Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 755 del 16/01/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 755 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 7077-2010 proposto da:
EDILCOSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 01113530412, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore,
sig. GIACOMO AGOSTINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato
ANTONAZZO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013
DOMINICI PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente –
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contro
IMMOBILIARE LA GARDENIA S.R.L. 01882070400, in persona
del suo legale rappresentante sig. ANDREA POGGIOLI,
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Data pubblicazione: 16/01/2014
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G D’AREZZO 32,
presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO,
rappresentata e difesa dagli avvocati DI GRAZIA
SALVATORE, GUSELLA GIOVANNI LORENZO giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 448/2009 del TRIBUNALE di
RIMINI, depositata il 18/03/2009 R.G.N. 1269/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FRANCO ANTONAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
I
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I FATTI
Nel marzo del 2006 la srl Gardenia Immobiliare propose
opposizione avverso il precetto notificatole dalla
Edilcostruzioni srl per il pagamento della somma di cui al
decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Urbino in favore
da quest’ultima, anche il decreto era stato oggetto di
impugnazione, e non avrebbe potuto essere dichiarato esecutivo
per difetto di opposizione, come invece accaduto, in violazione
di quanto previsto dall’art. 657 c.p.c..
Il giudice di primo grado, qualificata l’opposizione come
proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. la accolse, dichiarando
la nullità del precetto.
Per la cassazione della sentenza del tribunale di Rimini la
Edilcostruzioni ha proposto ricorso illustrato da un unico
motivo di censura.
Resiste con controricorso l’immobiliare La Gardenia.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
si denuncia
Con il primo ed unico motivo,
violazione e falsa
applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 n. 3
c.p.c.; violazione di legge di cui agli artt. 111 coma settimo
Cost. – 360 ultimo comma c.p.c.; violazione delle norme sulla
competenza di cui alll’art. 360 n. 2 c.p.c..
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dell’opposta, sostenendo che, diversamente da quanto affermato
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Voglia
la
Corte
di
cassazione
statuire
se,
proposta
l’opposizione al decreto ingiuntivo, è soltanto il giudice di
esecutivi, qualora venga ravvisata la tempestività dell’azione
ex art. 645 c.p.c. e pertanto l’insussistenza dei presupposti in
base ai quali era stata dichiarata l’esecutorietà ex art. 647
c.p.c., a potere e dover procedere alla revoca o alla
sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo e voglia di
conseguenza pronunciare il corrispondente principio di diritto.
Il motivo è palesemente infondato.
Dall’esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata (e
nella stessa parte narrativa dell’odierno ricorso), difatti,
emerge con chiarezza che quest’ultima contiene, nella sua parte
dispositiva, il (solo) provvedimento dichiarativo della nullità
del precetto, senza in alcun modo impingere nelle questioni
relative alla esecutività del decreto ingiuntivo.
Del tutto legittimamente, pertanto, il tribunale di Rimini ha
dichiarato nullo l’atto di precetto fondato su di una
illegittima formazione del titolo esecutivo (dovuta, nella
specie, come esattamente rileva parte contro ricorrente, ad un
errore materiale della cancelleria che aveva apposto la formula
esecutiva di rito al decreto ingiuntivo nonostante questo fosse
stato ritualmente opposto, con altrettanto rituale iscrizione
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quella causa e non anche il giudice dell’opposizione agli atti
della causa a ruolo), in sostanziale, consonante applicazione
della
regula iuris
(Cass. 17037 del 2010) secondo la quale
sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una
opposizione a precetto ed un’opposizione all’esecuzione,
successivamente proposta ai sensi dell’art. 615, comma secondo,
su fatti costitutivi dell’inesistenza del diritto di procedere
all’esecuzione forzata identici.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 1200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 4.7.2013
cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate