Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7550 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 114/2017 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Modica ed

elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Palermo,

P.zza Marina n. 39;

– ricorrente –

Contro

CURATELA DEL FALLIMENTO della DITTA O.N. S.n.c., e dei soci

N.M., N.O.M., N.A., in

persona del Curatore Avv. GAETANO SANGIORGI;

– intimati –

nonchè

DITTA O.N. S.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1939/35/16 della Commissione tributaria

Regionale di Palermo, depositata il 18/5/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2020

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Commissione tributaria Regionale di Palermo, con sentenza n. 1939/35/16, depositata il 18/5/2016, confermava la decisione della CTP di Palermo e, per l’effetto, riteneva fondato l’originario ricorso proposto dalla Società O.N. s.n.c. avverso la cartella di pagamento con la quale il Comune di Palermo aveva richiesto il pagamento di Euro. 18.095,00 a titolo di TARSU per l’anno 2008 e afferente ai locali utilizzati dalla contribuente per lo svolgimento della propria attività commerciale.

2. Avverso tale sentenza il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Comune di Palermo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 4,32,35 e 36, richiamati dalla L.R. n. 48 del 1991, art. 1, lett. a) e c), nonchè la violazione dello Statuto del Comune di Palermo, art. 49.

A parere del ricorrente, la CTR avrebbe violato il disposto nelle norme sopra richiamate nel ritenere affetta da incompetenza la delibera della Giunta comunale con la quale erano state determinate le aliquote tariffarie della TARSU e, per l’effetto, dichiarato non dovuta l’imposta in tal modo determinata oggetto della cartella notificata alla contribuente.

Il ricorrente rileva che, se l’istituzione dei tributi ex art. 32 cit. deve essere rimessa al Consiglio, la determinazione delle relative tariffe è, invece, esclusa da tale competenza in quanto atto meramente gestionale che, per effetto dello Statuto comunale, art. 49, era attribuito alla competenza della Giunta.

2. Il motivo è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), art. 42, comma 2, lett. f), il Consiglio comunale ha competenza alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Il successivo art. 48, comma 2, definisce invece la competenza residuale della Giunta precisando che “la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”.

Dal combinato disposto delle norme sopra indicate discende che la fissazione delle aliquote tributarie spetta alla Giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.

Tuttavia in Sicilia il TUEL non si applica, in quanto Regione a Statuto speciale (approvato con R.D.Lgs. n. 455 del 1946, conv. in L. Cost. n. 2 del 1948), non ha recepito tale testo di legge (TUEL, art. 1, comma 2), attribuendo alla potestà legislativa esclusiva della Regione la disciplina in materia.

In ragione di ciò, in Sicilia continua ad applicarsi la L. sull’ordinamento delle autonomie locali n. 142 del 1990, in quanto espressa recepita con L.R. n. 48 del 1991 (art. l, lett. a)).

Ciò precisato (a dovuta rettifica dell’errore nel quale è in incorsa la CTR), va affermato che questa Corte – pur nella vigenza della L. n. 142 del 1990 cit. (art. 32, comma 2, lett. g)) – ha affermato che “la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale poichè il riferimento letterale alla ‘disciplina generale delle tariffè contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole ‘istituzione e ordinamentò adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria” (ex plurimis Cass. n. 28675 del 2018).

Detta attribuzione nell’ambito della Regione Siciliana – in difetto di particolari disposizioni degli statuti degli enti locali che la assegnino alla giunta – rientra nella generale e residuale competenza al Sindaco ai sensi della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, comma 1, che dispone “Il sindaco (..) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti”.

Pertanto, ferma la esclusione della competenza del Consiglio comunale in ordine alla determinazione delle tariffe annuali del tributo, per quanto attiene alla città di Palermo assume rilievo lo Statuto comunale, art. 49, secondo il quale la giunta è competente, tra l’altro, a procedere “a variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale entro i limiti indicati dalla legge o dal consiglio comunale”;

Per le suesposte considerazioni, accolto il motivo di ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternanza delle vicende. Nessuna determinazione in punto spese di legittimità stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese di merito; nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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