Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7550 del 29/03/2010

Cassazione civile sez. I, 29/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 29/03/2010), n.7550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25636/2007 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N.E.R. 509/06, della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

del 29/5/06, depositato il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.C. chiede, per due motivi, la cassazione del decreto 7 novembre 2006 con cui la Corte di appello di Perugia ne ha respinto la domanda di equa riparazione in relazione a un giudizio – avente a oggetto risarcimento danni da sinistro stradale – iniziato presso la Pretura di Roma nell’aprile 1997 e definito in grado di appello in data 19 luglio 2005. In particolare, la corte ha osservato che: il giudizio di primo grado si era concluso nell’agosto 1999, dopo appena due anni; non avendo la C. notificato la sentenza nè chiesto l’anticipazione dell’udienza, il processo di appello iniziò solo nel giugno 2001; rinvii per complessivi quarantaquattro mesi erano stati disposti su richiesta anche del difensore della ricorrente; dedotti i suddetti segmenti temporali, il giudizio non si era protratto oltre il termine ragionevole.

Si difende il Ministero della giustizia.

Osserva:

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6, n. (rectius paragrafo) 1 della Convenzione europea per la salvaguardia della citata Convenzione europea e dell’art. 112 c.p.c.;

si duole, inoltre, di vizi di motivazione dell’impugnato decreto su punti decisivi della controversia. In particolare, contesta l’affermazione della corte d’appello, che le ha addebitato il ritardo del processo nel periodo compreso tra il gennaio e il luglio 1998, tra il giugno e il settembre 2001, e dall’ottobre 2003 all’aprile 2004, e sostiene che si tratte, nel primo caso, di rinvio chiesto (a un’udienza di febbraio) per incombenti istruttori; nel secondo, di rinvio disposto d’ufficio per sopravvenuto pensionamento di un componente la corte d’appello e nel terzo di rinvio chiesto per la precisazione delle conclusioni.

Con il secondo motivo, si lamenta l’avvenuta condanna alle spese del processo siccome violativa dell’art. 6 della CEDU e del Regolamento della stessa convenzione.

Il primo motivo appare inammissibile.

Per vero vi si confuta il giudizio con cui la corte d’appello ha imputato a iniziative o ad atteggiamenti dell’attrice – appellata la ragione prima di alcuni rinvii della causa della cui durata si discute.

Posto che la citata L. n. 89, art. 2, comma 2, espressamente impone di tener conto anche del comportamento delle parti nel valutare il rapporto tra la complessità della causa e il tempo occorso per la sua definizione, non è configurabile alcun errore di diritto nel fatto in sè che la corte d’appello abbia vagliato se, e in qual misura, i rinvii nella trattazione della causa siano stati influenzati da scelte processuali dell’odierna ricorrente. La critica contenuta nel mezzo in esame si appunta però anche sul modo in cui, in concreto, tale valutazione è stata operata in sede di merito. Ma quest’ultima è frutto di accertamenti in fatto, che competono unicamente alla corte territoriale, costituendo, perciò, esplicazione di un giudizio di fatto, specificamente e non contraddittoriamente motivato; accertamento che, come tale, si sottrae a possibili censure in sede di legittimità, ove non è assolutamente consentito procedere a un esame diretto della documentazione; versata in atti e delle risultanze del processo, nè dunque rivedere i giudizi di merito al riguardo formulati dalla corte d’appello.

Senza dire che i travisamenti addebitati al giudice perugino sembrano configurare, semmai, un vizio revocatorio, veicolabile con l’apposito mezzo di impugnazione previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

Manifestamente infondato appare anche il secondo motivo.

In tema di spese processuali, e con riferimento al processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtù del richiamo operato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, si applicano le norme del codice di rito. Dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non discende infatti un obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione medesima, e si deve altresì escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività, dello Stato lesiva dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (cfr. Cass. nn. 14053/2007, 23789/2004).

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, non può essere condiviso il contenuto della relazione.

Invero, alle questioni poste con il primo motivo va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza, della Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009); i rinvii superiori al termine ordinario di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, devono essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore (Cass. n. 1715 del 2008; n. 24356 del 2006); In ogni caso, in ordine ai rinvii, occorre distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato (Cass. n. 1715 del 2008), poichè l’imputabilità del rinvio alla parte non esclude che sulla non ragionevole durata del giudizio possa concorrere anche l’eccessiva dilazione di tempo tra l’una e l’altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 19943 del 2006).

In tali termini va accolto il primo motivo – con assorbimento delle censure relative alla condanna alle spese e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame che tenga conto dei principi innanzi richiamati e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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