Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7558 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4459-2009 proposto da:

Società ITALTETTI DI VENTURI DAVIDE & C SNC (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore Sig. V.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato BILOTTO AMEDEO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), M.O.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato SANTORO PAOLO, rappresentati e

difesi dagli avvocati GRASSI ALDO, STARGIOTTI SIMONETTA con studio in

47822 Santarcangelo di R. (RN), Via Cavour n. 32, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 590/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2^ Civile, emessa il 04/05/2007, depositata il 26/02/2008;

R.G.N. 1925/2005;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. M.O. e P.G., che avevano locato un immobile alla Italtetti snc di Venturi Davide & C., chiesero ed ottennero decreto ingiuntivo per Euro 5.265,28 (oltre interessi legali e spese) nei confronti della conduttrice per il pagamento della semestralità di canone 9^ 2001 – 5^ 2002; questa peraltro si oppose, deducendo un’offerta non formale di restituzione del bene dopo essersi avvalsa del diritto di recesso e l’illegittimità del rifiuto di riceverlo frapposto dai locatori per addotti vizi al medesimo, nonchè invocando il riconoscimento dell’indennità per le migliorie apportate, ai sensi dell’art. 1592 c.c.; inoltre, i locatori chiesero, nel giudizio di opposizione, la condanna dell’opponente anche al pagamento degli ulteriori canoni maturati nel frattempo.

1.2. Il Tribunale di Rimini rigettò l’opposizione, – condannando la locataria al pagamento della somma di Euro 10.530,56 ed alla metà delle spese di lite; ma proposero appello tanto la conduttrice – dolendosi dell’omissione di pronuncia sull’accertamento dell’illegittimità del rifiuto dei locatori di riceversi l’immobile, sulla domanda di migliorie, nonchè sostenendo l’inammissibilità della domanda per canoni ulteriori – quanto i locatori, questi, ultimi lamentando non essere stato loro riconosciuto il risarcimento del danno fino all’effettiva riconsegna, avutasi il 14.5.04.

1.3. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 590/07 del 26.2.08, rigettò l’appello principale ed accolse quello incidentale, condannando la Italtetti snc al pagamento degli ulteriori canoni locatizi maturati fino alla consegna dell’immobile, avutasi il 14.5.04, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonchè alle spese di lite del secondo grado di giudizio.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Italtetti snc di Venturi Davide & C., affidandosi a cinque motivi; resistono con controricorso M.O. e P.G.; e, per la pubblica udienza del 17.2.11, solo il difensore di questi ultimi presenta memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre nessuno compare per discutere oralmente la controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Una volta precisato che non si sottrae, ratione materiae, la controversia alla sospensione feriale dei termini e che la copia autentica della sentenza impugnata e notificata risulta in atti nel fascicolo della parte ricorrente, va rilevato che il ricorso non può trovare accoglimento; ed infatti:

3.1. il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’offerta non formale, è inammissibile: la prospettata questione giuridica è priva invero di rilevanza, sol. che si osservi come la gravata sentenza, benchè dopo avere escluso la rilevanza dell’offerta non formale,, statuisca (prime righe di pag. 12) che comunque essa non poteva essere accettata dai locatori per l’inadempimento della locataria all’obbligo di ripristino dei locali;

3.2. il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione sulla qualificazione di serietà e tempestività dell’offerta, è per una parte infondato, perchè la motivazione sussiste pienamente (pag. 11 della gravata sentenza), e per altra parte inammissibile:

3.2.1. perchè la contraddittorietà o le carenze lamentate si risolvono, come si evince dalla lettura del motivo ed in carenza di un idoneo momento di sintesi o riepilogo (invece imposto dal capoverso dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, con le rigorose caratteristiche di cui a Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680: essendo necessaria la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso che indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione), nella proposizione di una ricostruzione del fatto diversa da quella del giudice del merito, però del tutto inammissibile in sede di legittimità;

3.2.2. invece, le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, e investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972, Cass. 14 giugno 2007 n. 7972 e Cass. 26 marzo 2010 n. 7394);

3.3. il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta congiuntamente la violazione di norme di diritto (per la dedotta illegittimità del rifiuto dei locatori di ricevere la riconsegna dell’immobile e del mancato rilievo dell’insussistenza di alcun obbligo di ripristino sul conduttore) ed un vizio di motivazione (sulla valenza degli incontri tra le parti ed i lavori concordati tra i tecnici per l’esecuzione del rilascio), è inammissibile:

3.3.1. quanto alla censura di nullità di clausole che accollino al conduttore anche gli oneri di straordinaria manutenzione, per mancata indicazione (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso: in generale, v., tra le ultime, Cass. 30 aprile 2010 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937) del momento e dell’atto in cui la relativa questione è stata sottoposta al vaglio del giudice di merito e comunque per l’irrilevanza della doglianza, visto che non già una clausola di tal fatta è stata applicata dal giudice di merito, ma altra relativa all’obbligo di riconsegna del bene locato nelle esatte condizioni in cui si trovava al momento dell’inizio della locazione;

3.3.2. quanto al vizio di motivazione, avendo invece la gravata sentenza rilevato la persistente violazione di tale obbligo di riconsegna e non avendo al contrario la ricorrente provato uno specifico accordo tra le parti – e non soltanto tra i loro rappresentanti tecnici – per l’identificazione dei lavori effettuati come quelli soli dovuti in forza del contratto, tanto che la dedotta mancata considerazione dei relativi incontri risulta inconferente ai fini della decisione;

3.4. il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione sulla data di rilascio del bene locato, è infondato, in quanto tale data è in modo conclamato identificabile nel 14.5.04, mentre le diverse argomentazioni della ricorrente neppure identificano – e tanto meno sostengono – una diversa data in cui la consegna sia stata in modo non equivoco e senza alcuna riserva eseguita;

3.5. il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine all’omessa disamina della domanda di condanna dei locatori al pagamento ai sensi dell’art. 1592 c.c. delle migliorie apportate dalla conduttrice, è infondato: la Corte territoriale qualifica inammissibile il motivo di appello avverso la qualificazione, data dal. giudice di primo grado, di abbandono della domanda (a seguito di mancata riproduzione nella memoria conclusiva del 4.3.05), per non avere la locataria mosso doglianze sul punto specifico e non bastando, con tutta evidenza, riproporre una domanda dichiarata inammissibile per renderla nuovamente ammissibile; e la ricorrente si limita, in questa sede, a dedurre di averla riproposta con l’atto di appello, ma non impugna neppure ora la qualificazione di inammissibilità come operata per la mancata riproposizione nella memoria conclusiva: in tal modo la specifica ratio decidendi del giudice di appello non è attinta da valida censura ed il motivo di ricorso ad essa relativo non può trovare accoglimento.

4. L’infondatezza od inammissibilità dei motivi comporta il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti (e tra queste in solido, per l’identità della posizione processuale), liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Italtetti snc di Venturi Davide & C, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di M.O. e P.G., tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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