Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 756 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 14/01/2011), n.756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S., T.G., S.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., T.D.M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8032/2005 del TRIBUNALE di ROMA, 13^ SEZIONE

CIVILE, emessa l’11/3/2005, depositata il 11/04/2005, R.G.N.

42732/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 22782/01 il giudice di pace di Roma condanno’ solidalmente T.D.M.F. e La Fondiaria-Sai Ass.ni s.p.a. a risarcire agli attori S.A. e B. S., trasportato e conducente – proprietaria di uno dei due veicoli coinvolti nell’incidete, i danni (biologico e patrimoniale) da ciascuno subiti a seguito di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), nel quale avevano riportato lesioni.

Gli attori proposero appello, dolendosi della omessa liquidazione del danno morale, della immotivata riduzione della nota spese al di sotto dei minimi di legge e del mancato riconoscimento della maggiorazione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 5 (cosi’ il ricorso in questa sede proposto, a pagina 2).

2.- Con sentenza n. 8032/05 il tribunale di Roma condanno’ i convenuti a pagare all’appellante B. ulteriori Euro 1.500,00 a titolo di danno morale ed Euro 800,00 per rimborso forfetario delle spese processuali generali, oltre alle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in complessivi Euro 3.560,00, di cui 2.050,00 per onorari (cumulativamente per entrambi i gradi), Euro 960,00 per diritti (cumulativamente per entrambi i gradi) ed Euro 550,00 per esborsi (cumulativamente per entrambi i gradi), oltre IVA e CPA. 3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli attori, nonche’ l’avv. T.G. in proprio, articolando cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECSIONE

1.- Il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Sono denunciati:

a) col primo motivo, vizi di omessa pronuncia, di violazione del giudicato e di motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno morale anche in favore dell’appellante S.A. (trasportato), che aveva a sua volta riportato lesioni personali a seguito del medesimo fatto colposo ascritto dal tribunale al convenuto T. e domandato il risarcimento del danno morale;

b) col secondo violazione del giudicato, formatosi con la sentenza di secondo grado, in ordine alla liquidazione dello stesso importo anche a favore dello S.;

c) col terzo motivo, da parte dell’avv. T.G. in proprio, omessa distrazione delle spese del secondo grado in proprio favore, come espressamente richiesto;

d) col quarto, violazione dei minimi tariffari tabellari;

e) col quinto, omesso ed immotivato riconoscimento della maggiorazione di cui al D.M. n. 585 del 1994, art. 5, comma 4.

3.- Si osserva nell’ordine:

a) il primo motivo e’ manifestamente fondato in ordine alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione del danno morale domandata dallo S. (nel corpo della sentenza gli appellanti vengono definiti “l’appellante”, con l’indicazione, in fine, della sola B.);

b) il secondo e’ manifestamente infondato nella parte in cui risulta comprensibile, essendo incompatibile con il dedotto (e qui riconosciuto) vizio di omessa pronuncia da parte del giudice dell’appello l’assunto che si fosse formato anche il giudicato, in base alla stessa sentenza di appello che aveva invece omesso di statuire, sull’importo di Euro 1.500,00 anche a favore dello S.;

c) il terzo e’ inammissibile alla stregua del principio affermato dalle sezioni unite con sentenza n. 16037 del 2010, la quale ha statuito che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

d) il quarto ed il quinto sono assorbiti dalla cassazione della sentenza.

4.- La sentenza va conclusivamente cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione e valutera’ se il danno morale soggettivo sia dovuto alla stregua dei principi enunciati da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. da 26972 a 26975.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il o secondo, dichiara inammissibile il terzo ed assorbiti il quarto ed il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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