Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7553 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15876-2012 proposto da:

P.M.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II, 33, presso lo studio dell’avvocato PAOLA VIGNOLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE

ONORATO;

– ricorrenti –

M.A., (OMISSIS), M.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO GIUA;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 30/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato BORSO’ Angiolo, con delega depositata in udienza

degli Avvocati CABITZA Maria P., ONORATO Giuseppe, difensori della

ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PACIFICI Chiara con delega orale, difensore dei

resistenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale P.M.L.A. aveva chiesto, nei confronti di M.P. e M.A., l’accertamento dei confini tra le proprietà delle parti risultanti dai titoli di acquisto degli stessi e la condanna dei convenuti al rilascio del terreno attoreo da essi occupato. Ritenne la Corte territoriale che l’attrice avesse esercitato, non l’azione di regolamento dei confini, ma l’azione di rivendicazione e che, pertanto, incombesse su di lei il relativo onere della prova; non avendo l’attrice fornito la c.d. probatio diabolica, ossia la prova del proprio acquisto a titolo originario ovvero dell’acquisto a titolo originario dei suoi danti causa, la domanda doveva essere rigettata.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso P.M.L.A. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso M.P. e M.A., che hanno proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato un motivo ed hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale l’intimato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicchè complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi.

2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello erroneamente qualificato la domanda attorea come azione di rivendicazione, anzichè di regolamento dei confini, nonostante che i dati di fatto evidenziassero un contrasto tra i confini materiali esistenti sul terreno e quelli di cui alla mappa catastale e nonostante che nessuna delle parti avesse contestato i titoli di proprietà. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato ad escludere che vi fosse incertezza del confine, nonostante che si discutesse solo della corrispondenza del confine materiale a quello previsto nei titoli.

La censura non è fondata.

Alla domanda di accertamento dei confini proposta da parte attrice i convenuti hanno contraddetto (in comparsa di risposta) proponendo eccezione di usucapione e sostenendo che tale usucapione, relativa al possesso del terreno conteso esercitato dalla famiglia C.- Co. (loro danti causa) da oltre quarant’anni, era maturato ben prima che l’attrice acquistasse il suo fondo.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non è idonea a snaturare l’azione di regolamento di confini proposta dall’attore, a condizione che – con detta eccezione – si faccia valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l’incertezza sul confine, senza che sia posto in discussione il titolo di acquisto vantato ex adverso; viceversa, nell’ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all’acquisto dell’attore, si verifica il conflitto di titoli che è presupposto dell’azione di rivendicazione, cosicchè l’originaria azione di regolamento dei confini muta natura, configurandosi come azione di rivendica (Cass., Sez. 2, n. 18870 del 07/08/2013; Sez. 2, n. 20144 del 03/09/2013).

Nella specie, come detto, i convenuti hanno negato la proprietà dell’attrice, contrapponendo al titolo vantato da costei un proprio, diverso, e incompatibile titolo di acquisto originario, costituito dall’usucapione maturata prima dell’acquisto della proprietà da parte dell’attrice (avvenuto con atto del (OMISSIS)).

Si è in presenza, pertanto, di un vero e proprio conflitto tra titoli (il titolo contrattuale e il titolo di acquisto a titolo originario), incompatibili tra loro, che implica la qualificazione dell’azione finalizzata alla soluzione di tale conflitto come azione di rivendicazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 28349 del 22/12/2011). Esente dai denunciati vizi di legittimità è, pertanto, la pronuncia della Corte territoriale sul punto.

2.2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello omesso di compensare tra le parti le spese del giudizio, nonostante la sussistenza della soccombenza reciproca con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento dell’usucapione proposta dai convenuti.

Anche questa censura non è fondata.

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013).

3. – Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito nel rigetto del ricorso principale.

4. – In definitiva, va rigettato il ricorso principale; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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