Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7557 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7557 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 2828-2012 proposto da:
MILANIC VID nato a SLOVENIA il 09/06/1938, MILANIC
MARIJA ARCON, MILANIC ALOJZIJA, (KAUCIC VITA, MILANIC
IRENA nella qualità di eredi di KAVCIC EMIL), tutti
quanti eredi di MILANIC JOZEF, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio
2013
3750

degli avvocati DE BENEDICTIS CATALDO MARIA e ALLEGRA
ROBERTO, che li rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
7 ricorrenti contro

Data pubblicazione: 01/04/2014

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 78/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/02/2011 r.g.n. 11408/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato CATALDO MARIA DE BENDEDICTIS;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
l’inammissibilità in subordine rigetto.

GIANNICO GIUSEPPINA, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA,

La sentenza impugnata
1.1 La Corte d’Appello di Roma, decidendo sul ricorso in riassunzione a seguito di cassazione della
sentenza della stessa Corte, ha respinto l’appello proposto dagli eredi di Milanic Jozef teso ad ottenere
la condanna dell’Inps al pagamento della somma di 32.870.200 a titolo di ratei maturati e non erogati
della pensione di vecchiaia integrata al minimo nel periodo 1.6.1976 — 31.7.1987 in relazione ai quali il

1.2 La Corte territoriale ha rilevato:che il Milanic, già cittadino italiano divenuto jugoslavo in esito al
Trattato di Pace, aveva prestato servizio militare (ghtUt durante la seconda guerra mondialei Che la
richiesta di pagamento del pro-rata sulla pensione di vecchiaia trovava fondamento nell’accredito
figurativo presso l’Inps durante l’anno di servizio di leva i! Che la Convenzione intervenuta il 14.11.1957
tra il governo italiano e quello jugoslavo, ratificata con 1. 11.6.1960 n. 885 ed il successivo scambio di
note, non consente l’utilizzazione della contribuzione figurativa per il servizio di leva da parte degli
Istituti Italiani nei casi in cui il soggetto, già cittadino italiano, sia divenuto cittadino Jugoslavo all’atto
del trattato di pace. Tale contribuzione, sulla base della convenzione, è tra quelle computabili ai fini del
riconoscimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell’ente di previdenza
Jugoslavo. Quanto alla totalizzazione disciplinata dall’art. 18 della convenzione citata la Corte sottolinea
che il presupposto per la totalizzazione è che si tratti di contributi regolati alternativamente o
successivamente dalle leggi dei due paesi che dunque non si sovrappongano ma si succedano.
1.3 Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi Milanic sulla base di un unico articolato motivo.
1.4 Resiste con tempestivo controricorso l’Inps che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

I motivi di ricorso
2.1 Violazione e falsa applicazione della convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia in materia di sicurezza
sociale del 14.11.1957 ratificata con 1. 12.6.1960 n. 885 (artt. 18 e 19) e dell’Accordo Amministrativo per
l’applicazione della convenzione del 14.11.1957 (artt. 19 e 21) in relazione all’art. 49 della 1. 30.4.1969 n.
153. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
2.2 Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il servizio militare
prestato nei territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace fosse valutabile solo ai
fini del riconoscimento della pensione nell’ambito dell’assicurazione Jugoslava, atteso che il loro dante
causa aveva acquisito la cittadinanza Jugoslava in virtù del Trattato di Pace.
2.3 Precisano infatti che Jozef Milanic aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia il 27 giugno
1986 in quanto, in base alla legge n. 818 del 1957 ratione temportir applicabile, il diritto alla pensione di
vecchiaia era maturato grazie al concorso tra la contribuzione figurativa e quella obbligatoria versata
nei due paesi, pari a 780 contributi settimanali.
2.4 Sottolineano poi che presso l’Istituto italiano era sufficiente che fosse stato versato anche un solo
contributo settimanale figurativo ( pari ad una settimana di servizio militare presso l’Esercito Italiano).
Espongono infatti che, in base alla convenzione stipulata tra Italia e Jugoslavia, è prevista la
totalizzazione dei contributi versati presso i due Istituti assicuratori e che la liquidazione della
prestazione prescinde dalla nazionalità dell’assicurato ed è effettuata in pro rata.

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de cuius aveva presentato domanda amministrativa il 27.6.1986.

2.5 Escludono che il caso ricada nella previsione dello scambio di note del 5.2.1959 poiché il servizio
militare è accreditato a prescindere dall’attività lavorativa prestata in Italia atteso che necessita, fino al
29.12.1990 di una assicurazione obbligatoria nello stato estero e di quella figurativa in Italia (art. 7
comma 3 della L. n. 407 del 1990). Evidenziano ancora che la posizione assicurativa accesa presso la
sede di Gorizia è relativa ad attività prestata in territori rimasti nello Stato italiano i cui contributi
devono essere cumulati a quelli figurativi per il servizio militare.

Le ragioni della decisione
3.1 Le censure mosse alla sentenza della Corte di appello non sono condivisibili.
3.2 Va precisato che si chiede di ritenere utile, ai fini delle prestazioni assicurative erogate dall’Istituto
previdenziale italiano, la contribuzione versata in favore dell’allora cittadino italiano Jozef Milanic, poi
divenuto cittadino Jugoslavo per effetto del trattato di pace, durante il servizio militare prestato in
periodo bellico.
3.3 Si osserva al riguardo che…se è vero che l’art. 49 della legge 30.4.1969 n. 153 prevede che “I
periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio
militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta
dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali
periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati” e che a norma dell’art. 18 comma 1
della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Jugoslavia in materia di sicurezza sociale del 14.11.1957,
ratificata con 1. 12.6.1960 n. 885 “Ai fini dell’acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle
prestazioni, quando un assicurato é stato sottoposto successivamente o alternativamente alla
legislazione di entrambi i Paesi contraenti, i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti
compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si
sovrappongono” con obbligo per l’istituto di previdenza di ciascuno dei due paesi contraenti di
determinare, in base alla propria legislazione, se l’assicurato soddisfi le condizioni richieste per aver
diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi,
determinando “l’ammontare teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi
di assicurazione o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste all’articolo precedente,
fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare
l’istituto stabilisce l’ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta
legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi
contraenti.” (art. 19 della Convenzione citatatuttavia resta fermo che, sulla base della medesima
convenzione, corredata da scambio di note in data 5.2.1959, i periodi di assicurazione anteriori
all’1.5.1945 (come è quello di cui oggi si discute) sono presi in considerazione, ai fini della liquidazione
delle prestazioni, dagli istituti assicuratori iugoslavi ove si tratti di cittadini italiani che abbiano acquisito
la nazionalità jugoslava a seguito del Trattato di pace. Sotto tale profilo non è ravvisabile un trattamento
pregiudizievole a danno del ricorrente, né alcuna discriminazione atta ad introdurre una questione di
legittimità costituzionale, tenuto conto anche che le ragioni pratiche ed economiche orientate per
4

2.6 Insistono quindi perché, in applicazione dell’art. 18 della Convenzione italo jugoslava del 14.11.1957
ratificata con L. 11.6.1960 n. 855 ed entrata in vigore dal 1.1.1961 sia cassata la sentenza e riconosciuto
il diritto del loro dante causa alla prestazione azionata.

preferire una prestazione INPS sono nate successivamente per motivi contingenti, laddove è alla
situazione esistente negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra che occorre riferirsi per
valutare la sussistenza di discriminazioni ingiustificate.

Né oggi sono allegati argomenti che possano far rivedere l’interpretazione data nelle citate sentenze e
nelle molte altre conformi.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese non occorre provvedere alla liquidazione delle stesse trattandosi di controversia in
materia previdenziale regolata dall’art. 152 disp. Att.c.p.c. nel testo antecedente le modifiche introdotte
con il d.l. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003.
PQM
LA CORTE,
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

residente

E la norma internazionale bilaterale, che prevale anche sulla norma interna, è nel senso che tutti i
periodi di lavoro erano coperti di assicurazione e venivano presi in carico dallo stato di cittadinanza
preesistente ovvero da quello successivamente acquisito alla fine della guerra (in termini e con
riferimento al lavoro in regime di militarizzazione cfr tra le tante Cass. 16282 del 2008 ed anche
recentemente n. 26558 del 2013).

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