Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7554 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 27/03/2020), n.7554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12847/2014 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo Bartolomei

n. 23, presso lo studio dell’avvocato Ivella Enrico, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Capitanio Francesco

Maria e Ivella Francesco Saverio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via di Priscilla n. 106, presso lo studio

dell’avvocato Pieretti Alfredo, rappresentato e difeso dall’avvocato

Chiummariello Miriam, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1244/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione;

udito per il ricorrente l’Avvocato Capitano che si è riportato agli

atti;

udito per il contro ricorrente l’Avvocato Chiummariello, che si è

riportato agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza non definitiva n. 3710/2005, depositata il 23/12/2005, ha accolto parzialmente l’impugnazione, proposta dal Comune di Ercolano, del lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio arbitrale, in Napoli, il 26/5/2004, avente ad oggetto la controversia insorta, tra la ditta individuale M.V., capogruppo e mandataria dell’A.T.I. costituita tra M.V. e Taurus srl, ed il Comune suddetto, in ordine all’esecuzione di un contratto di appalto, stipulato inter partes il 10/12/1999, relativo a lavori di costruzione di due parcheggi per autovetture nei pressi dell’area archeologica del Comune, dichiarando la nullità parziale del lodo.

La Corte territoriale ha accolto il motivo di impugnazione concernente l’errata quantificazione degli importi spettanti all’appaltatrice, operata dal collegio arbitrale senza essere sorretta da un’adeguata contabilità e con riferimento ai prezzi di mercato (dovendo applicarsi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 134, comma 6 e art. 136), e quindi in relazione ai capi concernenti la liquidazione del risarcimento (a titolo di responsabilità per inadempimento del Comune, essendo la necessità di eseguire tali lavori derivata da deficienze del progetto), giusta riserve iscritte nel luglio 2002, per lavori aggiuntivi (determinati dal Collegio arbitrale in Euro 406.486,59), per lavori sostitutivi (determinati dal Collegio arbitrale Euro 104.350,10) ed a titolo di riaccredito di detrazioni (determinati in Euro 49.298,01), nonchè quello relativo agli interessi, ferme le altre statuizioni, e, in sede rescindente, è stato condannato il Comune al pagamento in favore dell’A.T.I. M. – Taurus della minore somma di Euro 49.003,46, a titolo di riaccredito delle detrazioni illegittimamente operate nel settimo S.A.L., con interessi, sulle somme dovute all’appaltatrice (sia quelle già liquidate sia quelle da liquidare nel prosieguo), al tasso legale dal 12/4/2002 al saldo; la Corte d’appello ha disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, per la determinazione delle somme spettanti per lavori aggiuntivi e sostitutivi (eseguiti dall’impresa non sulla base di una perizia di variante ma, dopo l’emissione del sesto S.A.L., di una serie di ordini di esecuzione del Direttore dei lavori, pag. 28 sentenza), a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio.

In particolare, nella predetta sentenza non definitiva, i giudici della Corte d’appello hanno osservato che “il riferente normativo” applicabile era rappresentato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 134, comma 6 e art. 136 e quindi i nuovi prezzi, per i lavori extracontrattuali eseguiti (a titolo di responsabilità per inadempimento, essendo la necessità di loro esecuzione derivata dalle deficienze del progetto) dovevano essere desunti dal prezzario di cui all’art. 34, comma 1 del citato regolamento n. 544/1999 ovvero ragguagliandoli a quelli previsti nel contratto per lavorazioni consimili ovvero, ove non fosse possibile l’assimilazione, procedendo a nuova analisi dei prezzi, con riferimento alla data di formulazione dell’offerta.

La Corte d’appello di Napoli, con successiva sentenza definitiva n. 1244/2013, depositata il 25/3/2013, pronunciando in sede rescissoria, all’esito della CTU disposta (il cui consulente aveva fatto riferimento per i nuovi prezzi, alla luce dei criteri fissati dal D.P.R. n. 544 del 1999, art. 134, comma 6 e art. 136, al prezzario generale delle opere edili 1990 approvati dal Provveditorato Opere Pubbliche-, in vigore dal 1/7/1990 nella Regione Campania, con ribasso d’asta del 24,69%) ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’A.T.I. M. – Taurus dell’importo di Euro 249.739,53, a titolo di risarcimento per lavori aggiuntivi e sostitutivi, oltre interessi come determinati con la sentenza non definitiva, condannando l’A.T.I. alla restituzione al Comune della differenza tra l’importo complessivamente liquidato e quanto ricevuto a titolo di esecuzione del lodo impugnato.

Avverso le suddette pronunce, non definitiva e definitiva, M.V. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Comune di Ercolano (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, in relazione alla sentenza non definitiva del 2005, con il primo ed il secondo motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 554 del 1999, artt. 134 e 136, assumendo che, in relazione ai lavori aggiuntivi e sostitutivi, da qualificarsi come extracontrattuali, in quanto conseguenza di gravi carenze progettuali, eseguiti dall’impresa senza accordo sui prezzi, non dovesse essere applicato il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 136, non operante nella fattispecie, essendo stato sottoscritto il contratto di appalto nel dicembre 1999, anteriormente all’entrata in vigore (il 13/5/20000 del Regolamento di cui a D.P.R. n. 554 del 1999, ma occorresse fare riferimento al prezzo di mercato.

2. In relazione, invece, alla sentenza definitiva del 2013, il ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, la falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 136, in quanto, in relazione ai lavori extracontrattuali, aggiuntivi e modificativi, non era intervenuto alcun accordo tra le parti sui nuovi prezzi e l’impresa li aveva eseguiti iscrivendo tempestiva riserva, cosicchè essi dovevano essere compensati al prezzo corrente di mercato e non si poteva fare riferimento, come da CTU, ai prezzi di contratto, oltretutto sostituito dal Prezziario Opere Edili Regione Campania 1990; 2) con il terzo motivo, la falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 136, per avere il Consulente tecnico d’ufficio e la Corte d’appello ritenuto di non potere fare riferimento al Prezziario Opere Pubbliche Regione Campania del 2/8/2002, che invece avrebbe dovuto applicarsi in quanto in esso il rilevamento prezzi utilizzato è quello del primo semestre 2001, periodo coevo o antecedente a quello in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto di riserva; 3) con il quarto motivo, la falsa applicazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 136, per avere la Corte di merito applicato, ai nuovi prezzi determinati dal CTU, il ribasso d’asta pari al 24,69%, come prescritto dell’art. 136 citato, al comma 4, disposizione questa che invece si applica quando i prezzi sono concordati, cosicchè essa nella specie, trattandosi di lavori extracontrattuali senza accordo sul prezzo, non poteva operare.

3. Il Comune controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sua tardività, in quanto l’atto sarebbe stato consegnato per la notifica oltre il termine c.d. lungo di un anno “e quarantacinque giorni” (così si legge nel controricorso, a pag. 5, denunciandosi che, a fronte della pubblicazione il 25/3/2013 della sentenza definitiva, il ricorso sarebbe stato presentato per la notifica a mezzo posta il 10/5/2014, anzichè il “9/5/2014”).

L’eccezione è infondata, in quanto il termine c.d. lungo, ex art. 327 c.p.c., comma 1, per impugnare scadeva – trattandosi di giudizio instaurato nel 2004, anteriormente al 4/7/2009, e considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, vigente prima della modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014 (che, sostituendo della L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni) – lunedì 12/5/2014 (rectius, nella giornata di sabato 10/5/2014 e quindi prorogato, per effetto dell’art. 155 c.p.c., comma 5, introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), al primo giorno non festivo) e quindi la notifica (con consegna dell’atto all’ufficiale postale il 10/5/2014) è rituale.

4. Tanto premesso, preliminarmente, va ribadito il principio secondo cui, al fine di verificare se la sentenza della Corte di appello sia affetta da violazioni di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in judicando) ed adeguatamente motivata, in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione emessa dalla Corte di appello. Infatti, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della logicità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo, non potendo riguardare il convincimento espresso dalla Corte del merito sulla correttezza e congruità della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass. n. 15086/2012; n. 2201, n. 6028 e n. 6986 del 2007, quest’ultima nel senso che la Cassazione non può sindacare la soluzione delle questioni di merito da parte del giudice della impugnazione del lodo; Cass. 19324/2014).

Ulteriore principio da ribadire è quello secondo cui la denuncia di nullità del lodo arbitrale, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (v. Cass. 28997/2018; Cass. 19324/2014; Cass. n. 7259/2004, n. 5633/1999).

Nella specie, la sentenza non definitiva attiene sia alla fase rescindente del giudizio di nullità parziale del lodo arbitrale, sia ad una parte di quella rescissoria, mentre la sentenza definitiva concerne la fase rescissoria residua.

5. Le prime due censure, attinenti alla sentenza non definitiva, ed i successivi motivi terzo e quarto, relativi alla sentenza definitiva, sono infondati.

Il D.P.R. n. 554 del 1999, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, entrato in vigore del decreto il 13-5-2000 ed operante, per le disposizioni che qui interessano, sino all’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 4, comma 15, lett. d), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, recita: a) all’art. 34, Stima sommaria dell’intervento e delle Espropriazioni del progetto definitivo, comma 1, “La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata”; b) all’art. 134, comma 6: “Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136”; c) all’art. 136, Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all’art. 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi…. 3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento…. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 26, comma 4, della Legge. 5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati”; d) all’art. 232, Disposizioni transitorie, “1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento. 2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore. 3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore. 4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3, non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente”.

Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 15029/2016; conf. Cass. 5681/2017) che “in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 554 del 1999, recante il regolamento attuativo della L. n. 109 del 1994, l’art. 232 del primo, nel dettare la relativa disciplina transitoria, ha, al comma 2, assoggettato al regime del “tempus regit actum” le sue disposizioni riguardanti il contenuto delle obbligazioni (e dei correlativi diritti) derivanti dal contratto per ciascuna delle parti e le loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso, laddove, invece, per le riserve, le quali esulano da tale ambito perchè riconducibili ad un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, occorre tener conto di quanto sancito dal comma 4 del menzionato articolo, che considera decisivi l’esaurimento, o meno, dell’atto nonchè della situazione procedimentale”, cosicchè “ove le stesse siano state iscritte tutte in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato D.P.R.” sarà ad esse applicabile la nuova disciplina prevista da quest’ultimo”.

Nella precedente pronuncia n. 17906/2004 si era più genericamente affermato che “la nuova disciplina degli appalti pubblici, introdotta dalla cd. Legge Quadro Merloni n. 109 del 1994, in vigore dal 28 luglio 2000, è applicabile anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento della entrata in vigore del regolamento di attuazione della Legge Quadro, di cui al D.P.R. n. 544 del 1999, nei limiti indicati dall’art. 232 di tale Regolamento”, essendo stati ritenute immediatamente applicabili “le disposizioni che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante” (comma 1) e, ove non diversamente disposto, anche le norme del regolamento “residue”, di cui al comma 4, ossia tutte quelle diverse dalle disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto e da quelle che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’indicazione di lavori e servizi. Secondo tale pronuncia quindi l’immediata applicabilità di tale complesso di disposizioni (rispetto alle altre in cui trova espressione l’opposto principio del “tempus regit actum”), si spiega e si giustifica per il fatto che esse attengono all’organizzazione amministrativa di uno dei soggetti del rapporto contrattuale (la stazione appaltante), senza che il secondo (l’appaltatore) ne subisca i riflessi (se non in via mediata ed indiretta) (in applicazione di tale principio, la Corte aveva affermato che la materia delle obbligazioni di danno, nascenti dal comportamento di uno dei due soggetti del rapporto contrattuale, fosse soggetta, sia nell'”an”, sia nella loro commisurazione, alle procedure di accertamento e contestazione secondo le regole vigenti al momento della stipula del contratto, da cui ha avuto origine lo svolgimento del rapporto contrattuale).

In definitiva, alla luce di quanto chiarito nella pronuncia n. 15029/2016, se è vero che il D.P.R. n. 554 del 1999, è successivo al contratto di appalto concluso tra le parti (nel dicembre 1999), alla luce dell’art. 232, dettante il regime transitorio, non venendo qui in rilievo l’organizzazione della stazione appaltante, nè il bando di gara e riguardando il principio del tempus regit actum solo il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, mentre le altre norme del regolamento (diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3) si applicano alle situazioni non ancora definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente (comma 4), la decisione della Corte d’appello, in punto di operatività del D.P.R. n. 554 del 1999, risulta corretta.

Invero, le riserve non rientrano nè nell’una, nè nell’altra categoria di rapporti sostanziali, nè in altre disposizioni regolamentari che disciplinano “il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto”, ma riguardano il procedimento amministrativo di “Contabilità dei lavori”, disciplinato dal successivo titolo XI della normativa nel quale

sono inserite, rientrante (iscrizione e valutazione) nella quarta categoria, a carattere residuale, individuata dall’art. 232, soggetta alla regola intermedia che, al pari di analoghe normative disciplinanti i procedimenti amministrativi in altri settori pubblici, considera decisivi l’esaurimento (o meno) dell’atto nonchè della situazione procedimentale, per cui se gli stessi si sono compiuti ed i loro effetti si sono definiti durante il regime previgente, le nuove e diverse norme del regolamento trovano applicazione.

Nella specie, il relativo procedimento non si era esaurito nel vigore della precedente disciplina, risultando le riserve essere state iscritte nel luglio 2002.

6. Il quinto motivo, relativo alla sentenza definitiva (che ha deciso la vertenza nella fase rescissoria) è inammissibile.

Il consulente tecnico, le cui conclusioni sono state condivise dalla Corte d’appello, ha ritenuto di dovere fare riferimento per i prezzi delle lavorazioni aggiuntive e sostitutive al Prezzario generale delle opere edili 1990, adottato nella Regione Campania, con abbattimento del 5%, successivamente al Decreto 3/5/1994 del provveditorato delle Opere Pubbliche per la Campania, non potendo operare il successivo Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania, in quanto approvato con Delib. Giunta Regionale della Campania dell’agosto 2002 ed entrato in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del dicembre 2002.

Ora, la ricorrente deduce, invece, che tale successivo Prezzario, seppure approvato nel successivo dicembre 2002, era applicabile alla controversia, in quanto il rilevamento prezzi utilizzato è riferibile temporalmente al primo semestre del 2001, periodo coevo o antecedente a quello in cui sono stati eseguiti i lavori in oggetto.

La doglianza risulta del tutto generica e priva di autosufficienza, non essendo dato comprendere nè le ragioni della dedotta applicabilità alla fattispecie nè la decisività della questione, sotto il profilo dell’incidenza nella determinazione operata dalla Corte territoriale.

7. Il sesto motivo è infondato, in quanto il ribasso del prezzo d’asta è previsto, dal D.P.R. n. 554 del 1999, per tutti i nuovi prezzi applicati, a prescindere se concordati o meno.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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