Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7552 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017), n. 7552
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6417-2013 proposto da:
G.A. (OMISSIS), B.V. (OMISSIS),
BR.VI. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. DENZA
15, presso lo studio dell’avvocato ANIELLO IZZO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ARMANDA LESSINI;
– ricorrenti –
contro
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI
RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO VALTER GRASSO;
– controricorrente –
nonchè contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE
FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SALA, CLAUDIO
SALA;
– controricorrente incidentale –
nonchè contro
COMUNE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MARIA RITA SURANO, ANTONELLO
MANDARANO, ALESSANDRA MONTAGNANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3818/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 29/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
udito l’Avvocato FLORIDI Alberto Maria, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato GATTAMELATA Stefano difensore del resistente
G.A., che ha chiesto estinzione del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Ritenuto che B.V., Br.Vi. e G.A. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di L.A., di G.A. e del Comune di Milano avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano di cui in epigrafe;
Ritenuto che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal loro difensore espressamente delegato e che la rinuncia è stata accettata da tutte le parti intimate in forza di atti sottoscritti dai loro difensori all’uopo delegati;
Atteso che, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306 e 390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e che, stante l’accettazione della rinuncia, nulla va statuito sulle spese.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017