Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7553 del 27/03/2020

Cassazione civile sez. I, 27/03/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 27/03/2020), n.7553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13051/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Paolo Alessandrini giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza cronol. 3181/2019, depositata il 9/3/2019, ha respinto la richiesta di A.M., cittadino della (OMISSIS), di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che il racconto del richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per essere stato violentato e minacciato dagli appartenenti alla setta “(OMISSIS)” del proprio villaggio) risultava generico e del tutto inverosimile (non esistendo oltretutto una setta del tipo menzionato dal richiedente); non ricorrevano, in ogni caso, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; la Regione di provenienza (il Sud della Nigeria) non era interessata, secondo report aggiornati (UNHCR, EASO, Amnesty International, Africa Confidential, Africa Intelligence), da situazioni di violenza indiscriminata; non sussistevano neppure le condizioni per la protezione per ragioni umanitarie, in difetto di condizioni individuali di elevata vulnerabilità e di prova di un serio percorso do integrazione sociale e lavorativa in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, A.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 10 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, censurando la carenza e/o apparenza della motivazione e la violazione dello speciale regime probatorio nella materia, in rapporto all’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice; 2) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, art. 14, lett. c), art. 15, lett. c) Direttiva 2011/05/UE, recepita con il D.Lgs. n. 18 del 2014, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); 3) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 4 della Direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, nonchè art. 2 Cost., in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, in difetto di alcuna valutazione comparativa tra la situazione lasciata in Nigeria e l’integrazione raggiunta in Italia; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, sempre in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, malgrado le minacce di morte subite dai membri di una setta religiosa e della grave situazione di conflitto esistente nelle regioni meridionali della Nigeria.

2. La prima censura è inammissibile.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Nella specie, poi, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stata anche fissata un’udienza di comparizione delle parti, nel quale il richiedente è stato anche personalmente sentito.

3. Il secondo ed il quarto motivo, concernenti la protezione sussidiaria, sono inammissibili.

Il ricorrente si duole perchè il Tribunale non ha ritenuto integrare il rischio di danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, sia le persecuzioni e minacce di morte subite da parte di appartenenti ad una setta religiosa sia la grave situazione di conflitto presente nelle regioni meridionali della Nigeria.

Il ricorrente propone dunque una censura di violazione di legge per dissentire, nel merito, dalla valutazione espressa dal Tribunale sulla base della consultazione di fonti internazionali della situazione generale del paese di provenienza, che ha condotto i giudici ad escludere motivatamente, sulla base delle fonti ufficiali consultate ed indicate, sia la sussistenza di una minaccia grave ed individuale alla persona (stante l’inverosimiglianza del racconto) sia l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, di violenza indiscriminata, di insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, nella regione del Sud della Nigeria, di provenienza del richiedente, tale da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, essendo prospettate generiche considerazioni circa i presupposti della protezione umanitaria e circa l’obbligo del giudice di attivare il dovere di cooperazione istruttoria. Nella specie, il Tribunale ha congruamente motivato circa l’assenza di una situazione di vulnerabilità soggettiva meritevole di tutela attraverso il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nè vengono dedotte condizioni di vulnerabilità e di inserimento nel territorio italiano non esaminate in sede di merito.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018) in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020

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