Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7558 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7558 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 25373-2010 proposto da:
ASSESSORATO

BENI

CULTURALI

AMBIENTALI

REGIONE

SICILIA, in persona dell’Assessore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013
3758

contro

RAVESI MARIA C.F. RVSMRA63H59F158V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio
dell’avvocato SCUDERI ANDREA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 01/04/2014

difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1611/2009 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/01/2010 R.G.N.
1635/2008;

udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’1/12/2009 — 21/1/2010 la Corte d’appello di Messina ha
rigettato l’impugnazione proposta dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
della Regione Sicilia avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello

riconoscimento del diritto all’assunzione nel ruolo dirigenziale di terza fascia
presso lo stesso Assessorato a decorrere dal 3/3/2005, per effetto del
superamento di un concorso per soli titoli a 39 posti di “Dirigente Tecnico Storico
dell’Arte”, VIII” fascia funzionale ex art. 5 L.R. n. 41/1985.
Ha spiegato la Corte che le regole fissate nel bando di concorso, fatto salvo dalla
legge regionale n. 10 del 2000, erano assolutamente vincolanti per
l’amministrazione, la quale non aveva provveduto a revocarle in sede di
autotutela, mentre aveva illegittimamente inquadrato la Ravesi in un posto di
categoria “D” per il quale non era stato bandito alcun concorso, per cui alcuna
valenza poteva avere la tesi dell’assessorato, secondo il quale la terza fascia
dirigenziale era riservata dalla suddetta legge regionale solo al personale in
servizio alla data della sua entrata in vigore, personale nel quale non rientrava la
lavoratrice che era stata assunta in esito alla proclamazione dei vincitori avvenuta
con successivo decreto dell’Assessorato regionale n. 6230 del 7 maggio 2004.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Assessorato Beni Culturali e
Ambientali della Regione Sicilia che affida l’impugnazione ad un solo motivo.
Resiste con controricorso Ravesi Maria.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali della
Regione Sicilia si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3,
e dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, nonché dei

stesso capoluogo che aveva accolto la domanda di Ravesi Maria volta al

D.P.R.S. 22 giugno 2001 nn. 9 e 10 pubblicati nella G.U.R.S. 2 luglio 2001 n. 33 e
degli artt. 12 e 14, disp. Prel. Cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La difesa dell’ente ricorrente, nel contestare la decisione adottata dalla Corte
d’appello, evidenzia che la questione oggetto di causa è rappresentata dalla

inquadrata la vincitrice di un concorso bandito per una determinata qualifica che
era stata, però, abrogata nelle more del concorso con legge regionale e con
successivi contratti collettivi regionali di lavoro recepiti attraverso i decreti
presidenziali regionali.
A tal riguardo l’ente ricorrente rileva che la controparte, la quale aveva vinto il
concorso bandito per dirigente tecnico, ossia per l’ex VIII” fascia, aveva preso
servizio in data 10 febbraio 2005, vale a dire in epoca successiva all’entrata in
vigore della legge regionale n. 10/2005 che all’art. 6, comma 1, aveva previsto una
terza fascia dirigenziale in via puramente transitoria alla quale destinare il
personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai
sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della
stessa legge, per cui la Ravesi non avrebbe potuto in alcun modo confluire nella
terza fascia dirigenziale. Inoltre, la circostanza per la quale la summenzionata
legge regionale aveva fatto salvi, all’art. 5, comma 3, i concorsi in atto era da
intendere solo nel senso che era consentito alla Regione assumere i vincitori di
concorso, senza che questo autorizzasse una estensione della platea dei soggetti
interessati alla terza fascia dirigenziale. Infine, la collocazione della Ravesi nella
categoria “Dl” di cui ai DPRS 22 giugno 2001 nn. 9 e 10 era legittima, dal
momento che l’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000 aveva
carattere transitorio ed eccezionale e si riferiva ai soli dirigenti tecnici ed
amministrativi già in servizio alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso
anche la categoria “D” aveva ad oggetto attività connesse a funzioni direttive e di
rappresentanza istituzionale dell’amministrazione e l’art. 6, comma 1, della citata

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/un)

necessità di individuare la posizione lavorativa nella quale doveva essere

legge regionale aveva realizzato una equiparazione tra le previgenti settima ed
ottava fascia funzionale ai fini dell’attribuzione della terza fascia dirigenziale.
Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della presente vicenda

riformare il rapporto di lavoro dei dirigenti con la legge reg. siciliana n. 10 del 15
maggio 2000, ha istituito un ruolo unico della dirigenza, suddiviso in due fasce
corrispondenti ai diversi livelli di responsabilità e professionalità, più una terza
fascia transitoria, nella quale è stato inquadrato il personale con qualifica di
dirigente tecnico già in servizio al momento di entrata in vigore della suddetta
legge. Ne consegue che in tale fascia non possono essere inquadrati i lavoratori
assunti successivamente a tale data, a nulla rilevando che, per effetto della
riforma, sia stata soppressa la qualifica funzionale prevista dal bando di concorso”.
(in senso conforme v. Cass. Sez. lav. n. 20568 del 2010)
In particolare, con la sentenza n. 20544/10 si è affermato che la legge regionale
della Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivita’
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento) come risulta chiaramente dall’art. 1, ha inteso disciplinare
l’organizzazione regionale adottando il modello delineato nel D.Lgs. n. 29 del
1993, art. 1 e successive modificazioni, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. I.
In tale contesto e’ stata ridisegnata l’organizzazione regionale prevedendo una
articolazione delle relative strutture operative e le specifiche attribuzioni dei
dirigenti. E’ stata altresi’ prefigurata una nuova classificazione del personale, con
impegno a procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri
per l’individuazione dei profili professionali per il personale non inquadrato nelle

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PI)

(Cass. Sez. lav. n. 20544 de111/10/2010) statuendo che “la regione Sicilia, nel

qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della legge con decreto del Presidente della Regione (art. 5).
Quanto alla dirigenza (art. 6) e’ stato previsto un ruolo unico “articolato in due
fasce, in relazione al livello di professionalita’ e di responsabilita” e, in sede di

inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o
equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
Con i successivi decreti del Presidente della Regione D.P. Regione Sicilia 22
giugno 2001, n. 9 (Riclassificazione del personale regionale ai sensi della L.R. 15
maggio 2000, n. 10, art. 5) e n. 10 (Recepimento dell’accordo per il rinnovo
contrattuale del personale regionale e degli enti di cui alla L.R. 15 maggio 2000, n.
10, art. 1 con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli
uffici di Gabinetto – Nuovo ordinamento professionale del personale – Contratto
collettivo regionale di lavoro dell’Area della dirigenza) adottati in conformita’ a
quanto previsto dal cit. art. 5, e’ stato, per quanto interessa, interamente innovato
il sistema di classificazione del personale, gia’ previsto dalla L.R. Sicilia 29 ottobre
1985, n. 41.
Cio’ premesso, dal testo del cit. art. 6 risulta con chiarezza che l’articolazione
ordinaria della dirigenza comprende solo due fasce e che la *terza* fascia ha un
evidente carattere di eccezione rispetto alla configurazione normale della
categoria in discorso. Tale fascia ha, altresi’, un esplicito carattere transitorio,
poiche’ riguarda un numero chiuso di soggetti identificati in quelli in servizio al
momento del vigore della legge. Il dato normativo e’ quindi del tutto univoco: esso
riserva la *terza* fascia a chi e’ gia’ in servizio e non consente estensioni, visto
che la norma istitutiva di tale fascia rappresenta una deroga rispetto alla
configurazione generale della dirigenza, e considerato che l’estensione si

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prima applicazione della legge, e’ stata altresi’ “istituita una *terza* fascia in cui e’

risolverebbe nella previsione di un accesso alla qualifica dirigenziale senza il
superamento del concorso specifico per il conseguimento della stessa, con forte
sospetto di contrarieta’ all’art. 97 Cost.
In tale contesto normativo la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 3, della

all’Amministrazione regionale di indire concorsi per l’assunzione di nuovo
personale, fermi restando i concorsi gia’ banditi etc.” e’ del tutto inidonea a mettere
in forse la conclusione sopraindicata. Come esattamente rilevato dalla difesa della
parte ricorrente, essa intende solo derogare in parte al divieto di nuove assunzioni,
ne’ – va aggiunto – vi e’ alcun elemento che consenta di farla valere come una
norma di equiparazione fra la situazione del personale gia’ in servizio e di quello
che all’esito del concorso avrebbe maturato il diritto all’assunzione. In ogni caso,
per le ragioni sopra indicate, questa equiparazione non potrebbe esser affermata
ai fini dell’accesso alla *terza* fascia dirigenziale, e sotto tale profilo non e’ certo
irrilevante che nella norma sull’accesso a detta fascia, ossia nella specifica stessa
materia, manchi ogni riferimento alle selezioni concorsuali in corso di svolgimento.
Quanto poi all’inquadramento assegnato alla parte qui resistente, deve
considerarsi anzitutto che la abolizione, a seguito della contrattazione collettiva,
della qualifica per la quale era stato originariamente bandito il concorso, operante
in sostanza quale “jus superveniens”, rendeva impossibile effettuare
l’inquadramento previsto dal bando.
Inoltre, quanto alla legittimita’ dell’inquadramento nella categoria “D” del contratto
collettivo, il carattere apicale di tale categoria giustifica la sua utilizzazione per
l’inquadramento di personale che aveva partecipato ad un concorso per quella che
nel precedente sistema di classificazione era la fascia apicale.
Successivamente tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni unite di
questa Corte che, con sentenza n. 16728 del 2/10/2012, hanno statuito quanto
segue: “La legge Regione Sicilia 15 maggio 2000, n. 10 ha articolato il rapporto di

legge in esame, secondo la quale “fino al 31 dicembre 2003 e’ fatto divieto

lavoro dei dirigenti in base a due fasce, riservando una terza, di carattere
transitorio, ai dipendenti già in servizio. In tale contesto, il comma terzo dell’art. 5
di detta legge, il quale faceva divieto all’amministrazione regionale di indire
concorsi per l’assunzione di nuovo personale fino al 31 dicembre 2003, “fermi

compresi in questi ultimi, al divieto di nuovi reclutamenti, senza tuttavia equiparare
la posizione del personale già in servizio a quella di coloro che avrebbero
maturato il diritto all’assunzione all’esito dei concorsi stessi.”
“In tema di impiego pubblico privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad
assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per
il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento
dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in
forza del quale il bando era stato emesso.”
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi necessita’ di
ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ esser decisa nel merito con rigetto
della domanda.
L’oggettiva incertezza della questione rende opportuna la compensazione delle
spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

restando i concorsi già banditi”, intendeva derogare, limitatamente ai posti

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