Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7553 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14975/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO

DI PALERMO, QUESTORE DI PALERMO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che

li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso il decreto N.G. 1003/07 del GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE di

ASCOLI PICENO, del 24/5/07, depositato il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il Prefetto di Ascoli Piceno in data 5 aprile luglio 2007 decretò l’espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 26, comma 7 bis, di T.A., trattenutosi nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del Questore di Crotone del 15 luglio 2006.

Il ricorso proposto dallo straniero venne accolto dal giudice di pace di Ascoli Piceno per la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta allo straniero giustificata, con clausola meramente di stile, dalla impossibilità di reperire un interprete.

La cassazione di tale decreto è stata chiesta dal Ministero dell’interno per il prefetto e il questore con ricorso affidato a un unico motivo.

Osserva:

Con l’unico motivo, denunziata la violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 254 del 1999, art. 3 i ricorrenti ascrivono al giudice a quo di aver illegittimamente sindacato la giustificazione addotta dal Prefetto alla mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua madre dello straniero.

Il ricorso è fondato.

Anche di recente questa Corte ha, in fattispecie assolutamente omologa a quella in ispecie, affermato il condivisibile principio secondo cui “In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo. In particolare, come chiarito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, che detta norme regolamentari e di attuazione del citato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, l’attestazione da parte dell’autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l’interessato abbia indicato preferenza (cfr. Cass. n. 25362/2006).

Il provvedimento impugnato ha accolto il motivo di ricorso avverso il decreto di espulsione concernente la mancata traduzione dello stesso, ignorando il principio su indicato. Premesso, infatti, che non è contestato dal ricorrente il fatto che nel decreto di espulsione erano enunciate le ragioni della impossibilità di tradurne il testo in una lingua nota al ricorrente, “vista l’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua conosciuta dalla persona straniera”, si deve rilevare che arbitrariamente il giudice di pace ha sindacato le espressioni utilizzate dalla p.a. per ritenere sussistente la denunciata violazione. Nè può sostenersi, come già sottolineato dal sopra ricordato precedente di questa Corte, che la clausola utilizzata dalla p.a. nel decreto di espulsione sia una mera clausola di stile, in quanto ciò che rileva è l’attestazione, da parte della medesima amministrazione, della impossibilità del reperimento di un interprete della lingua conosciuta dallo straniero destinatario del provvedimento espulsivo, non sindacabile da parte del giudice ordinario.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2. – Osserva il Collegio che il ricorso non risulta notificato.

Talchè deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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