Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7552 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 7552 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 10682-2010 proposto da:
FONTANA

ALESSANDRA

C.F.

ENTLSN69B47H501L,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3372

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimata –

L
Nonché da:

Data pubblicazione: 01/04/2014

r

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI
16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FONTANA ALESSANDRA C.F. FNTLSN69B47H501L;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4896/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/05/2009 r.g.n. 9745/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato PANICI PIER LUIGI;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso
incidentale.

Udienza del 26 novembre 2013 — Aula A
n. 2 del ruolo—RG n.10682/10
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 maggio 2009) — in parziale
accoglimento dell’appello di Alessandra Fontana avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
24621 del 2004 e in conseguente parziale riforma di tale sentenza, confermata per il resto —
dichiara: 1) la nullità del contratto a termine intercorso tra la Fontana e la RAI- Radiotelevisione
Italiana s.p.a. (d’ora in poi: RAI) dal 3 settembre 1999 e il 28 maggio 2000; 2) la sussistenza tra le
parti di un rapporto a tempo indeterminato dal 3 settembre 1999 fino all’Il settembre 2000.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con riferimento ai tre contratti successivi al verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti
in sede sindacale in data 27 agosto 1998, in base alla giurisprudenza di legittimità, si deve
considerare fondata l’impugnativa riguardante il penultimo contratto, stipulato ai sensi dell’art. 1,
lettera e) della legge n. 230 del 1962, mentre sono legittime le clausole di apposizione del termine
del terzultimo e dell’ultimo contratto, visto che tali contratti sono da ricondurre alla nuova causale —
assunzione “per un programma od una pluralità di specifici programmi” — introdotta con gli
Accordi del 5 aprile 1997 e dell’8 giugno 2000 (stipulati ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 de
1987), la quale non contiene alcun rifermento al vincolo di necessità diretta (previsto,invece, dall
disciplina legislativa);
b) conseguentemente va dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dal 3 settembre 1999 (data di stipulazione del penultimo contratto) fino all’ 11
settembre 2000, data in cui è stato di stipulato l’ultimo contratto a termine, come si è detto
assolutamente valido;
c) peraltro, in pendenza di un contratto trasformato a tempo indeterminato per violazione della
normativa di fonte legale sui contratti a temine, le parti hanno “scientemente concluso” un ulteriore
contratto a termine legittimo, perché conforme alla disciplina contrattuale indicata;
d) non è pertanto “revocabile in dubbio” che con la suddetta manifestazione di volontà,
lecitamente rivolta a delimitare nel tempo il prosieguo del rapporto, le parti abbiano espresso la
comune intenzione di incidere, con effetto novativo, sulla persistenza del vecchio rapporto a tempo
indeterminato, “nel senso di un intervento risolutorio di esso e costitutivo di un nuovo rapporto a
termine”;
.
e) data l’intervenuta novazione del rapporto, negli anzidetti termini, alla lavoratrice non va
,. riconosciuto alcun risarcimento del danno.
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2.— Il ricorso di Alessandra Fontana domanda la cassazione della sentenza per due motivi;
resiste, con controricorso, la RAI s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
In particolare, la RAI deposita nella propria memoria, fra l’altro, chiede l’applicabilità dello
ius superveniens rappresentato dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in
vigore dal 24 novembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la
medesima sentenza.
Va anche precisato che i motivi di entrambi i ricorsi riuniti sono formulati in conformità con
le prescrizioni di cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
I

Sintesi dei motivi del ricorso principale

1.- Il ricorso principale è articolato in due motivi.
1.1.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione “nell’interpretazione degli artt. 1230 e ss. cod. civ. nonché degli artt.
1362 e ss. cod. civ.”.
Si contesta la statuizione con la quale la Corte d’appello ha affermato la sussistenza di una
novazione contrattuale ad opera dell’ultimo dei contratti stipulati tra le parti (contratto sottoscritto
1’11 settembre 2000), senza procedere alla necessaria verifica puntuale della presenza degli
elementi caratterizzanti tale istituto, rappresentati, sotto il profilo oggettivo dall’aliquid novi e sotto
quello soggettivo dell’animus novandi.
1.2.— Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio.
Si contesta l’interpretazione effettuata dalla Corte romana del suddetto contratto concluso tra
le parti 1’11 settembre 2000 e si sottolinea al riguardo che nella sentenza: 1) si è desunta d’ufficio la
volontà estintiva del rapporto, senza tenere conto del tenore letterale del contratto e della
complessiva condotta delle parti, inequivocamente diretta alla conclusione di un ulteriore contratto
a tempo determinato, intervenuto a distanza di meno di quattro mesi da un precedente analogo
contratto (facente parte di una serie di contratti a termine di simile contenuto); 2)
contraddittoriamente, dopo l’affermazione della accertamento della consapevole conclusione di un
ulteriore contratto a termine, si è attribuito al contratto stesso un effetto estintivo del rapporto, senza
spiegare le ragioni di tale conclusione.
II

Sintesi del motivo del ricorso incidentale

2.- Con il motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa fatti decisivi per il giudizio.
2

,

La società sottolinea che, dalla sentenza impugnata, non risultano le ragioni di tale disparità di
giudizio, atteso che tutti e tre i contratti suindicati sono stati conclusi con la stessa lavoratrice, per le
medesime mansioni (assistente-regista di programmi-spettacoli ben individuati: “Festival di
Sanremo” e “Domenica in”) con durata pressoché identica.
III — Esame delle censure
3.- I motivi del ricorso principale — da esaminare congiuntamente, data la loro intima
connessione — sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte:
a) in presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva semplice
sottoscrizione di un contratto a termine legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato
venutosi a creare;
b) tanto meno tale stipulazione raggiunge il suindicato effetto a causa del fatto che le parti
avrebbero posto in essere una novazione contrattuale — istituto richiamato dalla Corte romana del
tutto impropriamente e con motivazione inadeguata — se non si è in presenza di nessuno degli
elementi che connotano tale istituto (né una modifica dei soggetti, né una modifica dell’oggetto o
del titolo, né l’animus novandi), come accade nella specie (tra le tante: Cass. 21 luglio 2011, n.
16019; Cass. 12 marzo 2010, n. 6081 cit.; Cass. 12 maggio 2008, n. 11724).
4.- Le considerazioni ora svolte sono assorbenti rispetto a tutte le altre censure svolte sia nel
ricorso principale, sia nel ricorso incidentale condizionato della RAI.
IV — Conclusioni
5.- In sintesi, il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e nei
suddetti limiti, vanno dichiarati, conseguentemente assorbiti tutti i profili di censura prospettati nel
ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio,
anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su
affermati.
P.Q.M.
3

La RAI sostiene che la Corte romana non abbia spiegato le ragioni per cui — nell’esaminare
gli ultimi tre contratti stipulati dopo il verbale di conciliazione e riguardanti, precisamente, il
periodo di tempo compreso dall’ 1 settembre 1998 al 9 marzo 2001 — è pervenuta alla conclusione
della legittimità del primo e del terzo contratto e della nullità della clausola di apposizione del
termine inserita nel penultimo contratto, dichiarando così la sussistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato dal 3 settembre 1999 (data di stipulazione del penultimo contratto) all’ 11
settembre 2000 (data di stipulazione dell’ultimo contratto).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 26 novembre 2013.

9

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA