Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7559 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 28/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24503/2012 proposto da:

G.G., (OMISSIS), domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RINO

BATTOCLETTI;

– ricorrente –

contro

C.G., F.I., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA

MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ORAZIO FRANCESCO

ESPOSITO;

– controricorrenti –

e contro

S.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 357/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 20.7.2011 ha respinto il gravame proposto da G.G. contro la sentenza del Tribunale di Udine che aveva a sua volta rigettato la sua domanda di costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su un contiguo fondo in Comune di (OMISSIS) e di proprietà S.V. e O.. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale, dopo aver premesso che la discussione si era ridotta al solo acquisto per usucapione, ha rilevato, sulla scorta della rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella consulenza tecnica di ufficio (corredata di planimetrie fotografie) che mancava la prova dell’apparenza della servitù per la presenza di un dislivello e un muretto rilevante e che mancava la prova dell’uso della strada da parte della G., avente a sua volta a disposizione un’altra strada pure collegata con la medesima via comunale.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la G. sulla base di quattro motivi, a cui resistono con controricorso C.G. (in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Fr.Iv.) e F.I..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sul requisito dell’apparenza della servitù: secondo la ricorrente la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere contestato il requisito dell’apparenza della servitù perchè nella comparsa di risposta la contestazione era limitata all’esistenza della servitù, ma non all’apparenza.

Col secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il possesso ad usucapionem del transito. La ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di avere dato peso decisivo – per escludere l’esistenza della servitù – ad una fotografia che invece, non consente di compiere verifiche sul requisito dell’apparenza, sul passaggio esercitato negli ultimi venti anni e sulla idoneità delle opere attualmente visibili ad interrompere una servitù.

Col terzo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’apparenza della servitù nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c.: ad avviso della ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe chiarito da quali specifici elementi avrebbe tratto il convincimento dell’esistenza di un grande dislivello e di un muretto divisorio, tali da rendere impercorribile il tracciato.

Col quarto ed ultimo motivo, infine, si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova in merito all’esistenza dei requisiti per l’acquisto della servitù di transito mediante usucapione. La ricorrente si duole in particolare della mancata escussione di due testi che avrebbero potuto confermare la percorribilità dello scosceso transito adiacente il muretto di contenimento visibile nella foto n. 6.

2 Le censure sono suscettibili di trattazione unitaria perchè tutte inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Come ripetutamente osservato da questa Corte – ed il principio va ancora una volta riaffermato – ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Sez. 6-L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).

Ebbene, dalla sentenza impugnata risulta che il rigetto dell’appello è stato giustificato non solo per mancanza di prova del requisito dell’apparenza della pretesa servitù (stante l’esistenza di un notevole dislivello tra i rispettivi fondi e l’esistenza di un muretto divisorio), ma anche per mancanza di prova dell’uso della strada in questione (insistente sulla p.lla (OMISSIS) dei convenuti) da parte della G., che ha a disposizione altra strada che sbocca sulla medesima strada comunale (v. pag. 12 sentenza impugnata).

Ebbene, su tale ratio decidendi del tutto autonoma, logicamente sufficiente a sorreggere da sola la decisione e fondata, come si è detto, sulla mancanza di prova dell’utilizzo della strada da parte dell’attrice appellante (e, dunque, sulla mancanza di prova del possesso ultraventennale utile all’acquisto della servitù per usucapione, unico tema a cui ormai il dibattito si era ridotto) il ricorso è completamente silente: la critica sviluppata nei quattro motivi si incentra infatti solo sull’onere della prova della non contestazione del requisito dell’apparenza, sulla sussistenza in concreto di tale requisito (in considerazione della asserita superabilità di dislivelli tra i fondi e della irrilevanza del muretto divisorio, anch’esso ritenuto superabile), sulla inidoneità di una fotografia per stabilire se vi fosse stato passaggio nel ventennio precedente e sull’idoneità delle opere visibili ad interrompere una servitù già acquisita e, infine, sulla mancata assunzione di due testi (che avrebbero dovuto confermare l’irrilevanza dei dislivelli e del muretto ai fini del passaggio), senza invece mettere assolutamente in discussione il giudizio della Corte d’Appello sulla mancanza di prova dell’uso in concreto da parte della G. della strada in contestazione, non rinvenendosi alcun passaggio argomentativo teso a dimostrare che la ricorrente aveva materialmente esercitato, per il tempo utile all’usucapione, il transito pedonale e carrabile sulla strada compresa nel mappale (OMISSIS) appartenente ai convenuti.

Consegue il rigetto del ricorso con addebito di spese alla parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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