Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7551 del 18/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 18/03/2019), n.7551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26822-2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FARAONE VITTORIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUARINO

ANNA MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 28 settembre – 7 novembre 2017 numero 196 la Corte d’Appello di Potenza confermava la sentenza del Tribunale di Matera e, per l’effetto, respingeva la opposizione proposta da S.C., già agente di commercio della società (OMISSIS) srl, avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della mandante (fallita in corso di causa) per il pagamento della complessiva somma di Euro 49.175;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava essere provato documentalmente il contratto di agenzia e rappresentanza con deposito, sottoscritto tra le parti in data 9 gennaio 2007, che prevedeva l’assunzione a carico dell’agente anche dell’obbligo di provvedere allo stoccaggio ed alla custodia dei prodotti da vendere all’interno di magazzini messi a disposizione dalla società mandante; nel maggio 2009, alla cessazione del rapporto di agenzia, previo inventario della merce presente presso agente, la società aveva chiesto il pagamento del prezzo dei prodotti mancanti, dopo avere emesso regolari fatture, sul presupposto implicito della vendita delle merci.

L’agente contestava il credito ingiunto, affermando che la parte accessoria del contratto di agenzia non aveva avuto esecuzione, in quanto la preponente non aveva messo a sua disposizione il magazzino dove custodire i prodotti; egli era onerato della prova del fatto impeditivo dell’obbligazione assunta ma tale onere non era stato assolto. Le prove erano a sfavore dell’agente: il verbale di inventario fisico del 31 gennaio 2007 confermava l’avvenuta consegna all’agente di un cospicuo quantitativo di fertilizzanti e fitofarmaci; i testi avevano confermato che agente aveva la disponibilità di un locale in (OMISSIS) ove custodiva le merci da vendere.

L’agente non poteva avvalersi della prova documentale depositata tardivamente in grado d’appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c..

Da ultimo, egli aveva tardivamente e genericamente contestato il quantum del debito, mancando di confutare le singole voci contenute nelle fatture poste a fondamento della ingiunzione.

Era dunque fondata la domanda di condanna dell’agente al pagamento del controvalore dei prodotti affidatigli, conformemente alla lettura del materiale probatorio effettuata dal giudice del primo grado;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso S.C., articolato in due motivi, cui ha opposto difese con controricorso il curatore del fallimento della società (OMISSIS) Srl;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed in relazione all’art. 645 c.p.c., comma 2 – violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alle norme che determinano l’onere della prova e l’acquisizione ed apprezzamento del materiale probatorio.

Il ricorrente ha dedotto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto il soggetto onerato della prova: la fattura commerciale posta fondamento della ingiunzione non costituiva prova del credito e non comportava, in caso di contestazione, alcuna inversione dell’onere probatorio;

-con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2709 e 2710 c.c. e degli artt. 113,115 e 115 c.p.c., nonchè carenza assoluta di motivazione sulla quantificazione del credito riconosciuto in favore di (OMISSIS).

Con il motivo si contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto la prova del credito sulla base della fattura e dell’estratto del libro dei corrispettivi, addebitando ad esso ricorrente di non aver dimostrato che gli importi della fattura non corrispondevano a quelli della merce fornita e di non aver offerto la prova di una diversa pattuizione tra le parti.

Ha dedotto che dall’inventario, non contestato, non si evinceva la prova del credito; il rapporto lavorativo era continuato anche nell’anno 2008, come si rilevava dalle copie delle fatture e dei documenti di trasporto depositati, dai quali risultava anche il trasferimento di merce da (OMISSIS) ad altre strutture.

Non era stata provata la merce consegnatagli e non erano state considerate le vendite e le restituzioni effettuate. Egli aveva depositato un faldone di documenti mentre la società opposta aveva prodotto unicamente le fatture contestate.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;

che, invero, il Collegio di merito ha ritenuto provata la mancanza delle merci sulla base di plurimi elementi ed in particolare: il contratto di agenzia e deposito; il verbale di inventario del 31.1.2007, l’inventario effettuato nel maggio 2009 alla cessazione del rapporto di agenzia, la mancata contestazione delle singole voci indicate nelle fatture emesse dalla opposta. Sicchè appare inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata la censura con la quale si assume la inidoneità della fattura a provare il credito ingiunto nel successivo giudizio di opposizione.

Per altro verso, il motivo contesta l’apprezzamento delle fonti di prova effettuato dal giudice del merito ed, in specie, la mancata valutazione dei documenti depositati (fatture e documenti di trasporto) al fine di documentare le vendite e le restituzioni effettuate nonchè il trasporto della merce ad altre strutture.

Trattasi di contestazioni carenti di specificità; deve altresì rilevarsi che nella fattispecie di causa è comunque preclusa la deducibilità del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, per la valutazione conforme degli elementi di prova effettuata nei due gradi di merito;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza di inammissibilità in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2019

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