioni in fatto od in diritto.
4.- Anche tali motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il
resto infondati.
Si è già detto che nessun giudicato si è formato sulla decorrenza
degli accessori sull’intera sorte dal 13.6.82; inoltre la mancata
produzione sia della originaria sentenza del Pretore di Messina n.
3468\90, invocata in questa sede dal Greco, che della sentenza di
appello n. 46\95, non consentono a questa S.C. di confermare la

Al riguardo non può sottacersi che lo stesso odierno ricorrente

tesi dell’odierno ricorrente, restando così immune da censure la
sentenza oggi impugnata che ha calcolato gli accessori, così
come sostanzialmente fatto dal primo giudice nell’odierna
controversia (sentenza n. 883\04), in base al principio di cui
all’art. 429 c.p.c.
5.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella
2014

camera di consiglio del 16 gennaio

dispositivo.

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