Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7551 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7551 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CENTRO

RESIDENZIALE

MONTELARCO,

in

persona

dell’amministrazione giudiziario Ing. Maurizio Munno,
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avv. Paolo M. Vitali de Bonda,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, viale Regina Margherita, n. 216;
– ricorrente contro
GABRIELE Massimo e GATTO Angela;
– intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in data 28 ottobre
2013 (RGN 20628 del 2012).

Data pubblicazione: 01/04/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
lette

le conclusioni scritte del Pubblico Ministe-

Francesca Ceroni.
Ritenuto

che, con ordinanza in data 28 ottobre

2013, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, pronunciando nella causa di opposizione promossa da Massimo Gabriele e Angela Gatto avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto, su
richiesta del Centro Residenziale Montelarco, il pagamento di contributi condominiali, ha sospeso,

ex art.

295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi ad esso pendente, in attesa della
definizione del giudizio di impugnazione delle delibere
assembleari costituenti il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo;
che avverso la detta ordinanza il Centro Residenziale ha proposto ricorso per regolamento di competenza,
con atto notificato avviato alla notifica il 22 novembre
2013;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

ro, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

che il ricorso è stato avviato all’adunanza in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte,
ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha richiesto l’accoglimento del

Considerato

che, preliminarmente, va rilevato che

il ricorso è inammissibile, perché il ricorso è stato
avviato alla notifica a mezzo del servizio postale, ma in mancanza di attività difensiva svolta dagli intimati
– manca la prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio attraverso la produzione dell’avviso di
ricevimento;
che va fatta applicazione del principio (Sez. Un.,
14 gennaio 2008, n. 627) secondo cui la produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui
all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge
esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne
consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non de-

ricorso.

positato successivamente può essere prodotto fino
(all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod.
proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero

cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi
dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso,
però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento,
ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine
per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
cod. proc. civ.;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 marzo 2014.

fino) all’adunanza della corte in camera di consiglio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA