Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7559 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, in virtù di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il

6.12.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.S. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento di alcune somme dovute dall’INPS, proposto con ricorso del 5 aprile 2001, non ancora deciso.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 6 dicembre 2006, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni due e mesi sei, riteneva violato il relativo termine per circa due anni e liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 1.000,00, tenuto conto “del non particolare valore della causa”, condannando altresì il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso A. S., affidato a diciotto motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Con i primi dieci motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, p.1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni: a) relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte; in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisce applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento (peraltro, nonostante la formulazione di specifici quesiti in ordine a questi profili, sono svolti su di essi argomenti anche nei motivi sintetizzati sub c), poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni, svolgendole senza darsi cura di rispettare la coerenza tra indicazione della rubrica e contenuto del motivo.

L’istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: è corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (secondo motivo); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1, CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale? (terzo motivo) e sul punto il decreto non sarebbe motivato (quarto motivo); richiamando alcune sentenze della Corte EDU e ribadendo il vincolo derivante dalla CEDU, è formulato il seguente quesito: una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato per l’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza di Strasburgo) ovvero solo per il periodo eccedente tale durata (come previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), (quinto motivo).

c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1.500,00 (sesto motivo) e il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella di Euro 1.500,00 (settimo motivo);

nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale ed i diritti dei lavoratori dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 e su questa domanda la Corte d’appello non si è pronunciata (ottavo motivo), incorrendo in difetto di motivazione (nono motivo); il decreto avrebbe ridotto la quantificazione della somma liquidata, in considerazione dello scarso valore della controversia, che rileva invece al solo fine della sua determinazione all’interno dei parametri stabiliti dalla Corte EDU (sono richiamate sul punto alcune sentenze di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all’equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l’equo indennizzo? (decimo motivo).

1.1- I motivi dall’undicesimo al diciottesimo denunciano violazione dell’art. 6, p.1 CEDU e dell’art. 1 de protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio.

2.- I motivi indicati nel p.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi sono in parte manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, in parte manifestamente fondati e vanno accolti entro i termini di seguito precisati. In linea preliminare va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle argomentazioni (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha in parte accolto la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine alle deduzioni che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto inconferente e scollegato con la motivazione del decreto.

Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori. Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001, (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte Costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b), è manifestamente erronea la tesi dell’istante, nella parte in cui prospetta la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie, con argomentazioni talora anche scarsamente chiare, in quello sopra indicato. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004).

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.

Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).

Peraltro, il quesito formulato nel secondo motivo è anche manifestamente inammissibile, sia in quanto sviluppalo senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, sia in quanto pretende di rimettere a questa Corte l’accertamento della durata ragionevole nel caso in esame. L’apprezzamento degli elementi che permettono di fissare la misura ragionevole del giudizio è riservata invece al giudice del merito, spettando a questa Corte la verifica in ordine al rispetto del parametro stabilito dalla Corte EDU ed alla completezza, logicità e congruenza della motivazione svolta dal giudice del merito per discostarsene.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuità, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata de procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai quesiti indicati sub 1 – b).

c) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione de diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. SU. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo. Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus-qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008);

il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata de procedimento ed il comportamento della parte istante: per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;

n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Inoltre, nella quantificazione dell’equa riparazione in misura inferiore allo standard minimo annuo fissato dalla Corte Europea in Euro 1.00,000 non può aversi riguardo generico alla modestia della pretesa azionata, senza prendere in considerazione, comparativamente, le condizioni economiche dell’interessata e raffrontare la natura e l’entità della pretesa patrimoniale (c.d. posta in gioco) e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di questo (Cass. n. 14955 del 2008; n. 23048 del 2007). In questi termini sono i principi che possono essere formulati in relazione ai quesiti qui in esame.

In applicazione di detti principi, le censure sono manifestamente fondate soltanto nella parte concernente la quantificazione dell’equa riparazione, dato che il giudice del merito ha liquidato per il danno non patrimoniale Euro 1.000,00 per due anni di ritardo, motivando con riferimento al valore della controversia, senza svolgere il suindicato giudizio comparativo, discostandosi non ragionevolmente dallo standard minimo annuo fissato dalla Corte Europea in Euro 1.00,000 (Cass. n. 16707 del 2008; n. 14955 del 2008).

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto – con conseguente assorbimento dei restanti motivi, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – la causa potrà essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto Pertanto, in applicazione degli standard della Corte EDU, ritenuto il periodo di irragionevole durata del giudizio in anni due, come stabilito dal decreto, ed individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, neppure in riferimento al succitato bonus – nella somma di Euro 1.000,00 ad anno il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, andrà riconosciuta all’istante la somma di Euro 2,000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese della fase di merito potranno seguire la soccombenza, quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, potendo essere dichiarata compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

Le spese andranno attribuite al difensore, antistatario.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio, reputa di condividere le conclusioni contenute nella relazione, anche se le stessa vanno rettificate, sia pure limitatamente al parametro di quantificazione dell’equa riparazione.

In relazione allo standard di indennizzo del danno per anno di ritardo, va infatti ribadito il più recente orientamento di questa Corte, secondo il quale, il parametro di risarcimento del danno non patrimoniale va fissato, di regola, in misura non inferiore ad Euro 750,00. per anno di ritardo per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. n. 21840 del 2009).

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato – assorbite le censure sulle spese, delle quali va effettuata la riliquidazione – e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione dello standard minimo sopra indicato – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, va riconosciuta all’istante la complessiva somma di Euro 1.500,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio (anni 2, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore, per dichiarazione di anticipo, seguono la soccombenza, così come quelle della presente fase, ma per queste ultime limitatamente ad 1/3, sussistendo giusti motivi per dichiarare compensata la residua parte, stante il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione – assorbiti i motivi concernenti le spese -, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 1.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per 1/3, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 825,00 (di cui Euro 280,00 per diritti ed Euro 440,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in Euro 195,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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