Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7554 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 17/03/2021), n.7554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26357-2018 proposto da:

G.G., domiciliato presso la Cancelleria della Corte

Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

CAVINA (luigi.cavina-ordineavvocatibopec.it);

– ricorrente –

contro

BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVO, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 170, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO ZINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MOLZA;

– controricorrente –

nonchè contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1393/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In riforma della decisione di prime cure, che aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta e la subordinata domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., proposte da Banca di Bologna credito cooperativo soc. coop. ed aventi ad oggetto il contratto preliminare, in data 14.6.2010, ed il conseguente atto definitivo di vendita, in data 28.6.2011, con i quali G.G. – debitore della banca per un importo di Euro 573.688,49 – aveva trasferito a C.V. la quota pari ad 1/2 della proprietà indivisa dell’unico immobile presente nel suo patrimonio, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 23.5.2018 n. 1392, ha confermato il rigetto della domanda di simulazione ed ha, invece, accolta la domanda di revocatoria ordinaria dell’atto definitivo di compravendita immobiliare, ritenendo sussistere i presupposti legali: 1- della anteriorità del credito della banca (relativo alla restituzione delle somme erogate ad ABITARE Jar’s Group s.r.l., in dipendenza di due contratti di mutuo ipotecario in data 7.7.2006 e 21.7.2009, a garanzia dei quali il G. aveva rilasciato fidejussione omnibus), 2- della “scientia damni” in capo al G. ed alla C., essendo quest’ultima convivente, ed essendo entrambi soci, ed il primo anche amministratore, della predetta società mutuataria, 3- dell'”eventus damni”, in considerazione dell’importo del credito della banca, non garantito dalle ipoteche, che avrebbe potuto ricevere soddisfazione, come chirografo, nel caso di un possibile maggior realizzo della vendita del bene esecutato, se ancora da considerare nel patrimonio del debitore, ipotesi che rimaneva, invece, a priori esclusa qualora il bene subastato fosse stato acquisito al patrimonio della C., che non rivestiva la qualità di debitrice verso la banca.

La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto infondata la eccezione di improponibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., comma 3, formulata sul presupposto della natura di atto dovuto del contratto definitivo, osservando che le parti contraenti erano consapevoli, già al tempo della stipula del preliminare, delle condizioni di difficoltà dei pagamenti della società mutuataria, ed avendo riferito lo stesso G. di avere urgente necessità di reperire liquidità per fare fronte alla richieste dei suoi creditori, non essendo stata, per contro, fornita alcuna dimostrazione della florida situazione economica-patrimoniale in cui avrebbe versato ABITARE Jar’s Group s.r.l.

Avverso la sentenza di appello, notificata telematicamente in data 4.6.2018, G.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Resiste con controricorso Banca di Bologna Credito cooperativo soc. coop.. Non ha svolto difese l’intimata C.V., alla quale il ricorso è stato notificato, presso l’indirizzo PEC del difensore, in data 31.8.2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare inammissibile l’atto di appello proposto da Banca di Bologna Credito cooperativo soc. coop (da ora la Banca), ai sensi dell’art. 342 c.p.c., pur avendo rilevato che i motivi di gravame formulati dalla banca erano stati illustrati “in modo non sempre pienamente comprensibile” e che le censure svolte alla decisione impugnata erano individuabili soltanto attraverso una estrapolazione dal “complessivo contesto del gravame con una interpretazione benevola ed ortopedica”.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito della esposizione del fatto processuale ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Premesso infatti che anche nel caso di denuncia di vizio di nullità processuale, il ricorrente è tenuto ad assolvere ai requisiti di ammissibilità dei motivi di ricorso, prescritti dall’art. 366 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018), va ribadito il principio per cui ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012).

Ne segue che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012).

Nè soccorre ad eliminare il difetto del requisito prescritto per il motivo di ricorso il rilievo formulato dallo stesso Giudice di appello in ordine alla necessità di estrapolare la censura dall’intero contesto dell’atto di appello.

La pronuncia di questa Corte Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nel fornire la interpretazione del “nuovo” testo dell’art. 342 c.p.c., ha evidenziato come il Legislatore abbia inteso formalizzare in norma quelli che erano già i consolidati approdi giurisprudenziali in tema di ammissibilità dell’atto di appello, ed ha enunciato il principio di diritto secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Orbene nel caso di specie il Giudice di appello, pur rilevando la mancanza di un ordinato e coerente sviluppo della esposizione dei motivi di gravame in relazione alle norme di diritto che venivano indicate come violate, è stato, comunque, in grado di rilevare ed apprezzare che la Banca aveva “sostanzialmente censurato la prima decisione nella parte in cui ha escluso la lesione della garanzia patrimoniale generica” (sentenza appello, in motiv. paragr. 8), svolgendo una critica – comprensibile – alla motivazione della decisione di prime cure, che era stata affidata ad argomenti in fatto e diritto suscettibili, pertanto, di ricevere esame in sede di appello (sentenza appello, in motiv. paragr. 6).

Spettava dunque al ricorrente esplicitare e dimostrare, al contrario, che tali elementi argomentativi non erano in alcun modo desumibili dall’atto di appello della Banca, e che la censura sulla quale aveva pronunciato la Corte territoriale non era in alcun modo “estrapolabile” dal tenore dell’atto di appello, e ciò adempiendo prioritariamente all’onere di trascrizione delle parti asseritamente incomprensibili dell’atto di impugnazione, non potendosi a ciò supplire attraverso la trascrizione integrale dell’atto di appello rilevabile dalla lettura del controricorso, dovendo al riguardo ribadirsi il principio secondo cui “i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.” (giurisprudenza consolidata: cfr. da ultimo, Corte cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018).

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della norma di cui all’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che, fino al 5.8.2011, data di comunicazione del recesso dalle linee di fido concesse ad ABITARE Jar’s Group s.r.l., la Banca non aveva palesato alcun dubbio sulla solvibilità della società, sicchè erroneamente il Giudice di appello aveva ritenuto di accertare la sussistenza del presupposto soggettivo previsto dall’art. 2901 c.c. in capo ad entrambi i contraenti fin dalla data della stipula del preliminare di vendita.

Il motivo è inammissibile, in quanto viene a veicolare sotto il profilo dell’errore di diritto (che attiene alla errata individuazione della norma di diritto sostanziale applicabile alla fattispecie controversa) il differente vizio di legittimità dell’errore di fatto, concernente l’omessa rilevazione ed apprezzamento di elementi circostanziali che avrebbero condotto ad una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

Il motivo in ogni caso è, peraltro, anche infondato, in quanto integralmente rivolto a far valere la asserita solvibilità della società mutuataria, non tenendo conto che l’azione revocatoria è stata esperita dalla Banca a tutela del credito azionato in via monitoria nei confronti del G. in qualità di fidejussore della società (in relazione alle fidejussioni omnibus rilasciate dal G. in data 15.5.2007 ed in data 22.2.2008): è dunque alle variazioni del patrimonio – oggetto della garanzia generica – dell’obbligato-fidejussore che occorre riferirsi per verificare se sia stata o meno diminuita la possibilità di soddisfazione del credito, avendo all’uopo accertato, la Corte territoriale, che il G. risultava essere già esposto, alla data della stipula del preliminare, nei confronti della stessa Banca, ed aveva altresì evidenziato la necessità di dovere reperire immediata liquidità per fare fronte alle richieste dei creditori, circostanza questa che bene poteva presumersi nota alla C., in considerazione sia del rapporto di stabile convivenza intrattenuto con il G. che dei comuni interessi nell’attività economica della società mutuataria, ed ancora avendo il G. dismesso, con l’atto dispositivo, l’unico bene immobile ricompreso nella sua garanzia patrimoniale generica.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di omessa considerazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non le consente di procedere ad un “novum judicium” riesaminando e valutando autonomamente il merito della causa, non atteggiandosi il giudizio di legittimità come un terzo grado di giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1317 del 26/01/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014).

La nuova formulazione del testo normativo, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012: D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 cit.), ha, infatti, limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, escludendo il sindacato sulla inadeguatezza del percorso logico posto a fondamento della decisione e condotto alla stregua di elementi extratestuali, limitandolo alla verifica del requisito essenziale di validità ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), inteso come “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo la interpretazione fornita da questa Corte: l’ambito in cui opera il vizio motivazionale deve individuarsi, pertanto, esclusivamente nella omessa rilevazione e considerazione da parte del Giudice di merito di un “fatto storico”, principale o secondario, ritualmente verificato in giudizio e di carattere “decisivo” in quanto idoneo ad immutare l’esito della decisione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Orbene il ricorrente, da un lato, viene a criticare la sentenza per non avere preso in considerazione talune allegazioni in fatto (assenza di rilievi formulati dalla Banca circa la solvibilità della società; situazione economica e finanziaria della società) che appaiono irrilevanti e prive di decisività, sia in quanto non viene neppure evidenziata, nel motivo di ricorso, quale fosse la effettiva situazione economico-patrimoniale della società, sia ancora perchè tale situazione è, comunque, riferibile a soggetto diverso rispetto a quello (il debitore obbligato per garanzia fidejussoria) che ha compiuto l’atto dispositivo revocando, in relazione alla garanzia patrimoniale del quale disponente deve esclusivamente essere accertato l'”eventus damni”; dall’altro lato, indica quale fatto storico omesso, il versamento a favore della società di somme rivenienti dal prezzo della compravendita: ma anche in questo caso difetta del tutto il requisito della decisività, non essendo nemmeno specificato in che modo tale versamento di somme, potrebbe determinare un differente accertamento sul presupposto legale dell'”eventus damni” o della “scientia damni”.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la parte soccombente va condannata alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (Delib. Consiglio Ordine Avvocati di Bologna 21 settembre 2018 prot. 8295/2018), la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, qualora dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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