Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7554 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5239-2009 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATTINA 73, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MUSUMECI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONOTTO MARCELLO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

AZIENDA AGRICOLA LE SORGENTI SRL (OMISSIS), FO.CA.;

– intimati –

nonchè da:

AZIENDA AGRICOLA LE SORGENTI SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore dott. Fo.Gi.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CAMPO MARZIO 69, presso lo

studio dell’avvocato D’ALESSANDRO VINICIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FISCAL MARCO giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRATTINA 73, presso lo studio dell’avvocato MUSUMECI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONOTTO MARCELLO giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

FO.CA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1570/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione 1 Civile, emessa il 23/04/2008, depositata il 28/05/2008;

R.G.N. 1660/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MARCELLO BONOTTO;

udito l’Avvocato MARIO FISCL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Con atto 11.7.02 la Srl Azienda Agricola Le Sorgenti conveniva in giudizio il notaio F.A. esponendo che con atto di compravendita 9.1.1996 aveva acquistato dalla Pineta Immobiliare srl tre villette e che dall’atto rogato dal notaio F.A. gli immobili risultavano gravati solo da ipoteca a favore della BNL Credito Fondiario Spa mentre non risultava un’altra ipoteca, giudiziale, iscritta il 14 marzo 1995 per 300 milioni derivante da decreto ingiuntivo a favore di Sicilcassa, ora Banco di Sicilia Spa.

Aggiungeva che due delle tre villette erano state rivendute mentre un’ altra era rimasta in sua proprietà e che gli inviti rivolti alla Pineta Immobiliare per sanare la situazione erano rimasti infruttuosi. Ciò premesso, la società attrice chiedeva che il convenuto fosse condannato ad estinguere l’obbligazione del venditore e a cancellare l’ipoteca ovvero a pagare quanto l’acquirente dovesse essere tenuto a versare al Banco di Sicilia, oltre a risarcirle il danno subito. Si costituiva ritualmente il notaio F., il quale dopo aver dedotto che la compravendita era intervenuta tra due società appartenenti allo stesso gruppo familiare tant’è che il sig. Fo.Ca., amministratore della Pineta Immobiliare e di fatto dell’Azienda Agricola aveva coordinato l’operazione di vendita conoscendo perfettamente la situazione ipocatastale dei beni, chiedeva di chiamare in causa lo stesso Fo.Ca. al fine di sentirlo condannare in manleva. In esito al giudizio, in cui si costituiva altresì il chiamato, il Tribunale di Varese rigettava la domanda avanzata dall’attrice nei confronti del F..

Avverso tale sentenza interponeva appello l’Azienda Agricola Le Sorgenti srl ed in esito al giudizio, in cui sì costituivano altresì le altre parti, la Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, condannava il F. al risarcimento in favore dell’appellante oltre alla rifusione delle spese con sentenza depositata il 28 maggio 2008. Avverso quest’ultima decisione, il F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale l’Azienda Agricola. Il F. ha quindi depositato controricorso e memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Procedendo all’esame del ricorso principale, proposto dal notaio F.A., giova osservare che la prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in relazione ai principi in materia di collegamento tra imprese, si fonda essenzialmente sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe errato quando ha ritenuto che non fosse stata acquisita, in base all’art. 2729 c.c., la prova della conoscenza della formalità pregiudizievole, non indicata nel rogito notarile, in capo all’acquirente. Ed invero – questa in sintesi la conclusione del ricorrente – ai fini di desumere l’esistenza di un collegamento tra due società ai sensi della norma citata e dei principi derivanti dall’art. 2359 c.c. costituirebbero elementi gravi, precisi e concordanti i seguenti fatti: 1) la proprietà delle quote delle due società suddivise tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo con vincoli di parentela di primo grado; 2) la titolarità di quote, in entrambe le società, in capo allo stesso soggetto, avente peraltro posizione dominante in una di esse per essere titolare di oltre il 90% del capitale; 3) la gestione dell’operazione di compravendita immobiliare da parte del legale rappresentante della società venditrice anche nell’interesse della società acquirente.

La censura merita attenzione. Al riguardo, giova premettere che il giudice di primo grado aveva opportunamente posto in risalto la base familiare delle società coinvolte nell’operazione, evidenziando, per una parte, che “Le Sorgenti”, società acquirente delle tre villette, aveva un capitale sociale di L. 50.700.000, di cui erano titolari oltre a Fo.

G., che fungeva altresì da amministratore, anche Fo.

M.R., Fo.Na.He., G.M. e F. L., ciascuno per L. 19.500.000 pari ad un quinto del capitale sociale; e per l’altra parte, che la “Pineta Immobiliare”, società alienante, aveva un capitale sociale di L. 20.000.000, del quale erano titolari per L. 19.000.000, vale a dire il 95% del capitale sociale, Fo.Le., titolare altresì di un quinto del capitale della società acquirente, e suo padre Fo.Ca. per L. 1.000.000.

Il Tribunale aveva altresì posto in risalto il fatto che Fo.

C., padre dell’amministratore della prima società, a sua volta fungeva da amministratore della società alienante, che sarebbe successivamente fallita in data (OMISSIS) ed era stato promotore dell’operazione di compravendita seguendo tutta la fase della predisposizione del rogito. Doveva quindi presumersi con i caratteri della gravità, della certezza e della concordanza che il detto Fo., in virtù dei rapporti personali intercorrenti con l’amministratore della società acquirente, avesse avvertito il figlio dell’esistenza dell’ipoteca – così aveva argomentato il Tribunale – e tale presunzione trovava riscontro nel fatto che lo stesso Fo.Gi., in sede di interrogatorio libero, aveva dichiarato che era stato il padre a suggerirgli l’operazione, di cui egli aveva poi parlato con le tre sorelle, tra le quali era presente la sorella L., socia in misura di un quinto del capitale sociale della società acquirente ed in misura del 95% del capitale della società alienante.

Ora, a fronte degli elementi evidenziati dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha negato ogni rilievo al fatto che la Pineta Immobiliare e l’Azienda Agricola appartenessero a persone dello stesso gruppo familiare limitandosi, ad osservare che “Azienda Agricola La Sorgente srl è società dotata di personalità giuridica e quindi è irrilevante l’assetto societario”.

L’affermazione è censurabile in punto di diritto. E ciò, innanzitutto, nella misura in cui con tutta evidenza trascura il disposto dell’art. 2359 c.c., comma 3 in tema di collegamento societario. Ed invero, vale la pena di sottolineare a riguardo che, in base alla previsione della norma citata, si considerano collegate le società quando, reciprocamente o non, su ciascuna di esse l’altra esercita una influenza notevole. Il valore precettivo, che esprime la suddetta norma (che, peraltro, stabilisce una regola generale valida per tutte le società di capitali, ancorchè essa si collochi nella disciplina della società per azioni), è, quindi, nel senso che il collegamento deve consistere in un rapporto intercorrente tra società o imprese, tale da giustificare la situazione della “influenza notevole”. Ora, tale situazione è ritenuta sussistente per presunzione di legge, qualora nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa (comma 3 della norma in esame), circostanza riscontrabile nella fattispecie ove si tenga presente la posizione di Fo.Le. che era socia in misura di un quinto del capitale sociale della società acquirente ed in misura del 95% del capitale della società alienante che sarebbe successivamente fallita.

Ciò, senza considerare che, anche al di fuori della suddetta presunzione di legge, una reciproca influenza di non poco conto tra due società, sia pure di capitali, è parimenti presumibile nelle società a ristretta base azionaria e familiare in virtù del vincolo di complicità che, quanto meno secondo l’id quod plerumque accidit, connota i rapporti dei parenti di primo e di secondo grado, facendone derivare intese dirette a realizzare finalità comuni, attraverso una convergente politica societaria e mediante l’utilizzazione delle risorse patrimoniali di ciascuna delle società.

Alla stregua delle pregresse considerazioni, deve ritenersi, pertanto, assolutamente ragionevole la presunzione di conoscenza dell’ipoteca gravante sugli immobili oggetto della compravendita, derivante per una parte dall’accennata “notevole influenza” presunta ex lege a norma dell’art. 2359 c.c., comma 3 in tema di collegamento societario e per l’altra dal dato oggettivo, costituito sia dallo scarso numero dei soci delle due società – che si converte nel dato qualitativo della più agevole conoscibilità degli affari societari e del più facile controllo reciproco – sia dallo strettissimo rapporto di parentela e dal conseguente vincolo di complicità che poteva legare i soci delle due persone giuridiche.

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbiti gli altri motivi del ricorso principale nonchè i motivi del ricorso incidentale, fondati questi ultimi, riguardo al primo, sull’omessa motivazione sulla domanda istruttoria formulata nelle conclusioni depositate nel giudizio di appello (istanza di ctu e prove testimoniali) e, riguardo al secondo, sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c. in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, conseguenti all’impossibilità di finanziarsi e di operare sul mercato per la segnalazione sul circuito bancario, nonchè del danno all’immagine commerciale.

La sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata, con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto dell’appello proposto da Azienda Agricola Le Sorgenti srl avverso la sentenza n. 949/04 del Tribunale di Varese. L’alternarsi delle decisioni di merito e la relativa novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta l’appello proposto da Azienda Agricola Le Sorgenti srl avverso la sentenza n. 949/04 del Tribunale di Varese. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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