Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7556 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7556 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 18145-2008 proposto da:
I.N.P.S.

– ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENTE

SOCIALE C.F.

80078750587 in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
,

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2013
3748

difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, PREDEN
SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

w

– ricorrente contro

RESTELLI SANTINO C.F. RSTSTN49D171441T, elettivamente

Data pubblicazione: 01/04/2014

dmird_liatn in

ROMA, VIA CARLO DOMA

2 í preDDo lo

ntudio de11 ( avve, catO ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 589/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di MILANO, depositata il 26/06/2007, R.G.N. 1981/05;

Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame proposto da Santino Restelli e, riformando la
sentenza del Tribunale di Milano, riteneva fondata la domanda dell’assicurato – titolare di una pensione
di vecchiaia liquidata dall’INPS nella gestione autonoma commercianti ai sensi della L. n. 233 del 1990,
art. 16 (con il cumulo, cioè, dei contributi di lavoro dipendente, questi ultimi maggiorati della

quali erano stati versati i contributi, ma non rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che articola un unico motivo di ricorso ulteriormente
illustrato con memoria.
Resiste con controricorso il Restelli.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso l’Inps censura la sentenza della Corte territoriale per avere
erroneamente applicato l’art. 13 della L. n. 257 del 1992, e l’art. 16 della L. n. 233 del 1990.
Sostiene l’Istituto ricorrente che il limite dei 40 anni di contribuzione connota la liquidazione tanto dei
trattamenti a carico del Fondo lavoratori dipendenti, quanto di quelli liquidati, in virtù di contribuzione
mista, in una gestione di lavoro autonomo. Sottolinea che, ai fimi di una diversa interpretazione dell’art.
16 citato, non rileverebbe la circostanza che la contribuzione di lavoro dipendente risulti incrementata a
seguito dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Il ricorso è fondato.
La questione oggetto di causa è stata decisa più volte da questa Corte nei sensi prospettati dall’Istituto
ricorrente, proprio con riferimento a fattispecie in cui il lavoratore aveva raggiunto i quarant’anni di
contribuzione presso la gestione lavoratori dipendenti anche all’esito della rivalutazione dei periodi di
esposizione all’amianto (cfr. tra le tante Cass. 5.4.2012 n. 5481 e n. 27677/2011), ed ha affermato il
principio secondo cui “Ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni
dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite
massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell’ambito di ciascuna
delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per
ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una
interpretazione logico-sistematica atteso che la L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, nel prevedere il cumulo
dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una
concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo
effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse
collegate funzionalmente; ne’, per contro, può assumere valore ostativo la circostanza che, per uno dei
trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema cosiddetto retributivo, la cui introduzione è
avvenuta in contemporanea all’adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali
dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la
tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai
benefici pensionistici conseguenti all’applicazione del sistema retributivo” (cfr anche Cass. n.
18569/2008, n. 11193/2009, n. 17237/2010, n. 27677/2011).
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rivalutazione dei periodi di esposizione all’amianto) – condannando l’Istituto previdenziale al ripristino
del trattamento illegittimamente decurtato in applicazione del limite massimo di 2080 settimane
pensionabili, sul rilievo che il limite in parola operava nell’ambito di ciascuna delle gestioni presso le

Da questo principio il Collegio non ha ragione di discostarsi, costituendo lo stesso applicazione della
regola più generale per cui nel regime dell’assicurazione obbligatoria, nonostante la sua articolazione in
diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la
valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse.
Peraltro, una diversa interpretazione dell’art. 16, qui denunciato, si tradurrebbe in una ingiustificata
disparità di trattamento, poiché otterrebbe una più favorevole pensione il lavoratore che possa

Né è di ostacolo alla esposta ricostruzione la circostanza che i contributi di lavoro dipendente risultino
incrementati per effetto della rivalutazione prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a favore
dei lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto, dovendo al riguardo considerarsi che il
beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento
della pensione ed è, quindi, ottenibile solo da coloro che non abbiano raggiunto il massimo di
prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane (quarant’anni) di contribuzione (vedi, tra tante, Cass.
n. 17528 del 2002).
In conclusione il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa è decisa nel merito (art.
384 c.p.c., comma 2) sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, con il rigetto della domanda
proposta dall’originario ricorrente. Limi+ tu-,o44-c , L4 et- eits:
(t<-442` i 43-4J2 c441,0 ei46" 'A-11 PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Restelli Santino. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente cumulare ai quarant'anni di contribuzione nel Fondo per i lavoratori dipendenti altri periodi di contribuzione presso un Fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga, analogamente, più di quarant'anni di contributi, ma tutti versati nel Fondo per i lavoratori dipendenti. 6.

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