Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7556 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7900-2006 proposto da:

BANCA SICILIA SPA (OMISSIS), facente parte del Gruppo bancario

Capitalia società per Azioni, società conferitaria, è stato fuso

per incorporazione nella Capogruppo Banca di Roma spa, poi

ridenominata Capitalia società per Azioni, in persona del dott.

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAZZINO VINCENZO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.A., CREO SICILIANO SPA, BANCA P SANTA VENERA SCARL,

M.M.F., T.G., G.

N., M.I., S.M., T.

A., CAPITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

LENTINI, emessa il 10/01/2005, depositata il 04/03/2005; R.G.N.

7922/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Banco di Sicilia spa propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza in unico grado del Tribunale di Siracusa – sez. dist. di Lentini, n. 24/05, pubbl. il 4.3.05, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua eccezione di tardività dell’intervento del creditore Banca Popolare Santa Venera scrl nella procedura di espropriazione presso terzi dal primo intentata nei confronti di G.N., M.G., C. G., S.M., F.C., T. G., T.A. e M.I. – quali debitori esecutati – e del terzo pignorato Nupral s.s. in liquidazione davanti al giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio. In particolare, per quanto si evince dalla sentenza qui gravata, l’eccezione di tardività dell’intervento è stata dal giudice di merito sussunta entro il paradigma dell’art. 617 c.p.c. e di una tale azione è stata così rilevata l’inammissibilità per tardività.

2. Nessuno degli intimati deposita controricorso; e, per la pubblica udienza del 17.2.11, cui nessuno compare, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sottoscritta dal solo procuratore costituito, con la quale dichiara di non avere più interesse alla definizione della controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A sostegno del suo ricorso la ricorrente sviluppa due motivi:

3.1. un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 512 e 617 c.p.c.), sostenendo l’erroneità della qualificazione come opposizione ad atti esecutivi dell’eccezione di tardività dell’intervento di altro creditore, da inquadrarsi invece in una tipica controversia distributiva;

3.2. un secondo, di vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per contraddittorietà tra la motivazione della sentenza e le risultanze processuali.

4. In via assolutamente preliminare, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso contenuta nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., con produzione di atti e documenti da cui evincere quanto dedotto, deve considerarsi idonea, quand’anche non formulata nelle rigorose forme previste dall’art. 390 c.p.c., a dimostrare il sopravvenuto disinteresse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente in un caso, come quello in esame, in cui le controparti nemmeno si sono costituite) e a determinare così la cessazione della materia del contendere o comunque l’inammissibilità del ricorso (per tutte Cass. 15 settembre 2008 n. 23685 e Cass. 6 dicembre 2004 n. 22806): potendosi al riguardo e d’altra parte anche in sede di legittimità prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, concernendo gli stessi l’ammissibilità del ricorso per il venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione, semprechè la parte, nelle conclusioni, non abbia insistito nell’accoglimento della domanda originaria (tra le ultime, v. Cass. 23 giugno 2009 n. 14657).

Tanto va dichiarato in dispositivo, neppure essendovi la necessità di provvedere sulle spese, per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

5. E tuttavia ritiene questa Corte che la peculiarità della fattispecie consenta di enunciare comunque il principio di diritto che la regola, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3 del resto, perfino un’espressa dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, che la Corte si trova a dover emettere in base alla dichiarazione di rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non precluderebbe comunque alla stessa Corte, nella sua composizione collegiale, di usare del potere, che l’art. 363 c.p.c. le assegna, di enunciare, su questioni di particolare importanza che il ricorso ha sollevato, il principio di diritto nell’interesse della legge (Cass. sez. un., ord. 6 settembre 2010 n. 19051).

6. A questo riguardo va osservato che, nel caso di specie.

6.1. la disciplina sugli interventi applicabile è quella anteriore alle riforme degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui alla L. n. 80 del 2005 e L. n. 263 del 2005: i quali sono stati modificati, rispettivamente, dai della del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), nn. 7 e 1-bis, conv. con mod. dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, il primo come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 3, lett. e) nonchè il secondo a sua volta inserito dall’art. 1 comma 2 lett. d) di tale ultima legge;

6.2. la disciplina transitoria delle richiamate riforme (di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater conv. con modif. dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, in relazione al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3-sexies, conv. con modif. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8 conv.

con modif. dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e, successivamente, dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 6) prevede peraltro che le modifiche normative in tema di processo esecutivo si applicano – tranne quanto riguarda la sola vendita già disposta e la disciplina sull’efficacia degli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo – anche alle procedure esecutive già pendenti; e solo prevede la conservazione dell’efficacia degli interventi non fondati su titolo esecutivo avvenuti prima dell’entrata in vigore (il 1 marzo 2006) della detta riforma;

6.3. tuttavìa, la soluzione da applicarsi alla presente fattispecie – che riguarda la sussumibilità della contestazione, da parte di uno dei creditori (ed esulando dalla fattispecie le contestazioni del debitore), della tempestività dell’intervento di un altro entro la previsione dell’art. 617 c.p.c. o dell’art. 512 c.p.c. – va riconosciuta valida anche dopo la riforma del 2005/06, donde l’evidente opportunità di enunciare il principio di diritto per la riproponibilità potenzialmente indefinita di tale questione per il futuro all’interno del processo esecutivo.

7. Orbene, nel caso in esame:

7.1. il giudice di merito ha qualificato la doglianza del creditore procedente sulla tardività dell’intervento di altro creditore sussumendola nella fattispecie di cui all’art. 617 c.p.c. e la ha dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di cinque giorni (all’epoca vigente, essendo quello stato aumentato a venti giorni solo con effetto dal 1 marzo 2006) per la proposizione di una tale opposizione:

7.2. dalla stessa sentenza qui impugnata si evince che il terzo pignorato Nupral s.s. in liq. ha reso la dichiarazione il 27.9.93 e che il procedente Banco di Sicilia ha subito chiesto l’assegnazione delle quote dei soci, debitori esecutati, all’ud. 27.6.94: mentre solo all’ud. 23.1.95 – cui il processo era pervenuto per la rinnovazione della notificazione dell’atto ex art. 543 c.p.c. ad alcuni dei debitori – ha dispiegato intervento la Banca Popolare Santa Venera scrl, con immediata contestazione di tardività ad opera del procedente;

7.3. il processo esecutivo era quindi, dopo la dichiarazione del terzo e nonostante l’intervallo temporale fino a quel momento invano elasso, ancora nella fase anteriore alla distribuzione di cui agli artt. 510 e 512 c.p.c..

8. Va ricordato che, nel previgente regime:

8.1. non era prevista alcuna verifica dei presupposti di ammissibilità dell’intervento prima del momento della distribuzione, salvo che non ne fosse sorta la necessità in tempo anteriore (come ad esempio in caso di riduzione o conversione del pignoramento), tante che si escludeva perfino l’onere dell’interventore di produrre, prima di tali occasioni, i titoli o i documenti giustificativi del credito azionato (tra le altre, Cass. 19 luglio 2005 n. 15219);

8.2. tale soluzione era in linea con la ricostruzione di un sistema, se non altro da parte della costante giurisprudenza di legittimità, improntato ad un’estrema libertà di forme per la giustificazione dei poteri anche di chi agiva in executivis o di chi comunque instava per prendere utilmente parte al processo esecutivo: sull’evidente presupposto della non convenienza, per alcuno dei soggetti ai questo, della necessità di introdurre e portare a termine dispendiose parentesi cognitive in un contesto che si voleva caratterizzato da massima celerità e grande semplicità di forme.

9. E ben noto che, a seguito della riforma del 2005/06, ai fini che qui interessano, è mutato il regime degli interventi dei creditori, ma, in estrema sintesi, sostanzialmente in ordine ai presupposti di ammissibilità, al tempo del dispiegamento ed alla condotta endoprocessuale del debitore rilevante ai fini dell’ammissione del credito azionato al concorso con gli altri creditori:

9.1. per tutti gli interventi è introdotto invero un particolare termine di proponibilità dal commi 2 e (per i crediti privi di titolo esecutivo) comma 3, dell’art. 499 c.p.c., comma 2 (nel testo risultante dalla novella ricordata sopra al paragrafo 6.1); ma, al contempo, non è nella sostanza mutata la disciplina della tardività, in virtù del richiamo operato dall’art. 500 c.p.c. alle disposizioni nei capi seguenti e conseguente persistente operatività della normativa sugli interventi tardivi salvi i necessari coordinamenti temporali con le modifiche della struttura del processo operate con la riforma – di cui all’artt. 528 c.p.c. (per le espropriazioni presso il debitore), art. 551 c.p.c. (per le espropriazioni presso terzi) e artt. 565 e 566 (per le espropriazioni immobiliari);

9.2. la principale novità è stata l’introduzione di un peculiare procedimento endoesecutivo, riservato peraltro ai soli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo, tendente a garantire la partecipazione alla distribuzione soltanto a quelli per i quali un grado attendibile di certezza, liquidità ed esigibilità possa derivare, in sostituzione di quello ben più pregnante connesso alla loro consacrazione in un titolo, se non altro da un riconoscimento – a limitati fini endoprocessuali, come espressamente prevede l’art. 499, u.c., terza proposizione, nel testo risultante dalla richiamata riforma – di quelle da parte del debitore (o, in mancanza di tale riconoscimento, da un sub-procedimento complesso l’istanza del creditore e la proposizione, da parte sua, di apposita azione per conseguire il titolo esecutivo – che consenta al creditore quanto meno l’effetto interinale dell’inserimento per così dire con riserva – qual è in sostanza l’accantonamento – nel progetto di distribuzione almeno per un triennio o fino al precedente conseguimento di detto titolo);

9.3. ciò che si è limitato, rispetto al previgente regime, è quindi senz’altro il diritto di intervenire senza titolo esecutivo, ma pure, con tutta evidenza, il tempo per le contestazioni esclusivamente da parte del debitore in ordine agli interventi relativi a crediti non assistiti da titolo e nei casi in cui essi sono ammissibili;

9.4. al contempo, la fase della distribuzione è stata totalmente deformalizzata, devolvendosi ogni contestazione ancora possibile sulla sussistenza e sull’ammontare dei crediti ammessi a concorso e sulle reciproche ragioni di privilegio o comunque sulla graduazione o collocazione nel. progetto di distribuzione ad un sub-procedimento da concludersi con ordinanza ed all’esito di un’attività lato sensu istruttoria analoga a quella camerale.

10. Pertanto, tale carenza di termini perentori per i creditori – tranne; il detto caso degli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo e per di più solo ad opera del debitore, unico onerato di contestarli tempestivamente – e la deformalizzazione della fase della distribuzione comportano che:

10.1. non solo nel regime anteriore alla riforma del 2005/06, in cui la verifica del credito in base al quale era stato dispiegato intervento non era istituzionalmente prevista proprio fino alla fase della distribuzione, ma anche dopo tale riforma, se non altro per tutti i creditori (o, per il debitore, quanto meno per gli interventi fondati su titolo), la contestazione della tardività dell’intervento si risolve in una controversia distributiva;

10.2. infatti, la contestazione della, tardività di un intervento, del quale non si contesta l’esistenza o l’entità (o la sussistenza di un privilegio) in sè e per sè sole considerate, ha la limitata finalità di conseguire una diversa collocazione dell’interventore nella ripartizione della somma ricavata e quindi una diversa entità o consistenza delle quote di quest’ultima da assegnare ai diversi aventi diritto;

10.3. in tal modo si chiede al giudice non già di modificare l’importo del singolo credito in astratto spettante a ciascuno dei partecipanti alla distribuzione, ma esclusivamente ci variare – plausibilmente, in aumento in favore di chi formula la richiesta – la misura e l’entità rispettiva, delle porzioni della somma ricavata spettanti ad uno di loro e di conseguenza, necessariamente, a tutti gli altri che utilmente vi concorrono;

10.4. da tanto discende che la doglianza del creditore in ordine alla mera tardività dell’intervento di altro creditore va qualificata come controversia distributiva e non come opposizione agli atti esecutivi, così potendo essere dispiegata nella fase finale della distribuzione la relativa contestazione stessa, senza l’onere di una tempestiva proposizione di un’opposizione agli atti, esecutivi a far tempo dal dispiegamento dell’intervento.

11. Beninteso, tranne il ripetuto caso delle contestazioni del debitore sugli interventi per crediti non titolati (per le quali vi è un onere in senso tecnico per la loro proposizione in determinati tempi e forme):

11.1. ogni creditore potrà contestare anche prima della fase distributiva la mera tempestività dell’intervento di un altro, ogniqualvolta si possa presentare per lui un apprezzabile interesse o anche solo per anticipare la risoluzione delle relative contestazioni; proprio per questo, il creditore non è obbligato ad attendere la fase della distribuzione, ma può, se lo ritiene, dispiegare anche prima di essa un’opposizione agli atti esecutivi (non potendo egli proporre l’opposizione all’esecuzione, riservata al debitore) avverso l’atto di intervento di cui lamenti la tardività:

in tal modo egli consuma la sua azione al riguardo e, soltanto per tale sua libera scelta ed in dipendenza dell’eventuale giudicato nel frattempo formatosi sull’ordinaria azione di cognizione in cui la sua opposizione agli atti esecutivi sì sostanzia, non potrà più sollevare la relativa questione;

11.2. la conclusione non muta in dipendenza dell’applicabilità alla controversia della disciplina sugli interventi anteriore o successiva alla riforma del regime degli interventi, di cui agli artt. 499 e 500 c.p.c., solo dovendosi applicare l’art. 512 c.p.c. nel testo previgente o in quello riformato, in applicazione della disciplina transitoria della richiamata novella;

11.3. esula invece dalla fattispecie all’oggetto di questa Corte e dall’ambito del principio di diritto da enunciarsi, quindi, qualsiasi questione relativa alla contestazione della mera tardività dell’intervento da parte del debitore.

12. Pertanto, dandosi atto dell’inammissibilità del ricorso, va pure enunciato – ai sensi dell’art. 363 c.p.c. – il seguente principio di diritto: la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell’intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva, da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 512 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;

enuncia, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell’intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva, da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi dall’art. 512 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA