Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7553 del 01/04/2011

Cassazione civile sez. III, 01/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 01/04/2011), n.7553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1283-2009 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. DELLA FISICA 7, presso lo studio dell’avvocato ALECCE

PATRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO SPA (OMISSIS), in persona dei procuratori dr.

Ce.An. e dr.ssa G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88 FAX (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta

mandate in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1463/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione 2^ Civile, emessa il 0 3/10/2007, depositata il 17/11/2007;

R.G.N. 180/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PATRIZIA ALECCE;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 22 luglio 1999 il rag. C.D. conveniva in giudizio la società di assicurazioni Lloyd Adriatico S.p.a. esponendo di aver ricevuto un incarico professionale dalla società Konelektra s.r.l. avente ad oggetto la presentazione, presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, di una domanda per la concessione di un contributo comunitario di L. 78.518.000. Aggiungeva che il Ministero in data 1 settembre 1994 aveva comunicato alla società richiedente che il Comitato interministeriale di cui al D.M. 27 giugno 1991, art. 4, comma 11 aveva espresso parere favorevole all’ammissibilità della società alle agevolazioni previste e l’aveva invitata ad inviare entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione la documentazione:

indicata nell’allegato 3 e della circolare 27.6.92; che esse C., in data 23 dicembre 1994, aveva inviato la documentazione richiesta ad eccezione della “richiesta di liquidazione in conto capitale”; che il successivo 2 agosto 1996 il Ministero aveva comunicato che la domanda di concessione era considerata decaduta perchè la domanda di liquidazione non risultava inviata entro la data del 30.4.1995, termine ultimo per la spedizione. Aggiungeva altresì che la Konelectra in data 20.1.1997 gli aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti e che aveva saldato il debito risarcitorio di L. 78.518.000 a favore della detta società, senza riuscire ad ottenere la restituzione della somma dalla compagnia Lloyd Adriatico, con cui aveva contratto una polizza assicurativa per la propria responsabilità civile.

In esito al giudizio, in cui si era costituita la società convenuta,il Tribunale di Montepulciano condannava la Lloyd Adriatico a rivalere il C. dell’importo di L. 30 milioni oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Interponeva appello la società convenuta ed in esito al giudizio, in cui si era costituito l’appellato, la Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17 novembre 2007 rigettava la domanda proposta dal C. che condannava alla rifusione delle spese ed a restituire all’appellante quanto percepito in esecuzione dell’impugnata sentenza. Avverso quest’ultima sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso l’Allianz S.p.a. – già S.p.a. R.A.S. conferitaria dell’Azienda Lloyd Adriatico S.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., art. 2236 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c., si fonda sulla considerazione che la Corte territoriale avrebbe errato “quando ha fondato la riforma della sentenza di primo grado sull’assunto che la società richiedente non avrebbe comunque potuto beneficiare del contributo in quanto non in regola con la necessaria documentazione che avrebbe dovuto allegare a detta richiesta di liquidazione” Ed invero – così continua il ricorrente – tale assunto era contrastato dagli elementi probatori acquisiti agli atti del processo. (cfr pag. 21 del ricorso). Inoltre, la Corte avrebbe erroneamente interpretato il D.M. 27 giugno 1992 e la circolare esplicativa.

La doglianza, oltre che inammissibile nella parte in cui, pur deducendo formalmente un vizio di violazione di legge, mira sostanzialmente ad una nuova valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, è altresì infondata e non merita di essere accolta.

A riguardo, vale la pena di evidenziare che la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sul rilievo che, in esito alla compiuta istruttoria, non era emerso alcun utile elemento che consentisse di ritenere che “al 30.4.1995 (termine ultimo per la spedizione al Ministero della domanda di liquidazione) il C. fosse in possesso della documentazione che Konelektra aveva effettivamente eseguito i pagamenti elencati nella domanda di concessione e,quindi, solo per negligenza ne aveva omesso l’inoltro alla P.A.. Invero, in assenza di tale compiuta dimostrazione, quand’anche il professionista avesse inviato la domanda di liquidazione, il contributo non avrebbe potuto essere ugualmente erogato sia pure per una diversa ragione” (cfr pag. 9 della sentenza impugnata).

Ora, la tesi posta dalla Corte territoriale a base della propria decisione appare assolutamente in linea con l’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, secondo la quale, in materia di contratto d’opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l’inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all’apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante Cass. n. 22026/04, conformi nella sostanza Cass. n. 10966/04, Cass. n. 9917/2010).

Ed invero, l’affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale, oltre a presupporre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta. Con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, anche se egli non si fosse reso autore di alcuna negligenza, induce ad escludere l’affermazione della sua responsabilità, così come ha correttamente deciso nella fattispecie la Corte di merito.

Passando all’esame delle successive censure, va evidenziato che con la seconda doglianza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che i giudici di seconde cure non avrebbero tenuto in debito conto la sottoscrizione “fidi facente ed autenticata nella firma ad opera legale rappresentante della. società” nè avrebbero analizzato i due timbri apposti sulle fatture emesse dalla SVD di Oberweningen, dalle quali risulterebbe dimostrato per tabulas che per i beni ivi specificati la società danneggiata ebbe a corrispondere i dovuti diritti doganali/IVA; infine, con l’ultima censura, articolata sotto il profilo della violazione o erronea applicazione di norme di diritto ed in modo particolare dell’art. 345 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte, dopo aver affermato che non risulterebbero documentate le attestazioni di pagamento dei costi sostenuti dalla società, avrebbe contraddittoriamente omesso di analizzare le due quietanze attestanti il pagamento delle forniture indicate nella domanda inviata al Ministero.

Sia l’una che l’altra censura sono inammissibili vuoi per difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente omesso di riportare nei suoi termini integrali il contenuto degli atti richiamati e dovendone essere consentito il controllo alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, vuoi perchè è preclusa ogni possibilità di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Ed invero, la legge non riconosce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale, soltanto, spetta valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure lamentate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2011

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