Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7550 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 23/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 928-2013 proposto da:

G.F. (OMISSIS), G.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO ALGOZINI;

– ricorrenti –

G.L.M., G.F., G.M.M.,

elettivamehte domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo

FARACI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

G.P. (OMISSIS), G.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO ALGOZINI;

– controricorrenti all’incidentale –

nonchè contro

S.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1302/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato FURITANO Cecilia, con delega orale dell’Avvocato

ALGOZINI Alessandro difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento degli scritti depositati;

udito l’Avvocato FARACI Francesco Maria, difensore dei ricorrenti

incidentali che ha chiesto di riportarsi alle conclusioni in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il ricorso principale rigetto, per

il ricorso incidentale: rigetto dello stesso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con scrittura privata del 16.1.2002, le sorelle G.F., G.M.M., G.L.M. e il loro nipote G.F. (figlio del fratello premorto G.C.) promisero di vendere a S.A. un fondo sito in (OMISSIS), del quale le prime erano proprietarie per un quarto ciascuna e il F. era comproprietario del restante quarto unitamente al fratello G.P. (rimasto estraneo al contratto). Lo S. promise di acquistare per sè o per persona da nominare e, successivamente, effettuò la dichiarazione di nomina, individuando l’acquirente dell’immobile nella persona dello stesso G.F. (già promittente venditore). La nomina fu accettata dal G.F. e ritualmente comunicata alle sorelle G..

Poichè le parti, contestandosi reciproci inadempimenti, non pervennero alla stipula dell’atto definitivo, G.F. convenne in giudizio G.F., G.M.M. e G.L.M. (sorelle del di lui padre), chiedendo: l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare col quale le stesse si erano obbligate a vendere allo S. le loro quote di proprietà del fondo sito in (OMISSIS); la condanna delle convenute al risarcimento del danno; in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento delle dette convenute e la condanna delle medesime alla restituzione della caparra ricevuta.

Le convenute resistettero alla domanda. Chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per mancata osservanza del termine essenziale convenuto tra le parti ai fini della stipula del contratto definitivo.

Nel corso del giudizio di primo grado, intervenne in causa G.P. – fratello di G.F. e comproprietario, con costui, della quota di un quarto dell’immobile, già appartenuta al loro dante causa G.C. – il quale, senza formulare domande, chiese che il Tribunale desse atto della sua dichiarazione di ben conoscere tutta la vicenda negoziale e di non aver nulla da eccepire in ordine alle domande proposte dal fratello attore.

Posta la causa in decisione, il Tribunale di Palermo (Sezione distaccata di (OMISSIS)) dichiarò inammissibile l’azione di esecuzione in forma specifica del preliminare; rigettò la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposta dall’attore; rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute; dichiarò cessati gli effetti del preliminare; e condannò le convenute a restituire all’attore la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, pari ad Euro 37.500,00, da maggiorarsi con gli interessi legali.

2. – Sul gravame proposto in via principale da G.F. e G.P. e in via incidentale dalle convenute, la Corte di Appello di Palermo confermò la pronuncia di primo grado.

Secondo la Corte territoriale, oggetto del preliminare stipulato dallo S. fu l’acquisto dell’intera proprietà del fondo, e non delle singole quote dei promittenti venditori. Conseguentemente, non avendo partecipato al preliminare G.P. (comproprietario del fondo), non poteva disporsi il trasferimento coattivo delle sole quote di proprietà spettanti alle convenute, in conformità al principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 6308 del 10/03/2008; Sez. 6 – 2, n. 21286 del 08/10/2014) secondo cui – in caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari pro indiviso – si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932 c.c., comma 1, solo “qualora sia possibile”. 3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono G.F. e G.P. sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso G.F., G.M.M. e G.L.M., che propongono altresì ricorso incidentale affidato a un motivo.

I ricorrenti principali hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va innanzitutto esaminato il ricorso principale.

1.1. – Col primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 segg. – 2730 e 1480 segg. c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che oggetto della promessa di vendita fosse l’intero fondo (che era parzialmente altrui, per non avere G.P. preso parte al contratto), e non le singole quote appartenenti ai vari promittenti venditori, così erroneamente interpretando il contratto preliminare, in contrasto con l’intenzione delle parti contraenti e con il loro comportamento successivo alla conclusione del contratto. Si deduce ancora la violazione del principio di non contestazione, la mancata considerazione della confessione contenuta nell’atto stragiudiziale del 10.9.2003 e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, il motivo non è autosufficiente.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 2, n. 7825 del 04/04/2006; Sez. 6 – 3, n. 1926 del 03/02/2015).

Nella specie, i ricorrenti hanno omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto del contratto preliminare di cui lamentano l’errata interpretazione da parte dei giudici di merito; con la conseguenza che questa Corte non è posta in condizione di esercitare il sindacato che le viene chiesto.

In ogni caso, poi, il motivo è inammissibile risolvendosi in censure di merito relative alla interpretazione di atti negoziali, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e la motivazione della sentenza impugnata (laddove la Corte di merito ha accertato che la volontà delle parti era nel senso che oggetto della vendita era l’intera proprietà del fondo, e non delle singole quote separatamente appartenenti ai promittenti venditori: cfr. p. 2-3) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).

Inammissibile è poi anche la censura per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sia perchè trattasi di censura nuova, che non risulta essere stata dedotta nel giudizio di appello (nè, d’altra parte, i ricorrenti hanno indicato – come era loro onere – l’atto in cui tale deduzione sarebbe stata formulata), sia perchè in ogni caso tale censura implica un sindacato sulla interpretazione della domanda giudiziale, che costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 5876 del 11/03/2011).

Non sussistono, da ultimo le dedotte violazioni dell’art. 167 c.p.c., e art. 2730 c.c., in quanto la non contestazione e la confessione non possono aver ad oggetto l’interpretazione di negozi, ma solo fatti empirici (principali o secondari).

1.2. – Col secondo motivo, si deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello motivato in modo contraddittorio e insufficiente in ordine: a) all’accertamento dell’oggetto del preliminare; b) al diniego della rivalutazione monetaria sulle somme da restituirsi corrispondenti alla caparra confirmatoria riscossa dalle convenute; c) al rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno.

Anche queste doglianze non possono trovare accoglimento.

La censura di cui al punto a) costituisce una mera reiterazione del primo motivo e risulta inammissibile per le medesime ragioni già evidenziate nel paragrafo precedente.

Quanto alla doglianza sub b), la Corte di Appello ha escluso l’inadempimento delle convenute; pertanto non può applicarsi il principio giurisprudenziale invocato dai ricorrenti (p. 26 del ricorso) relativo alla risoluzione per inadempimento.

In realtà, l’obbligo delle promittenti venditrici di restituire le somme ricevute a titolo di caparra, come conseguenza della sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare, costituisce un “indebito oggettivo” disciplinato dall’art. 2033 c.c., onde l’azione di restituzione si configura come condictio indebiti ob causam finitam (Sez. 2, Sentenza n. 16629 del 03/07/2013, Rv. 626935).

Non sussiste, pertanto, il danno in re ipsa preteso dai ricorrenti e la rivalutazione monetaria può essere riconosciuta solo ove vi sia la prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2; prova la cui sussistenza la Corte territoriale ha – nel caso di specie – esclusa.

Infine, è infondata anche la censura sub c) relativa al rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno per inadempimento dei convenuti ai sensi dell’art. 1453 c.c..

La norma invocata presuppone, infatti, l’inadempimento delle convenute, che il giudice di merito ha invece motivatamente escluso.

2. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito omesso di valutare l’inciso “irrevocabilmente entro e non oltre” contenuto nell’ultima integrazione del contratto preliminare, con riferimento al termine essenziale del 30.3.2003 fissato per la stipula del contratto definitivo.

Il motivo non è fondato.

La Corte di Appello non ha esaminato la questione relativa all’interpretazione di tale inciso – oggetto di interpretazione da parte del giudice di primo grado – perchè l’appello incidentale delle convenute sul punto è stato proposto solo in via subordinata (così a p. 5 della sentenza impugnata). La qualificazione dell’appello incidentale come “proposto in subordine” non è oggetto di censura col ricorso incidentale, cosicchè deve ritenersi che la questione è rimasta assorbita nel rigetto dell’appello principale.

3. – In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale, che il ricorso incidentale.

Stante la soccombenza reciproca, le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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