Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7552 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14830/2008 proposto da:

S.P.M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUGUSTO VALENZIANI 5, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA Americo,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE U.T.G.;

– intimata –

avverso il decreto N.R.G. 3723/08 del GIUDICE DI PACE di LECCE, del

29/4/08, depositato il 09/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” S.P.M.N. chiede, per un motivo, la cassazione del decreto 9 maggio 2008 con cui il giudice di pace di Ancona ne ha rigettato l’opposizione contro il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso il 20 marzo 2008 dal Prefetto di quel capoluogo pugliese. Il provvedimento rilevava che la sentenza di assoluzione dal reato ascrittogli non faceva venire meno l’obbligo per lo straniero di ritornare nel paese d’origine, in quanto privo di permesso di soggiorno e degli altri requisiti per permanere nel territorio nazionale.

Non si difende l’amministrazione intimata.

Osserva:

Con l’unico motivo, denunziata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, il ricorrente sostiene che il giudice non ha considerato che il provvedimento espulsivo era motivato con riferimento alla fattispecie di cui alla norma rubricata, laddove egli era stato assolto dall’accusa di permanenza illegale nel territorio nazionale.

Il motivo è inammissibile per inesistenza di un quesito di diritto.

Quello con cui si chiude il ricorso è, invero, così (testualmente) concepito: “Con l’unico motivo di ricorso si chiede la cassazione per violazione di norme di diritto del provvedimento del giudice di pace di Lecce che ha confermato il decreto di espulsione prefettizia emesso ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter D.Lgs. nonostante il ricorrente sia stato assolto dal reato di permanenza illegale di cui alla stessa disposizione appena richiamata”.

Più che un quesito giuridico, la sopra riportata proposizione rappresenta il conclusum del ricorso, vale a dire la richiesta rivolta alla Corte di cassare l’impugnato provvedimento, in quanto inficiato dal vizio denunciato.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente a una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere con l’enunciazione di una regola iuris suscettibile, in quanto tale, di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr., e plurimis, sentt. 11535/2008, 3519/2008, 19892/2007).

Come accennato, il quesito di diritto del ricorso in esame si risolve al contrario in una mera istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

 

 

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