Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7554 del 01/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 7554 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12749-2009 proposto da:
CAPUTO MATTEO C.F. CPTMTT58M11H703U, domiciliato in
ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo studio
dell’avvocato PORPORA RAFFAELE, rappresentato e
difeso dall’avvocato BARBATO FRANCESCO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
3633

contro

LISTOLEGNO S.R.L. C.F. 00234360253, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CACCINI 1, presso lo

Data pubblicazione: 01/04/2014

studio dell’avvocato GAMBELLI ROBERTA,
rappresenta

e

difende

unitamente

che

la

all’avvocato

BORSETTO FRANCESCO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 639/2008 della CORTE D’APPELLO

1346/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PORPORA ANTONIO per delega BARBATO
FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di SALERNO, depositata il 20/05/2008 R.G.N.

Udienza 11.12.2013, causa n. 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Caputo Matteo, premesso di essere stato agente della Listolegno spa per la Regione Campania
dal 1984 al 1994, assumeva di essere rimasto creditore, dopo la risoluzione del rapporto, di
differenze sulla prowigioni maturate e chiedeva la condanna della Listolegno al pagamento
delle dette differenze. La società eccepiva la prescrizione quinquennale e contestava
l’esistenza di un rapporto di agenzia e, comunque, la mancata iscrizione del Caputo nell’albo
degli agenti. Il giudice di primo grado rigettava l’eccezione di nullità per mancata iscrizione
dell’agente nell’albo degli agenti ed osservava che era decorsa la prescrizione e che comunque
il contratto di agenzia aveva forma scritta ad probationem e che, in mancanza di questa, non
era stato richiesto il giuramento, né era intervenuta confessione di controparte. Pertanto il
contratto doveva ritenersi inesistente con conseguente rigetto della domanda. Proponeva
appello il Caputo e la Corte di appello di Salerno accoglieva la reiterata eccezione di mancanza
di iscrizione del Caputo nell’albo e rigettava l’appello proposto. La Corte territoriale osservava
che il Caputo non aveva dimostrato l’avvenuta iscrizione all’albo e che il contratto era nullo ex
I. n. 204/1985, il che poteva essere dichiarato anche d’ufficio. L’accertamento dell’illegittimità
della legislazione interna risaliva solo alla sentenza del 30.4.1998 e pertanto dopo la
conclusione del contratto.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Caputo con un motivo; resiste la
Listolegno spa con controricorso che ha riproposto le varie eccezioni sollevate anche in
appello. Le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 189
del Trattato istitutivo Cee e dell’art.22 della Direttiva 86/653 CEE). La sentenza impugnata
aveva erroneamente esclusa l’immediata operatività della direttiva 86/653/CEE anche prima
che la contrarietà dell’ordinamento italiano circa l’obbligo di iscrizione degli agenti nell’albo
fosse stata dichiarata dalla Corte di giustizia. La disciplina introdotta in sede comunitaria era
sul punto sufficientemente completa e non condizionata e quindi consentiva al Giudice
nazionale di disapplicare ogni norma interna contrastante.

R.G. n. 12479/2009

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Anche l’accoglimento del proposto motivo non potrebbe,
infatti, condurre all’accoglimento della domanda posto che emerge dalla sentenza impugnata
che in primo grado le richieste di parte ricorrente sono state respinte sia per prescrizione sia
per inesistenza del contratto di agenzia per le ragioni evidenziate in prime cure e sul punto, in
questa sede, il ricorrente non ha riproposto alcuna difesa e doglianza. Si aggiunge comunque
che l’immediata efficacia operativa della Direttiva è stata esclusa da questa Corte con la
sentenza n. 17350/2004. Si deve conclusivamente anche osservare che, in ogni caso, nel 1984,
allorché il contestato contratto avrebbe avuto inizio, la Direttiva non era stata nemmeno

Si deve quindi dichiarare inammissibile il ricorso. Le spese di lite —liquidate come al
dispositivo- seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese,
nonché in euro 3.000,00 per compensi oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.12.2013

approvata e che quindi con certezza il preteso contratto era ab origine nullo.

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