Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7550 del 08/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 08/03/2022), n.7550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, (p.e.c.

roberto.maiorana.avvocato.pe.it), che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 884/2021 del Tribunale di Venezia, depositato

in data 29 gennaio 2021;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, G.M., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria. Il ricorrente esponeva di essere fuggito per l’impossibilità di ripagare al proprietario della casa in cui viveva i danni causati da un incendio. Aggiungeva inoltre, di temere di essere incarcerato per tale motivo.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, in particolare, affermando che la vicenda narrata presentava numerosi profili non credibili, in quanto generici e poco dettagliati, con conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, anche in considerazione della mancanza di una situazione di violenza generalizzata in Nigeria, come testimoniato da diverse fonti informative (ACCORD 2017, EASO 2018 e 2019). Inoltre, con particolare riferimento alla protezione speciale di cui al D.L. 130 del 2020, applicabile ratione temporis, il Tribunale ha ritenuto che non ne sussistessero i presupposti, in quanto i contratti allegati, non continuativi e di breve durata, non avrebbero testimoniato una sufficiente integrazione in Italia; del pari, anche a voler considerare una perdurante vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018 e dal D.L. n. 130 del 2020, non sarebbero emersi eventuali profili di vulnerabilità e neppure sarebbe configurabile alcuna ipotesi residuale di applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3. Avverso il predetto decreto G.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 2 febbraio 2021, svolgendo due motivi. L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente lamenta: a) “Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 19 TUI, comma 1.1, come modificato dalla novella intervenuta con il D.Lgs. n. 130 del 2020; b) Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, – Il Tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omessa valutazione delle fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella nel paese di provenienza”.

2. Con il primo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria per non aver il Tribunale svolto alcun esame della situazione del paese di provenienza, mancando di effettuare il corretto e doveroso bilanciamento tra la situazione vissuta dal ricorrente in patria prima della partenza, cui sarebbe nuovamente esposto, e il livello socio economico raggiunto nel paese ospitante. Inoltre, il ricorrente contesta come il Tribunale abbia omesso di dare rilievo, da un lato, al diritto di asilo costituzionale e, dall’altro, al divieto di respingere, espellere ovvero estradare la persona verso uno stato estero qualora vi siano motivi di ritenere che la stessa possa ivi rimanere vittima di atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Nello specifico, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la situazione socio-economica della Nigeria anche con riferimento alla pratica assai diffusa di bonded labour o debt bondage. Con il secondo motivo di ricorso viene censurato sempre il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione del mancato espletamento da parte del Tribunale dell’attività istruttoria volta a compiere la valutazione comparativa con particolare riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine.

3 Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono inammissibili.

Innanzitutto, il Tribunale motiva la propria decisione di diniego con riferimento alla protezione speciale prevista dal D.L. 130 del 2020, che ritiene applicabile al caso di specie. Il riferimento del giudice alla protezione umanitaria, nella formulazione anteriore alla Riforma del 2020, viene difatti inteso come un’alternativa eventuale.

Il motivo non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, laddove sottolinea la necessità per il giudice di svolgere adeguata istruttoria in relazione al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti a causa del proprio debito, stante la ritenuta non credibilità del racconto, statuizione che non viene efficacemente censurata.

In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, in rapporto alla situazione esistente nel Paese d’origine, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534). Nella specie, tuttavia, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in Nigeria di una situazione di “violenza generalizzata” sulla base delle fonti specifiche consultate, il ricorrente si limita a lamentare che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del Paese né di fonti attendibili, affermando che in detto Paese perdurano gravi violazioni dei diritti umani. Il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti alternativi desumibili da fonti informative successive (Cass. n. 30105/2018).

La doglianza è inammissibile anche perché mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente, in relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, manca inoltre di indicare quali sarebbero i fatti storici, sia pure con riguardo al solo profilo dell’integrazione in Italia, non esaminati dal giudice di merito.

4. Per quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2022

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