Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7557 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24159/2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MELUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO

FERRANDO, MARCO CAPECCHI;

– ricorrente –

contro

CA.RO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA

3, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO AMICI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di

ricorso dal quinto al nono, il rigetto dei primi quattro,

l’assorbimento dei restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi, avverso la sentenza n. 858/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/07/2012, la quale, in accoglimento del gravame formulato da Ca.Ro. ed in riforma della pronuncia di primo grado, resa in data 07/08/2007 dal Tribunale di Brescia, aveva integralmente respinto le domande proposte dal C.. Il giudizio, iniziato il 12/11/2004, riguardava la domanda di risoluzione per inadempimento, e conseguente restituzione del prezzo, ovvero, in subordine, la domanda di annullamento per dolo o errore, del contratto concluso nel novembre 2001, durante lo svolgimento di una fiera di antiquariato in (OMISSIS), tra C.A., appassionato antiquario, e Ca.Ro., titolare della galleria (OMISSIS), avente ad oggetto l’acquisto di quattro poltrone vendute come “poltrone genovesi e di epoca Luigi XVI” per il prezzo di Lire 50.000.000. Il C., avendo presto, però, dubitato dell’autenticità delle poltrone acquistate, aveva richiesto il parere di antiquari di sua fiducia, ed aveva così scoperto che si trattava di copie del 900. Ca.Ro. si era difeso, sostenendo che le poltrone rivendute al C. erano state da lui acquistate da altro antiquario, il quale a sua volta le aveva comperate presso la casa d’Arte Cambi di (OMISSIS), risultando pubblicate sul relativo catalogo con la descrizione “Quattro poltrone Luigi XVI in legno di noce, gambe tronco piramidali scanalate, sagomato Genova fine XVIII sec.”. Il Tribunale di Brescia, affermando che sarebbe spettato al venditore Ca. fornire la prova dell’autenticità delle poltrone, risultata mancante, riteneva verificato l’aliud pro alio e dichiarava risolto il contratto. All’inverso, la Corte d’Appello di Brescia osservava come nel giudizio fossero confluiti più accertamenti tecnici e pareri (analisi col metodo del radiocarbonio svolte dal Dipartimento di Fisica dell’Università La Sapienza di Roma, parere del responsabile del Laboratorio di tecniche nucleari per i beni culturali dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, consulenze di parte, valutazioni di restauratori), rimanendo comunque non raggiunta con apprezzabile certezza la prova in punto di autenticità o meno delle poltrone. Spettando, allora, la prova dell’aliud pro alio all’acquirente, la Corte di Brescia dichiarava infondata sia la pretesa di risoluzione, che quella subordinata di annullamento per dolo o errore. I giudici di appello aggiungevano che comunque il Ca. non potesse dirsi in nessun modo colpevole per aver ritenuto l’autenticità delle poltroncine, essendo lo stesso in buona fede, atteso che anche esperti qualificati, a seguito di apposite indagini complesse, non avevano raggiunto certezze al riguardo. Anche tutta la trafila d’acquisto delle poltrone, a dire della Corte d’Appello, smentiva qualsiasi inadempimento imputabile al Ca..

Ca.Ro. si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso di C.A. denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione, per non aver la Corte d’Appello di Brescia spiegato il giudizio di prevalenza degli elementi probatori in contrasto fra loro sul punto dell’autenticità delle poltrone.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e artt. 2727 c.c. e segg., sempre in punto di valutazione delle prove relative all’autenticità delle poltrone.

Il terzo motivo sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., nonchè l’omessa motivazione o la violazione di legge per mancata pronuncia sulla domanda di nullità del contratto per cui è causa, attesa l’impossibilità della vendita di oggetti dei quali era impossibile accertare l’autenticità, e ciò in forza del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 63 (vigente ratione temporis), norma che prescrive, per chi eserciti l’attività di vendita di oggetti di antichità, l’obbligo di rilasciare all’acquirente copia fotografica della cosa con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza.

Il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di nullità del contratto per difetto di forma, ovvero la violazione di norme di ordine pubblico o imperative e l’omessa motivazione su domanda contenuta dell’appello incidentale, sempre in base alle prescrizioni del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 63.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697, 1476 e 1477 c.c., richiamando i principi stabiliti da Cass., Sez. U., n. 13533/2001 quanto alla ripartizione dell’onere probatorio in tema di inadempimento nella vendita.

Il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 63 e art. 1477 c.c., nonchè la disapplicazione dei principi stabiliti da Cass., Sez. U. n. 13533/2001 in tema di prossimità della prova.

Il settimo motivo di ricorso censura ancora la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 63 e art. 1477 c.c. e l’omessa motivazione, facendosi sempre riferimento agli obblighi imposti al venditore dalle citate disposizioni.

L’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455 c.c., in ordine al requisito delrinadempimento colpevole” occorrente per la pronuncia di risoluzione del contratto, criticando la parte della sentenza impugnata che correla la gravità dell’inadempimento del venditore, avente perciò portata risolutoria, allo stato soggettivo dello stesso.

Il nono motivo deduce ancora una volta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455 c.c., quanto ai requisiti dell’inadempimento delle obbligazioni.

Il decimo motivo di ricorso afferma l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1429 e 1431 c.c., quanto al negato annullamento per errore, motivato sul convincimento che, poichè il venditore non era a conoscenza della non autenticità delle poltrone, neppure poteva riconoscere l’errore in cui era incorso il compratore.

L’undicesimo motivo, infine, denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in merito alle spese di giudizio, attesa la disposta ingiusta compensazione di entrambi i gradi di giudizio ad opera della Corte d’Appello.

2. Nell’esame dei motivi di ricorso occorre seguire l’ordine logico con cui lo stesso attore aveva proposto la propria domanda originaria e poi anche l’appello incidentale, formulando in via principale richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, e quindi in via subordinata richiesta di annullamento per errore.

Sono allora infondati il primo, il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, che vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati, in quanto tutti afferenti l’allegazione dell’inadempimento del venditore e la valutazione che di esso ha fatto la Corte d’Appello, escludendone la portata risolutoria.

La Corte d’Appello di Brescia, nella sentenza impugnata, ha affermato che, “alla luce delle varie indagine tecniche, pareri, accertamenti svolti, sia nel processo, che al di fuori dello stesso, non possa ritenersi raggiunta con sufficiente certezza la prova dell’autenticità o meno delle poltrone per cui è causa”. Qualificata, quindi, la domanda principale del C. come vendita di aliud pro alio, la Corte di Brescia concludeva che, “poichè la relativa prova della non autenticità e quindi della sussistenza dell’aliud pro alio (presupposto dell’inadempimento la dimostrazione della cui inesistenza compete al venditore) non può che gravare sull’acquirente, ne consegue che la pretesa del C., fondata su una asserita non autenticità del bene acquistato, risulta infondata per difetto del suo presupposto”.

La Corte di Brescia ha però, aggiunto, con ulteriore ratio decidendi (autonomamente deponente per la negazione dell’inadempimento del venditore Ca. idoneo ai fini della domandata risoluzione), che doveva comunque escludersi la sussistenza di un inadempimento colpevole dello stesso, escludendone ogni negligenza o superficialità negli accertamenti svolti sull’autenticità delle poltrone.

Deve condividersi la premessa secondo cui l’appartenenza di un oggetto di antiquariato all’epoca storica indicata dai contraenti (nella specie, “n. 04 poltrone in noce, periodo Luigi XVI, genovesi autentiche”) assume, nell’intendimento delle parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel campo socio-economico, valore di mezzo specifico di identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale, per cui, ove tale appartenenza risulti successivamente insussistente, va ritenuto che la cosa trasferita sia diversa da quella oggetto del contratto, e non già la stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che compete all’acquirente l’azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio e non l’azione redibitoria prevista dall’art 1495 c.c. (arg. da Cass. 01/07/2008, n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392; Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; anche Cass. Sez. 2, 08/06/2011, n. 12527).

In tema di compravendita, infatti, si ha consegna di “aliud pro alio”, la quale dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., ogni qual volta il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della “res” venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta (Cass. Sez. 2, 05/04/2016, n. 6596; Cass. Sez. 1, 05/02/2016, n. 2313).

Questa Corte, in ipotesi di vendita di opere d’arte, ha anche già valutato l’importanza dell’inadempimento, ritenuto rilevante ex art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione del contratto, consistente nel mancato rilascio all’acquirente da parte del venditore di una copia fotografica dell’opera con retrostante dichiarazione firmata di autenticità e di provenienza della stessa, rilascio previsto come obbligatorio dal vigente, all’epoca, della L. n. 1062 del 1971, art. 2 (Cass. Sez. 3, 15/02/1985, n. 1300).

Ai fini dell’onere probatorio, è certo che, sulla base dei principi dettati da Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533, ai fini della prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale (come per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere della prova, per esigenze di omogeneità del regime istruttorio, opera anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, nel senso che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.

Così infatti, anche il compratore che invochi la risoluzione contrattuale, deducendo che il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del comportamento del venditore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela. Sicchè spetta al venditore contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento, consistente, nella specie, nell’idoneità del bene alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale ed a fornire l’utilità richiesta.

Di tal che, ove l’oggetto della prestazione del venditore sia connotato da peculiari qualità individuanti (nella specie, “poltrone del periodo Luigi XVI, genovesi autentiche”), a fronte della contestazione dell’acquirente circa la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli (“aliud pro alio”), deve essere il medesimo venditore a specificare e provare il detto oggetto in relazione alla particolare “species” pattuita, diversamente risultando sfornito l’adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n. 14865); e le conseguenze dell’incerta dimostrazione dell’esattezza qualitativa dell’oggetto della prestazione del venditore vanno accollate a quest’ultimo (cfr. anche Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23578).

In particolare nei motivi ottavo e nono, però, il ricorrente non confuta decisivamente l’argomentazione concorrente adoperata dalla Corte d’Appello al fine di denegare l’avvenuto accertamento di un inadempimento del Ca. avente portata risolutoria. Queste censure sostengono che la Corte di Brescia avrebbe mal applicato gli artt. 1218, 1453, 1455 c.c., indagando sulla sussistenza di un “inadempimento colpevole” del venditore, inteso come condizione necessaria per la pronuncia di risoluzione del contratto. Il ricorso critica la sentenza impugnata per aver correlato la gravità dell’inadempimento del venditore allo stato soggettivo dello stesso, postulando così una valutazione di colpevolezza del debitore che sarebbe del tutto estranea alla disciplina dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Ed invece, la Corte d’Appello di Brescia ha in tal modo dimostrato di conformarsi all’orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui ribadire, ad avviso del quale la vendita di “aliud pro alio” configura pur sempre un’ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse; sicchè nel primo caso al compratore spetta l’azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 c.c., la colpa rileva soltanto ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni (Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7561). Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha considerato come, pur ad aversi per verificata la non autenticità delle poltrone oggetto della vendita, e dunque per conclamato l’aliud pro alio, ciò non comportava automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo comunque necessario, per l’art. 1218 c.c., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al venditore-debitore almeno a titolo di colpa. Vero è che la colpa dell’inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, tuttavia tale presunzione è superabile sulla base di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore (nella specie, apprezzate congruamente in fatto dalla Corte di merito, e consistenti nella difficile accertabilità della non autenticità delle poltrone genovesi Luigi XVI e nella affidabile trafila di rivenditori delle stesse), le quali dimostrino che, nonostante l’uso della normale diligenza, egli non sia stato in grado di eseguire tempestivamente la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili.

Ne consegue, in definitiva, che, pur in ipotesi di accertato aliud pro alio, non può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita in danno del venditore inadempiente, ove questo superi la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, dimostrandone la non imputabilità.

E’ infine scontato che l’apprezzamento del giudice di merito sull’inimputabilità dell’inadempimento contrattuale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

3. E’ invece fondato il decimo motivo di ricorso. La Corte d’Appello ha affermato che la motivazione spiegata per rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento varrebbe a giustificare ex se pure il diniego della domanda subordinata di annullamento per dolo o per errore. Ciò la Corte di Brescia ha però sostenuto partendo dall’errato presupposto, per quanto sopra precisato, che incombesse sul compratore la prova della non autenticità delle poltroncine, e senza poi coordinare tale tesi con la successiva spiegazione offerta, secondo cui, contemplata come pur verosimile la non autenticità del bene venduto, occorreva giustificare l’affidamento che il venditore stesso aveva riposto nell’effettiva sussistenza delle qualità convenute. A pagina 10 la sentenza impugnata ha quindi smentito la ravvisabilità di un errore invalidante, configurandosi, piuttosto, un errore non riconoscibile dal venditore, il quale era a sua volta in buona fede sull’autenticità delle poltrone e non era perciò negligente, per quanto sopra già ricordato in ordine alla non imputabiità dell’aliud pro alio.

Il decimo motivo di ricorso è fondato perchè il ragionamento adoperato dalla Corte d’Appello di Brescia contrasta con l’orientamento più volte espresso da questa Corte, e che va qui confermato, orientamento ad avviso del quale l’esigenza della riconoscibilita dell’errore, come causa di annullamento del contratto, a sensi degli artt. 1428 e 1431 c.c., sta nell’unilateralità dell’errore medesimo, e cioè nella contrapposizione di una volontà inficiata nella sua formazione ad altra volontà immune da vizi. Allorquando, invece, vi siano due volontà concordi ed entrambe viziate dal medesimo errore, non può trovare applicazione il principio dell’affidamento e, quindi, non opera il requisito della riconoscibilità dell’errore ai fini dell’annullamento, perchè, in tal caso, ciascuno dei due contraenti ha dato causa all’invalidità del negozio indipendentemente dall’altro (Cass. Sez. 6-2, 15/12/2011, n. 26974; Cass. Sez. 2, 12/11/1979, n. 5829; Cass. Sez. 1, 30/05/1969, n. 1923).

4. Conseguono l’accoglimento del decimo motivo del ricorso di C.A., l’annullamento del terzo, del quarto e dell’undicesimo motivo (attinenti alle questioni, ulteriormente subordinate, di nullità del contratto – da verificarsi eventualmente sulla base di ulteriori accertamenti anche in fatto -, nonchè alla compensazione delle spese processuali disposta dalla Corte d’Appello) e la cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti della censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, la quale riesaminerà il punto relativo all’indicato motivo, attenendosi al principio sopra enunciato.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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