Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7556 del 28/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15312/2008 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO GULLI

11, presso lo studio dell’avvocato MICCOLIS MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRAPPI Corrado, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 162/08 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA,

del 19/4/08, depositato il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” A.Y. chiede la cassazione del decreto 18 aprile 2008 con cui il giudice di pace di Reggio Emilia ne ha respinto, per tardività, l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso in data 23 gennaio 2008 dal locale Prefetto.

Non resiste l’amministrazione intimata.

Osserva:

Fondatamente, con l’unico motivo, il ricorrente rileva che il giudice ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso poichè depositato il sessantaduesimo giorno dalla notifica del decreto espulsivo.

Dovendosi applicare al termine previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, la disciplina dei termini processuali, il ricorso risulta proposto tempestivamente.

Come rileva il ricorrente, e riscontrato ex actis da questa Corte (attesa la natura del denunziato vizio), sia il 23 che il 24 marzo 2008 erano giorni festivi, di guisa che al 25 marzo 2008, data di deposito del ricorso, non era ancora decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’enunciato normativo sopra richiamato.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve essere cassato con rinvio al giudice del merito per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Reggio Emilia, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

 

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