Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 756 del 13/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.13/01/2017), n. 756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15013-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D&D SERVICE SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 22/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) l’Agenzia delle entrate contestava alla società D&D SERVICE S.R.L, con sede in (OMISSIS) l’omessa comunicazione di inizio di attività, la mancata istituzione dei libri e dei registri contabili obbligatori, nonchè l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEG, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2003, con il recupero delle imposte dovute sulle somme accertate e con l’irrogazione delle sanzioni previste per legge.
La controversia promossa dalla contribuente contro l’Agenzia delle Entrate veniva definita con la sentenza n. 22/16/10 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto l’originario ricorso. La CTR riteneva sussistenti i presupposti per applicare l’esimente di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
Il ricorso proposto si articola su due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2.1. Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, laddove ha ritenuto sussistenti le condizioni per la disapplicazione delle sanzioni irrogate (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2.2. Con il secondo motivo denuncia la omessa o insufficiente motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sempre afferente la disapplicazione delle sanzioni.
2.3. La prima censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. nn. 2192/2012, 3245/2013, 13076/2015), secondo cui, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. L’armonizzazione e l’integrazione delle norme nazionali con quelle comunitarie, difformemente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non concretizza i presupposti per l’applicazione dell’art. 8 cit.
2.4. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo.
3.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e va rinviata, anche per le spese di questo grado, alla CTR del Veneto in altra composizione per il riesame.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017