Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7552 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. III, 17/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Pres. di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17106-2017 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

L.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 26 SC. B, presso lo studio dell’avvocato

SIMONE LAMARRA, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO ARNO’;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso successivo proposto da:

V.G., C.G., C.F., C.L.,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO ARNO’, ed

elettivamente domiciliati ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 26 SC.

B, presso lo studio dell’avvocato SIMONE LAMARRA;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA

FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5883/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2016; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5883 del 2016 della Corte di appello di Roma, con cui è stata riconosciuta, in via risarcitoria, l’equa remunerazione a medici iscritti a corsi di specializzazione tra il 1983-1984 e il 1990-1991, affermando, per quanto ancora qui rileva, che le relative materie rientravano nell’allegato C del D.Lgs. n. 368 del 1999 che aveva attuato la direttiva n. 93/16/CEE, con cui erano state riunite quelle di settore in un testo unico chiarificatore, e comunque erano equipollenti a quelle indicate, al di là della ininfluente denominazione, come previsto dal D.M. sanità 30 gennaio 1998, regolatorio dell’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario;

il ricorso si articola in due motivi ed è avversato da controricorso corredato da memoria;

con successivo ricorso V.G., G., F. e C.L., questi ultimi quali eredi di M.R.M., impugnavano davanti a questa Corte la stessa sentenza di merito articolando un solo motivo, anche in tal caso avversato da controricorso.

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo del primo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362 e 363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, nonchè dell’art. 2043 c.c., del D.Lgs. n. 370 del 1999, art. 11 e dei D.Lgs. n. 257 del 1991 e D.Lgs. n. 368 del 1999, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non avrebbero potuto rilevare le equipollenze riconosciute con decreto ministeriale successivo ai corsi di specializzazione, laddove la differente denominazione non costituiva solo un’operazione semantica ma strettamente correlata alla formazione e ai contenuti didattici e formativi sottesi;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,342, c.p.c., nonchè delle direttive 75/362 e 363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, nonchè del D.Lgs. n. 370 del 1999, art. 11 e dei D.Lgs. n. 257 del 1991 e D.Lgs. n. 368 del 1999, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che avrebbero dovuto essere gli attori ad allegare e provare i titoli giustificativi della pretesa, come non era avvenuto;

con l’unico motivo del ricorso successivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362 e 363/CEE, 82/76/CEE, del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 11 e degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE per tempo vigente, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel negare l’equa remunerazione ai medici iscritti a corsi di specializzazione nel 1982, per gli anni seguenti al dicembre dello stesso anno, termine ultimo per il recepimento dell'”acquis communautaire”;

Rilevato che:

sul primo ricorso:

il gravame è improcedibile;

infatti, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non è stata prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata;

la difesa erariale ha allegato che la sentenza gravata è stata notificata il 19 aprile 2017, e il ricorso è stato notificato il 19-20 giugno 2017;

la decisione della Corte di appello è stata pubblicata il 6 ottobre 2016 sicchè, in difetto di produzione della relata in parola, viene meno la c.d. prova di resistenza della notificazione entro 60 giorni dalla pubblicazione;

peraltro, il ricorso avrebbe comunque dovuto disattendersi;

primo motivo sarebbe stato in parte inammissibile, in parte infondato;

in primo luogo nel ricorso si fa generico e complessivo riferimento a specializzazioni dei vari medici, senza specificare, quindi, di quali si tratterebbe e inoltre quando e come sarebbe stata posta, caso per caso, il tema del rapporto tra denominazione e contenuti formativi: ne consegue la violazione del principio di specificità della censura e, in questa cornice, la mancata dimostrazione della proposizione e coltivazione della questione nei singoli casi davanti ai giudici di merito, così da poter escludere novità inammissibili in questa sede;

va in generale ribadito che il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, quando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: tali principi, applicati a un atto di esercizio dell’impugnazione a critica vincolata come il ricorso per cassazione, comportano che il motivo di gravame, sebbene la legge non esiga espressamente la conformazione in parola (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, articolandosi nell’enunciazione, di tutti i fatti e di tutte le ragionate circostanze idonee a renderlo concludente (Cass., 04/03/2005, n. 4741; Cass., 13/03/2009, n. 6184; conf., in motivazione, Cass., Sez. U., 20/03/2017, n. 7074, pag. 17 e ss.; cfr., di recente, Cass., 14/05/2018, n. 11603, Cass., 18/08/2020, n. 17224);

deve poi aggiungersi che una dirimente correlazione tra denominazione della specializzazione e suoi contenuti, di per sè, va esclusa: quel che rileva ai fini dell’attribuzione del diritto all’indennizzo per tardiva attuazione delle direttive di settore, da parte dello Stato italiano, non è la corrispondenza nominale tra la specializzazione conseguita in Italia e quella comune a tutti o almeno due Paesi dell’Unione e riportata negli elenchi, atteso che, stante la “ratio” normativa, rileva invece l’equipollenza di contenuto sostanziale tra la specializzazione conseguita in Italia e quelle delracquis” (cfr., ad esempio, Cass., 23/07/2019, n. 19748 del 2019, pag. 43, Cass., 17/01/2019, n. 1057, pag. 6);

infine, nel quadro appena ricostruito, la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, di un atto amministrativo regolatorio successivo, quale, nell’ipotesi, un decreto ministeriale, ben può avvenire nell’ambito dell’accertamento di merito afferente alla sostanziale equipollenza dei titoli in parola;

nè in questo caso è stato dedotto, in tesi, un omesso esame di un fatto decisivo e discusso incidente sull’accertamento appena richiamato, nè alcun altro e più radicale vizio motivazionale;

il secondo motivo, inoltre, sarebbe stato inammissibile;

è stato ripetutamente ribadito (Cass., 26/08/2020, n. 17821, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 10/09/2019, n. 22525) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell’art. 116, c.p.c., così come dell’art. 115 c.p.c., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12/10/2017, n. 23940), ferma l’inammissibilità di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5;

ciò posto, la violazione dell’art. 116, c.p.c., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33);

le censure in scrutinio, per un verso eccedono il ricostruito perimetro, per altro verso non colgono la ragione decisoria autosufficiente fondata sul rilievo della sostanziale corrispondenza dei titoli di specializzazione, e questo supera anche il tema del riparto di oneri probatori cui in qualche misura allude il motivo (cfr. comunque Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35, che chiarisce come la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere in parola a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni);

sul secondo ricorso:

il ricorso è fondato;

il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16): ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento (Cass., Sez. U., 31/07/2018, n. 20348);

in proposito, va avvertito che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va inteso nel senso che il frazionamento dell’ammontare risarcitorio spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione, cioè per l’anno accademico 1982-1983 avrà luogo soltanto per il caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983, mentre l’indennizzo stesso, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente laddove si accerti che l’uno e l’altra si siano svolte integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983;

la ragione giustificativa dell’applicazione del frazionamento del risarcimentò per l’anno accademico 1982-1983 solo se l’effettivo svolgimento del corso in parte si sia situato prima del 1 gennaio 1983 si ravvisa nella necessaria applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 1 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fino dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’art. 16 della direttiva stessa; l’obbligo di apprestare le misure necessarie per conformarsi, secondo la CGE gravava in tal modo sugli Stati membri dal 29 gennaio 1982, ma il suo risultato, cioè la situazione di conformazione, doveva al più tardi realizzarsi dal 1 gennaio 1983;

con riferimento ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982-1983, qualora essi, secondo l’ordinamento dell’università in concreto fossero iniziati prima del 1 gennaio 1983, la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato, cioè, alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; il risarcimento spetterà dunque solo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 perchè l’inadempimento statuale si è verificato solo da quella data, sicchè l’importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio andrà riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi dal 1 gennaio 1983 (cfr. Cass., 26/02/2019, n. 5510, pag. 7);

spese secondo soccombenza quanto al primo ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso principale, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in 6.000,00 Euro oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali;

accoglie il ricorso successivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma perchè, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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