Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7556 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1451/2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANT’EVARISTO 157, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ASSOGNA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMELO

CASSARINO;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), C.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo

studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1483/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato Assogna Andrea difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Piselli Mario difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con atto 19.12.2005 M.F., promissaria acquirente di un immobile in (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Rimini i promittenti venditori C.C. e S. chiedendo che il contratto fosse risolto per loro inadempimento con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. e al risarcimento dei danni a causa dell’inadempimento.

I C. contestarono la pretesa e in via riconvenzionale domandarono, previo accertamento del grave inadempimento dell’attrice, che fosse dichiarata la legittimità del loro diritto alla ritenzione della caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2.

2 Il Tribunale respinse entrambe le domande, mentre la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello principale della M. e accolto quello incidentale dei C. dichiarando che costoro avevano diritto a ritenere la caparra. Per giungere a tale soluzione, la Corte bolognese ha osservato, per quanto ancora interessa:

– che l’unica censura proponibile contro la sentenza impugnata consisteva nel non aver tratto le debite conseguenze dall’accertato diritto dei promittenti venditori non inadempienti a trattenere la caparra versata dalla promissaria acquirente dichiarata inadempiente agli obblighi scaturenti dal preliminare;

– che correttamente il Tribunale, per escludere l’inadempimento dei C. sulle indicazioni dei dati catastali, aveva ritenuto, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità, non applicabile in tema di preliminare la disciplina relativa alla garanzia della cosa venduta;

– che comunque la domanda della M. doveva essere rigettata considerato il carattere meramente indicativo e provvisorio della categoria catastale in sede di preliminare;

– che la censura sulla interpretazione della domanda era infondata perchè dalle conclusioni rassegnate in Tribunale emergeva la mancanza di una specifica domanda di recesso, comunque inammissibile se proposta per la prima volta in appello in un giudizio proposto per ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno;

– che pertanto, esclusa la risoluzione per colpa dei venditori ed affermato l’inadempimento della promissaria acquirente, il primo giudice avrebbe dovuto affermare il diritto dei promittenti venditori a trattenere la caparra.

3 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la M., sulla base di quattro motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., a cui resistono i C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1453, 1490 e 1397 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rimproverando alla Corte d’Appello l’erronea esclusione dell’applicazione della garanzia per vizi al contratto preliminare.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perchè si limita ad una serie di considerazioni, attraverso richiami giurisprudenziali, a sostegno della tesi della estensibilità, anche al contratto preliminare, delle norme di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c., ma poi omette di riportare proprio il momento conclusivo del ragionamento, giacchè non trae alcuna conseguenza dalla applicabilità, al caso di specie, della tesi sostenuta.

Solo per completezza, va osservato che, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, nè comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicchè il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c. e contemporaneamente agire con l’azione “quanti minoris” per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 15/04/2016 Rv. 639308-01; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 15/02/2007 Rv. 594739-01; Sez. 2, Sentenza n. 10148 del 26/05/2004 Rv. 573173-01 che in tali ipotesi fanno salva altresì l’azione di risoluzione per inadempimento).

Nel caso di specie, in cui non si sa neppure se vi sia stata immissione in possesso, la ricorrente, non ha agito per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ma dichiara di avere agito per il recesso e il trattenimento del doppio della caparra.

2 A questo punto per ragioni di priorità logica si rende opportuno l’esame del quarto motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1455, nonchè artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale ha errato nell’escludere che la diversità della categoria catastale rispetto a quella indicata nel preliminare costituisse un grave inadempimento dei promittenti venditori.

Il motivo è inammissibile perchè sotto lo schermo della violazione di legge in realtà cela una chiara censura all’apparato motivazionale della sentenza, definito illogico sulla base di una serie di argomenti (v, pag. 13 ricorso): considerato che trattasi di sentenza depositata il 15.11.2012, trova nel caso di specie applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che consente l’impugnazione unicamente per omesso esame di un fatto decisivo, ipotesi qui non solo non ricorrente ma neppure dedotta, precisandosi, solo per completezza, che la critica, così come formulata, non avrebbe potuto trovare ingresso neppure sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè le considerazioni esposte nel motivo tendono unicamente a sollecitare una alternativa ricostruzione di fatti ai fini del giudizio di gravità dell’inadempimento dei promittenti venditori.

2-3 Passando ai restanti motivi di ricorso, con il secondo motivo la M. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 1385 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la domanda da lei proposta era volta al recesso e alla restituzione del doppio della caparra e non alla risoluzione del contratto preliminare.

Con il terzo motivo si deduce, in via alternativa e subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rimproverandosi alla Corte di Appello di avere erroneamente ritenuto nuova e, come tale inammissibile in appello, la richiesta di recesso con trattenimento della caparra, rispetto alla domanda di risoluzione originariamente formulata.

Questi due motivi – che ben si prestano ad esame congiunto – sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Come ripetutamente affermato da questa Corte – ed il principio va oggi ribadito – l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939-01; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008 Rv. 603196-01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 Rv. 589392-01).

Ebbene, nel caso di specie, a prescindere dall’inquadramento della domanda nello schema del recesso contrattuale con diritto a ritenere la caparra (art. 1385 c.c., comma 2) o piuttosto in quello della azione di risoluzione per inadempimento e risarcimento danni (art. 1453 c.c. e art. 1385 c.c., comma 3), il nucleo della decisione impugnata sta nell’avere escluso l’inadempimento dei promittenti venditori ed il ricorso non è stato in grado di scalfire tale conclusione (v. sopra nell’esame del quarto motivo): viene così a mancare il presupposto necessario di entrambi i rimedi caducatori del contratto perchè, come l’azione di risoluzione, anche quella di recesso con diritto al trattenimento della caparra (o del doppio di essa) non può prescindere dal previo accertamento dell’inadempimento dell’altra parte, come si ricava chiaramente dal testo dell’art. 1385 c.c., comma 2.

In conclusione, il ricorso va respinto e le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della ricorrente, per il principio della soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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