Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7553 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15184-2021 proposto da:

R.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CURZIO RUFO

28, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORACA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERNANDO TARSIA;

– ricorrenti –

contro

C.F., rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO CASALINI

e DANIELE CREA;

S.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria

Colonna 27, presso lo studio dell’avv. Pasquale Melissari;

– controricorrenti –

C.M.G., C.A., C.E., R.F.,

R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2021 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 08/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di C.F., volta far dichiarare la nullità, per difetto di integrale autografia, del testamento olografo di C.G.. La Corte d’appello, sulla scorta della relazione tecnica, è andata in contrario avviso e ha riconosciuto l’integrale autenticità della scheda. Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto da R.C.M., successibile ex lege intervenuta nel giudizio di primo grado, con la quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato le eccezioni e le obiezioni contenute nell’atto di appello e nella consulenza di parte.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

C.F. e S.E. hanno resistito con controricorso.

Le altre parti, già contumaci in grado d’appello, rimangono intimate.

C.F. ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni:

a) in primo luogo, perché la violazione dell’art. 112 c.p.c. riguarda l’omissione di pronuncia su domande ed eccezioni, mentre la ricorrente riferisce l’omissione ai rilievi che rendevano non attendibili le conclusioni del consulente tecnico. Infatti, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione: (Cass. n. 2151/2021; n. 10636/2021);

b) in secondo luogo, perché, nella decisione impugnata, la motivazione della sentenza esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende percepibili le ragioni del decisum (Cass., S.U., n. 8053/2014);

c) in terzo luogo, perché si lamenta la mancata considerazione delle critiche rivolte alla consulenza di parte, che la ricorrente omette di riportare nel ricorso: è quindi impedito qualsiasi vaglio circa la decisività delle stesse critiche rispetto all’iter logico seguito nella sentenza impugnata.

E’ stato chiarito che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. n. 18878/2021; n. 16368/2014).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese, da distrarsi in favore dei rispettivi difensori dei controricorrenti, che ne hanno fatto richiesta (il difensore della S. nel controricorso, quelli di C.F. nella memoria).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ci sono le condizioni per dare atto della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto a C.F., in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, e, quanto a S.E., in Euro 3.000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura de115%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ordina la distrazione delle spese, come sopra rispettivamente liquidate, in favore degli avv.ti Matteo Casalini e Daniele Crea (difensori di C.F.) e dell’avv. Pasquale Melissari (difensore di S.E.); ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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