Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7558 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15370/2008 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona

del Prefetto pro tempore e QUESTURA DI MILANO, in persona del

Questore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

E.S.A.;

– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 136/07, del GIUDICE DI PACE di MILANO,

del 9/4/07, depositato l’11/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “In data 9 marzo 2007, il Prefetto di Milano decretava l’espulsione di E.S.A. il quale non aveva chiesto il permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. E.S.A. impugnava il decreto per difetto di motivazione, deducendo che, in data 15 marzo 2006, era stata presentata nel suo interesse richiesta di nulla osta al lavoro subordinato. Il giudice di pace di Milano accolse l’opposizione e annullò l’impugnato decreto, rilevando che, in analogia con quanto previsto per l’attivazione della procedura di emersione del lavoro (L. n. 222 del 2002), il potere espulsivo deve ritenersi sospeso, in assenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza, sino alla definizione della procedura relativa alla “chiamata al lavoro” in base al decreto flussi 2006.

Ricorre per cassazione l’Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Osserva:

Preliminarmente, che non risulta prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c..

Nel merito che il ricorso appare fondato.

L’amministrazione ricorrente ha, infatti, richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui “il cittadino non comunitario che intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato deve, al momento della presentazione della domanda, soggiornare nel paese di origine, giusta disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, essendo, per converso, motivo di inammissibilità della sua domanda la circostanza che egli, al momento della relativa presentazione, si trovi già a soggiornare senza permesso in (OMISSIS)” (sentt. nn. 5668/2003, 13054/2002).

D’altra parte, è principio altrettanto pacifico che in caso di espulsione dello straniero per omessa richiesta del permesso di soggiorno nei termini, è irrilevante la sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso medesimo, atteso che la politica dei flussi migratori in (OMISSIS) presuppone la rapida conoscenza delle persone autorizzate a rimanere nel paese, per cui il breve termine per la richiesta del permesso è stabilito affinchè chi presenta tale richiesta si trovi già in condizioni di restare nel territorio italiano: non rileva, quindi, che le condizioni per rimanervi sopravvengano successivamente, e prima dell’espulsione, e, a maggior ragione, nessuna rilevanza può attribuirsi alla natura e alla qualificazione della posizione soggettiva dell’extracomunitario in relazione al loro possibile verificarsi. Detta posizione, infine, proprio nel caso in cui il cittadino non comunitario è presente nel territorio dello Stato, non ha consistenza alcuna, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato: ciò, in quanto lo straniero, ove intenda ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel territorio dello Stato (e, quindi, il visto di ingresso che ne costituisce il presupposto), deve, al momento della presentazione della domanda, soggiornare nel paese di origine, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 1, e ribadito dal D.P.R. 394 del 1999, art. 30; e, per converso, costituendo motivo di inammissibilità della domanda il fatto che egli, al momento della relativa presentazione, si trovi già a soggiornare in (OMISSIS). In tal caso, pertanto, è del tutto irrilevante il conseguimento dell’autorizzazione al lavoro che nel sistema previsto dalle disposizioni in esame e dal successivo art. 31 del menzionato D.P.R. n. 394 del 1999, assume coerentemente valenza soltanto per far conseguire “allo straniero residente all’estero”, il nulla osta della Questura nonchè il visto richiesti da quest’ultima norma per consentirgli l’ingresso in (OMISSIS).

Nè è lecito applicare in via di analogia la procedura, regolata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 33 e dal precedente art. 1, per l’emersione e la legalizzazione del lavoro irregolare, trattandosi di norma singolare che eccezionalmente comporta la sospensione medio tempore di un potere amministrativo ed è per tale via insuscettibile di essere estesa analogicamente ad altre fattispecie.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Con memoria ex art. 378 c.p.c., le Amministrazioni ricorrenti hanno evidenziato di avere depositato, l’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta.

Ciò premesso, il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni che la sorreggono e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio al giudice del merito anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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