Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7557 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15315/2008 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BORRELLO Tito, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI SIENA;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 1234/08 del GIUDICE DI PACE di SIENA,

del 7/5/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il p.g. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” S.E. chiede, per un unico motivo, la cassazione del decreto 7 maggio 2008 con cui il giudice di pace di Siena ha respinto la di lei opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso il precedente 9 aprile dal Prefetto di Milano, poichè priva di regolare permesso di soggiorno.

Non si difende l’Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Osserva:

Preliminarmente, che non risulta formulato il quesito di diritto previsto a pena di inammissibilitàa dall’art. 366 bis c.p.c..

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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